ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 (recte: 18) della legge 26 novembre 1955, n. 1177, recante provvedimenti straordinari per la Calabria, promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1964 della Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette di Prato nel ricorso della Societa' Cooperativa Industria Tessile contro l'Ufficio delle imposte di Prato, iscritta al n. 103 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1967. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione dell'Amministrazione finanziaria; udita nell'udienza pubblica del 6 novembre 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Verzi'; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Amministrazione finanziaria dello Stato. Ritenuto in fatto: Con ordinanza del 14 ottobre 1964, la Commissione distrettuale delle imposte dirette ed indirette di Prato, che doveva decidere il ricorso della Societa' Cooperativa Industria Tessile contro l'Ufficio delle imposte di Prato, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, nella parte in cui dispone che l'addizionale pro Calabria si riscuote con ruoli esattoriali. Siffatto sistema di riscossione fa si' che per l'imposta sulle societa', corrisposta mediante versamento diretto in tesoreria a seguito di dichiarazione del contribuente, l'addizionale non si applica, mentre - a termini del secondo comma dell'art. 168 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645 - le somme non versate, le maggiori somme risultanti dall'accertamento dell'ufficio e le relative soprattasse sono iscritte nei ruoli suppletivi, e sottoposte pertanto al pagamento dell'addizionale pro Calabria. Secondo l'ordinanza di rimessione, si verrebbe a creare una ingiusta disparita' di trattamento fra eguali contribuenti, per redditi eguali, in violazione dell'art. 53 della Costituzione. L'ordinanza e' stata notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1967. Nel giudizio davanti alla Corte si e' costituita l'Amministrazione delle finanze ed e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che sia dichiarata non fondata la proposta questione. Considerato in diritto: Con la sentenza n. 10 del 30 gennaio 1969 questa Corte ha affermato che le Commissioni per i tributi erariali, sia distrettuali che provinciali, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale. La disciplina relativa alla composizione, ai poteri ed al funzionamento di tali commissioni, ed in modo speciale la circostanza che, dopo che in sede amministrativa si e' proceduto all'accertamento in contraddittorio del debito di imposta, la tutela giurisdizionale del contribuente e' affidata all'autorita' giudiziaria, convincono che le suindicate Commissioni tributarie non hanno natura giurisdizionale. In mancanza di siffatto requisito le stesse Commissioni non sono legittimate a sollevare davanti a questa Corte questioni di legittimita' costituzionale.