SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 293 e 294
del Codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 13
luglio 1966 dal pretore di Livorno nel procedimento civile vertente tra
Romano Aldo e Caserta Vincenzo, iscritta al n. 172 del Registro
ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 239 del 24 settembre 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 22 aprile 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto:
1. - Nel corso d'un giudizio per risarcimento danni da scontro di
autoveicoli il pretore di Livorno, con ordinanza 13 luglio 1966, ha
denunciato gli artt. 293 e 294 del Codice di procedura civile in
riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 3 della Costituzione.
L'art. 293 sarebbe sospetto perche' non consente al contumace di
costituirsi oltre "l'udienza di precisazione delle conclusioni, ossia
nella fase che potrebbe dirsi di discussione". Dopo quell'udienza non
si chiuse il primo grado del procedimento, ma si instaura un nuovo
stato del giudizio, per cui la norma che ne preclude l'accesso al
contumace comprometterebbe il diritto di difesa e non avrebbe adeguata
giustificazione. Infatti, anche ammettendo la costituzione tardiva,
l'esigenza d'un ordinato e rapido svolgimento del processo sarebbe
garantita ugualmente dalle preclusioni segnate negli artt. 294, 184 e
perfino 293, terzo comma; ne', secondo il pretore di Livorno, e'
assolutamente necessario che la discussione orale sia preceduta da
conclusioni gia' precisate nella apposita udienza: tanto e' vero che il
P.M., anch'esso parte nel giudizio, puo' costituirsi dopo
quest'udienza, il che tra l'altro da' luogo a una disparita' di
trattamento rispetto al convenuto.
Anzi, siccome nella discussione orale proprio il contraddittorio
puo' suggerire una riapertura della istruzione, anche per un altro
motivo la norma impugnata sarebbe illegittima ex art. 3: infatti essa
toglie ogni possibilita' di difesa perfino al contumace che non si sia
potuto costituire in tempo per causa impeditiva estranea alla sua
volonta'.
Quest'ultimo, inoltre, non potendosi costituire in prima istanza,
non ha modo di chiedervi la rimessione in termini prevista dallo stesso
art. 294: cosicche' perde un grado del giudizio, non potendo ottenere
in appello la rimessione al primo giudice (art. 354 del Codice di
procedura civile) e, senza alcuna giustificazione, e' trattato
diversamente dal contumace che invece riesca a provare la causa di
impedimento prima dell'udienza di precisazione.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e' intervenuto con
atto depositato il 14 ottobre 1966.
In esso l'Avvocatura dello Stato risponde che le norme denunciate
riconoscono al contumace ogni possibilita' di difesa compatibile con la
tutela delle altre parti costituite; che anche a costoro del resto,
dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, e' precluso
richiedere nuovi mezzi di prova, produrre nuovi documenti, proporre
nuove eccezioni; che la loro attivita' processuale, dopo tale udienza,
e' vincolata dall'attivita' svolta prima, proprio come per il
contumace; che percio' quelle norme non contrastano all'art. 24 della
Costituzione poiche' sono "coerenti alle caratteristiche" del processo
di primo grado (v. Corte costituzionale sentenze 1957 n. 46; 1962 n.
63; 1963 n. 113; 1964 nn. 2, 47, 91).
Inoltre la disparita' di trattamento fatta al P. M. si
giustificherebbe con la posizione di quest'ultimo, diversa da quella
delle altre parti nel giudizio e disciplinata da un titolo distinto del
Codice con precetti in parte analoghi a quelli che si riferiscono ai
giudici.
Infine, secondo la difesa dello Stato, l'esistenza d'un termine
produce necessariamente una diversita' di trattamento fra chi l'abbia
osservato e chi comunque non l'abbia osservato. Percio' si giustificano
pienamente le norme impugnate quando consentono o meno la costituzione
del contumace a seconda che provi la causa impeditiva prima o dopo
l'udienza di precisazione delle conclusioni e quando nel secondo caso
gli tolgono, in appello, il rimedio previsto dall'art. 354 del Codice
di procedura civile.
Considerato in diritto:
1. - Si sono denunciati gli artt. 293 e 294 del Codice di procedura
civile perche', non consentendo al contumace di costituirsi dopo la
rimessione della causa al collegio, ne comprometterebbero il diritto di
difesa e violerebbero il principio d'eguaglianza (artt. 24 e 3 della
Costituzione).
La questione e' infondata.
Il procedimento contumaciale e' disciplinato in modo che la tutela
del diritti del contumace non vada a danno dell'altra parte e della
speditezza del giudizio. Se, da un lato, dopo la dichiarazione della
contumacia si permette all'assente di purgarla, dall'altro, gli si pone
un limite di tempo entro cui costituirsi, cioe' l'udienza che chiude
l'istruzione. La costituzione in giudizio e' percio' configurata come
una facolta' che il contumace deve esercitare entro quel termine se
vuol partecipare al processo: in verita' la legge non gli nega il
diritto di difendersi nella seconda fase del giudizio, ma glielo
riconosce purche' egli si costituisca nella fase precedente.
Certo al pari del Codice di procedura civile del 1865 avrebbe
potuto ammettere anche la costituzione in udienza; ma se non lo ha
fatto e' per un motivo tutt'altro che arbitrario, com'e' quello di
stimolarlo a una presenza tempestiva nella fase che piu' richiede il
contraddittorio, dovendosi precisare la controversia e svolgere le
prove: dimodocche' non si puo' consentire una discussione orale a chi
non ha partecipato a quell'istruzione che ne e' il presupposto. Del
resto un'analoga norma e' dettata per l'intervento volontario (art. 268
Codice procedura civile) e dimostra la coerenza del sistema. E, se
invece il P. M. puo' spiegare il suo intervento anche dopo
l'istruzione, la giustificazione sta in cio' che esso agisce per una
migliore attuazione della legge, poco importando se sia o meno da
considerare parte nella causa: infatti nel giudizio sulla razionalita'
di una certa disciplina non si deve guardare soltanto alla posizione
formale di chi ne e' destinatario ma anche alla funzione od allo scopo
a cui essa e' preordinata.
2. - Si assume che la contumacia, anche fuori dai casi della
nullita' della citazione o della notificazione, puo' essere
involontaria, determinata da un fatto non imputabile al soggetto:
poiche' il giudice d'appello che accerti l'involontarieta' non puo'
rimettere la causa al primo grado (art. 354) sarebbe ingiusto negare la
purgazione della contumacia dopo l'istruttoria. Ma le norme impugnate,
anche per chi le esamini sotto questo profilo, conservano la
giustificazione che s'e' ricordata piu' sopra: e cio' non tanto perche'
si tratti d'un caso marginale, quanto perche' una diversa normazione
sviserebbe la struttura del processo con danno della sua economia: che'
il convenuto, per potersi costituire nella seconda fase del giudizio di
primo grado, dovrebbe chieder di provare l'involontarieta' della
contumacia, si' che la causa normalmente finirebbe per essere rimessa
al giudice istruttore. Il che accadrebbe assai piu' spesso di quanto
non si creda, poiche' si infittirebbero le richieste, fondate o non
fondate, di provar la contumacia involontaria. Inoltre, siccome la
prova della involontarieta' potrebbe anche non riuscire, in tali casi
il giudizio sarebbe rallentato inutilmente; conseguenza che fra l'altro
urterebbe contro la natura e gli scopi di questo tipo di procedimento
giudiziale.
Piuttosto c'e' da ricordare come il contumace, che non si sia
potuto costituire in primo grado, possa difendersi in appello opponendo
eccezioni, producendo documenti e chiedendo l'ammissione di altri mezzi
probatori; anzi puo' farlo, secondo una recente giurisprudenza, senza
incontrare quei limiti che l'art. 345 pone invece alle nuove eccezioni
avanzate dalla sua controparte: compenso, questo, alla perdita d'un
grado del giudizio, in un sistema costituzionale che non garantisce i
due gradi. Dopo cio' neanche in vista della contumacia involontaria si
puo' negare l'aderenza delle norme alle caratteristiche strutturali del
giudizio o scorgervi la violazione del diritto di difesa o
ingiustificate disparita' di trattamento.