ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 (recte: 18)
 della   legge   26   novembre  1955,  n.  1177,  recante  provvedimenti
 straordinari per la Calabria,  promosso  con  ordinanza  emessa  il  14
 ottobre  1964  della  Commissione  distrettuale delle imposte dirette e
 indirette di Prato nel ricorso  della  Societa'  Cooperativa  Industria
 Tessile contro l'Ufficio delle imposte di Prato, iscritta al n. 103 del
 Registro  ordinanze  1967  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1967.
     Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e di costituzione dell'Amministrazione finanziaria;
     udita  nell'udienza  pubblica  del 6 novembre 1968 la relazione del
 Giudice Giuseppe Verzi';
     udito il sostituto avvocato generale dello Stato  Umberto  Coronas,
 per  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri e per l'Amministrazione
 finanziaria dello Stato.
                           Ritenuto in fatto:
     Con ordinanza del 14  ottobre  1964,  la  Commissione  distrettuale
 delle  imposte  dirette  ed  indirette di Prato, che doveva decidere il
 ricorso della Societa' Cooperativa Industria Tessile  contro  l'Ufficio
 delle  imposte  di  Prato,  ha  sollevato  la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art.  18 della legge 26  novembre  1955,  n.  1177,
 nella  parte  in cui dispone che l'addizionale pro Calabria si riscuote
 con ruoli esattoriali. Siffatto sistema di riscossione fa si'  che  per
 l'imposta  sulle  societa',  corrisposta mediante versamento diretto in
 tesoreria a seguito di dichiarazione  del  contribuente,  l'addizionale
 non  si applica, mentre - a termini del secondo comma dell'art. 168 del
 testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645  -  le  somme
 non   versate,   le   maggiori   somme   risultanti   dall'accertamento
 dell'ufficio  e  le  relative  soprattasse  sono  iscritte  nei   ruoli
 suppletivi,  e  sottoposte  pertanto  al pagamento dell'addizionale pro
 Calabria. Secondo l'ordinanza di rimessione, si verrebbe a  creare  una
 ingiusta disparita' di trattamento fra eguali contribuenti, per redditi
 eguali, in violazione dell'art. 53 della Costituzione.
     L'ordinanza  e'    stata  notificata, comunicata e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1967.
     Nel giudizio davanti alla Corte si e'  costituita l'Amministrazione
 delle finanze ed e'    intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
 la quale  ha  chiesto  che  sia  dichiarata  non  fondata  la  proposta
 questione.
                         Considerato in diritto:
     Con la sentenza n. 10 del 30 gennaio 1969 questa Corte ha affermato
 che  le  Commissioni  per  i  tributi  erariali,  sia  distrettuali che
 provinciali, hanno natura  amministrativa  e  non  giurisdizionale.  La
 disciplina relativa alla composizione, ai poteri ed al funzionamento di
 tali  commissioni,  ed in modo speciale la circostanza che, dopo che in
 sede   amministrativa   si   e'      proceduto   all'accertamento    in
 contraddittorio  del  debito  di imposta, la tutela giurisdizionale del
 contribuente e'  affidata all'autorita' giudiziaria, convincono che  le
 suindicate Commissioni tributarie non hanno natura giurisdizionale.
     In  mancanza  di  siffatto requisito le stesse Commissioni non sono
 legittimate  a  sollevare  davanti  a   questa   Corte   questioni   di
 legittimita' costituzionale.