ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale del D.P.R. 9 maggio
 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga  omnes  l'art.
 12  del  contratto  collettivo  di lavoro 1 ottobre 1959 per gli operai
 dipendenti dalle  imprese  delle  industrie  edilizia  e  affini  della
 provincia  di  Macerata, promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1968
 dal pretore di Camerino nel procedimento penale a carico  di  Paciaroni
 Ivo,  iscritta al n. 108 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 10 agosto 1968.
     Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969  la  relazione
 del Giudice Costantino Mortati.
                           Ritenuto in fatto:
     Nel  corso  di  un  giudizio  penale  avanti al pretore di Camerino
 contro Paciaroni Ivo, imputato della contravvenzione di cui all'art.  8
 della  legge  14  luglio 1959, n. 741, per avere omesso di versare alla
 Cassa  edile  di  Macerata  le  percentuali  prescritte  dai  contratti
 collettivi  resi  efficaci  erga  omnes e' stata sollevata questione di
 legittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica
 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes
 l'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio  1959,
 da  valere  per  gli  operai  dipendenti  dalle imprese delle industrie
 edilizia e affini della provincia di Macerata, il  quale  determina  la
 misura  del contributo che deve essere versato alla Cassa edile a norma
 dell'art. 62 del contratto collettivo nazionale.
     Nell'ordinanza  si  ricorda  come  la  Corte  costituzionale  abbia
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  di  tale  art.  62 con la
 sentenza n. 129 del 1963  e  come  essa  abbia  altresi'  affermato  la
 necessita'  che  gli  accordi  provinciali  integrativi  del  contratto
 nazionale vengano sottoposti al suo  giudizio,  avendo  essi  autonomia
 normativa  ed essendo preclusa all'interprete ordinario la possibilita'
 di ricorrere a criteri di analogia e conseguenzialita'.
     In considerazione di cio', il pretore ha  disposto  la  sospensione
 del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte.
     L'ordinanza,  notificata  e comunicata a termini di legge, e' stata
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 10 agosto 1968.  Nessuno
 si e' costituito nel giudizio cosi' promosso.
                         Considerato in diritto:
     La  questione  proposta  con  l'ordinanza  del  pretore di Camerino
 riguarda una norma integrativa di quella dell'art.   62  del  contratto
 collettivo  nazionale  24  luglio  1959,  reso  efficace erga omnes con
 decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n.  1032,  gia'
 dichiarata  costituzionalmente  illegittima  con la sentenza n. 129 del
 1963.
     Quanto fu allora detto per dimostrare come  le  disposizioni  degli
 accordi o contratti collettivi relative agli obblighi derivanti per gli
 addetti alle industrie edilizia e affini dalla costituzione delle casse
 edili non corrispondono alle finalita' per l'adempimento delle quali e'
 stato attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14
 luglio  1959, n. 741, vale anche in relazione alla norma oggi impugnata
 che stabilisce i criteri per la traduzione in una somma determinata  di
 denaro di tali obblighi.
     La  pronuncia  allora  adottata  va conseguentemente estesa anche a
 questa diversa disposizione.