SENTENZA
     nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 293 e 294
 del Codice di procedura civile promosso  con  ordinanza  emessa  il  13
 luglio 1966 dal pretore di Livorno nel procedimento civile vertente tra
 Romano  Aldo  e  Caserta  Vincenzo,  iscritta  al  n.  172 del Registro
 ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
 n. 239 del 24 settembre 1966.
     Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
     udita nell'udienza pubblica del 22 aprile  1968  la  relazione  del
 Giudice Giuseppe Branca;
     udito   il   sostituto   avvocato  generale  dello  Stato  Giovanni
 Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto:
     1. - Nel corso d'un giudizio per risarcimento danni da  scontro  di
 autoveicoli  il  pretore  di  Livorno, con ordinanza 13 luglio 1966, ha
 denunciato gli artt. 293 e  294  del  Codice  di  procedura  civile  in
 riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 3 della Costituzione.
     L'art.  293  sarebbe  sospetto perche' non consente al contumace di
 costituirsi oltre "l'udienza di precisazione delle  conclusioni,  ossia
 nella  fase  che potrebbe dirsi di discussione". Dopo quell'udienza non
 si chiuse il primo grado del procedimento,  ma  si  instaura  un  nuovo
 stato  del  giudizio,  per  cui  la  norma che ne preclude l'accesso al
 contumace comprometterebbe il diritto di difesa e non avrebbe  adeguata
 giustificazione.  Infatti,  anche  ammettendo  la costituzione tardiva,
 l'esigenza d'un ordinato e  rapido  svolgimento  del  processo  sarebbe
 garantita  ugualmente  dalle preclusioni segnate negli artt. 294, 184 e
 perfino 293, terzo comma;  ne',  secondo  il  pretore  di  Livorno,  e'
 assolutamente  necessario  che  la  discussione  orale sia preceduta da
 conclusioni gia' precisate nella apposita udienza: tanto e' vero che il
 P.M.,   anch'esso   parte   nel   giudizio,   puo'   costituirsi   dopo
 quest'udienza,  il  che    tra  l'altro  da'  luogo a una disparita' di
 trattamento rispetto al convenuto.
     Anzi, siccome nella discussione orale  proprio  il  contraddittorio
 puo'  suggerire  una  riapertura  della  istruzione, anche per un altro
 motivo la norma impugnata sarebbe illegittima ex art. 3:  infatti  essa
 toglie  ogni possibilita' di difesa perfino al contumace che non si sia
 potuto  costituire  in  tempo  per  causa  impeditiva estranea alla sua
 volonta'.
     Quest'ultimo, inoltre, non potendosi costituire in  prima  istanza,
 non ha modo di chiedervi la rimessione in termini prevista dallo stesso
 art.  294:  cosicche' perde un grado del giudizio, non potendo ottenere
 in appello la rimessione al primo  giudice  (art.  354  del  Codice  di
 procedura   civile)   e,  senza  alcuna  giustificazione,  e'  trattato
 diversamente dal contumace che invece riesca  a  provare  la  causa  di
 impedimento prima dell'udienza di precisazione.
     2.  -  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri e' intervenuto con
 atto depositato il 14 ottobre 1966.
     In esso l'Avvocatura dello Stato risponde che le  norme  denunciate
 riconoscono al contumace ogni possibilita' di difesa compatibile con la
 tutela  delle  altre  parti  costituite; che anche a costoro del resto,
 dopo  l'udienza  di  precisazione  delle   conclusioni,   e'   precluso
 richiedere  nuovi  mezzi  di  prova, produrre nuovi documenti, proporre
 nuove eccezioni; che la loro attivita' processuale, dopo tale  udienza,
 e'   vincolata   dall'attivita'  svolta  prima,  proprio  come  per  il
 contumace; che percio' quelle norme non contrastano all'art.  24  della
 Costituzione  poiche' sono "coerenti alle caratteristiche" del processo
 di primo grado (v. Corte costituzionale sentenze 1957 n.  46;  1962  n.
 63; 1963 n.  113; 1964 nn. 2, 47, 91).
     Inoltre   la   disparita'   di   trattamento  fatta  al  P.  M.  si
 giustificherebbe con la posizione di quest'ultimo,  diversa  da  quella
 delle altre parti nel giudizio e disciplinata da un titolo distinto del
 Codice  con  precetti  in parte analoghi a quelli che si riferiscono ai
 giudici.
     Infine, secondo la difesa dello  Stato,  l'esistenza  d'un  termine
 produce  necessariamente  una diversita' di trattamento fra chi l'abbia
 osservato e chi comunque non l'abbia osservato. Percio' si giustificano
 pienamente le norme impugnate quando consentono o meno la  costituzione
 del  contumace  a  seconda  che  provi la causa impeditiva prima o dopo
 l'udienza di precisazione delle conclusioni e quando nel  secondo  caso
 gli  tolgono,  in appello, il rimedio previsto dall'art. 354 del Codice
 di procedura civile.
                         Considerato in diritto:
     1. - Si sono denunciati gli artt. 293 e 294 del Codice di procedura
 civile perche', non consentendo al contumace  di  costituirsi  dopo  la
 rimessione della causa al collegio, ne comprometterebbero il diritto di
 difesa  e  violerebbero  il principio d'eguaglianza (artt. 24 e 3 della
 Costituzione).
     La questione e' infondata.
     Il procedimento contumaciale e' disciplinato in modo che la  tutela
 del  diritti  del  contumace  non vada a danno dell'altra parte e della
 speditezza del giudizio. Se, da un lato, dopo  la  dichiarazione  della
 contumacia si permette all'assente di purgarla, dall'altro, gli si pone
 un  limite  di  tempo entro cui costituirsi, cioe' l'udienza che chiude
 l'istruzione. La costituzione in giudizio e' percio'  configurata  come
 una  facolta'  che  il  contumace deve esercitare entro quel termine se
 vuol partecipare al processo: in verita'  la  legge  non  gli  nega  il
 diritto  di  difendersi  nella  seconda  fase  del  giudizio, ma glielo
 riconosce purche' egli si costituisca nella fase precedente.
     Certo  al  pari  del  Codice  di  procedura civile del 1865 avrebbe
 potuto ammettere anche la costituzione in udienza;  ma  se  non  lo  ha
 fatto  e'  per  un  motivo  tutt'altro che arbitrario, com'e' quello di
 stimolarlo a una presenza tempestiva nella fase che  piu'  richiede  il
 contraddittorio,  dovendosi  precisare  la  controversia  e svolgere le
 prove: dimodocche' non si puo' consentire una discussione orale  a  chi
 non  ha  partecipato  a  quell'istruzione che ne e' il presupposto. Del
 resto un'analoga norma e' dettata per l'intervento volontario (art. 268
 Codice procedura civile) e dimostra la  coerenza  del  sistema.  E,  se
 invece   il   P.   M.  puo'  spiegare  il  suo  intervento  anche  dopo
 l'istruzione, la giustificazione sta in cio' che esso  agisce  per  una
 migliore  attuazione  della  legge,  poco  importando  se sia o meno da
 considerare parte nella causa: infatti nel giudizio sulla  razionalita'
 di  una  certa  disciplina non si deve guardare soltanto alla posizione
 formale di chi ne e' destinatario ma anche alla funzione od allo  scopo
 a cui essa e' preordinata.
     2.  -  Si  assume  che  la  contumacia,  anche fuori dai casi della
 nullita'  della  citazione   o   della   notificazione,   puo'   essere
 involontaria,  determinata  da  un  fatto  non  imputabile al soggetto:
 poiche' il giudice d'appello che  accerti  l'involontarieta'  non  puo'
 rimettere la causa al primo grado (art. 354) sarebbe ingiusto negare la
 purgazione  della contumacia dopo l'istruttoria. Ma le norme impugnate,
 anche  per  chi  le  esamini  sotto  questo  profilo,   conservano   la
 giustificazione che s'e' ricordata piu' sopra: e cio' non tanto perche'
 si  tratti  d'un  caso marginale, quanto perche' una diversa normazione
 sviserebbe la struttura del processo con danno della sua economia: che'
 il convenuto, per potersi costituire nella seconda fase del giudizio di
 primo  grado,  dovrebbe  chieder  di  provare  l'involontarieta'  della
 contumacia,  si'  che la causa normalmente finirebbe per essere rimessa
 al giudice istruttore. Il che accadrebbe assai piu'  spesso  di  quanto
 non  si  creda,  poiche'  si infittirebbero le richieste, fondate o non
 fondate, di provar la  contumacia  involontaria.  Inoltre,  siccome  la
 prova  della  involontarieta' potrebbe anche non riuscire, in tali casi
 il giudizio sarebbe rallentato inutilmente; conseguenza che fra l'altro
 urterebbe contro la natura e gli scopi di questo tipo  di  procedimento
 giudiziale.
     Piuttosto  c'e'  da  ricordare  come  il  contumace, che non si sia
 potuto costituire in primo grado, possa difendersi in appello opponendo
 eccezioni, producendo documenti e chiedendo l'ammissione di altri mezzi
 probatori; anzi puo' farlo, secondo una recente  giurisprudenza,  senza
 incontrare quei limiti che l'art.  345 pone invece alle nuove eccezioni
 avanzate  dalla  sua  controparte:  compenso, questo, alla perdita d'un
 grado del giudizio, in un sistema costituzionale che non  garantisce  i
 due  gradi. Dopo cio' neanche in vista della contumacia involontaria si
 puo' negare l'aderenza delle norme alle caratteristiche strutturali del
 giudizio  o  scorgervi  la  violazione  del   diritto   di   difesa   o
 ingiustificate disparita' di trattamento.