ha pronunciato la seguente
                                ORDINANZA
     nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del R.D. 17
 agosto 1935,  n.  1765,  contenente  disposizioni  per  l'assicurazione
 obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,
 promosso  con ordinanza emessa il 1 febbraio 1967 dal tribunale di Roma
 nel procedimento civile vertente tra Di Lonardo Francesco e la societa'
 Squibb, iscritta al n. 92 del  Registro  ordinanze  1967  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967.
     Udita  nella  camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione
 del Giudice Costantino Mortati.
     Ritenuto che con ordinanza 1 febbraio 1967, pronunciata  nel  corso
 della  causa  civile  vertente  tra  Di Lonardo Francesco e la societa'
 Squibb, il tribunale di Roma ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  4  del  R.D.  17  agosto  1935, n. 1765, per
 violazione degli artt. 3, 35, 36, 38 e 41 della Costituzione;
     che nel giudizio avanti la Corte costituzionale si e' costituito il
 Di Lonardo, il quale ha concluso per la dichiarazione  d'illegittimita'
 costituzionale  della  norma  impugnata  (nel  nuovo  testo  risultante
 dall'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124);
     Considerato che dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con
 sentenza n. 22 del 9 marzo 1967, questa  Corte,  mentre  ha  dichiarato
 costituzionalmente illegittimi:  1) il terzo comma dell'art. 4 del R.D.
 17  agosto 1935, n.  1765, nella parte in cui limita la responsabilita'
 civile del datore di lavoro per  infortunio  sul  lavoro  derivante  da
 reato  all'ipotesi  in  cui  questo sia stato commesso dagli incaricati
 della direzione o sorveglianza del  lavoro  e  non  anche  dagli  altri
 dipendenti  del cui fatto debba rispondere secondo il Codice civile; 2)
 il quinto comma dello  stesso  articolo,  in  quanto  consente  che  il
 giudice  possa  accertare  che  il  fatto che ha provocato l'infortunio
 costituisce reato soltanto  nelle  ipotesi  di  estinzione  dell'azione
 penale  per  morte  dell'imputato  o  per  amnistia,  senza  menzionare
 l'ipotesi di prescrizione del reato, e le  corrispondenti  disposizioni
 dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno
 1965, n. 1124,  ha  dichiarato  invece  non  fondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  primo e secondo comma, del
 R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, predetto, in riferimento  agli  artt.  3,
 primo  e  secondo  comma,  35  e  38  della Costituzione, che era stata
 sollevata dal tribunale di Milano;
     che  la questione attualmente sollevata riguarda le parti dell'art.
 4 in relazione alle quali la questione e' stata dichiarata non fondata;
     che non sussistono ragioni che inducano a modificare la  precedente
 decisione;
     che  gli argomenti in essa svolti valgono anche per quanto riguarda
 le dedotte violazioni degli artt. 36 e 41 della  Costituzione.  Infatti
 il  richiamo  al  primo  di  detti articoli non assume autonomo rilievo
 rispetto agli altri (35 e 38) presi in considerazione con la precedente
 sentenza, e quanto all'art. 41 e' agevole osservare come  il  principio
 formulato  al  secondo  comma  trova,  per  quanto  riguarda  i casi di
 inabilita' al lavoro, le necessarie specificazioni nell'art. 38.
     Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo  1953,
 n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi
 davanti a questa Corte.