ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 85, 89 e 90 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e dell'art. I della legge 27 maggio 1959, n. 357, che ha modificato l'articolo 90 del predetto testo unico, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1966 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Como sul ricorso di Oldrini Eros contro l'Ufficio delle imposte di Como, iscritta al n. 149 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967. Visti gli atti di costituzione del Ministero delle finanze e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1969 la relazione del Giudice Michele Fragali; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministero delle finanze. Ritenuto in fatto: La Commissione distrettuale delle imposte di Como, nell'occasione di un ricorso avanzato dal dott. Eros Oldrini avverso l'accertamento di ricchezza mobile e complementare relativo all'anno 1962, con ordinanza 23 giugno 1966, pervenuta alla Corte il 7 luglio 1967, propose questione di legittimita' costituzionale degli artt. 85, 89 e 90 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 357, in relazione agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione. L'ordinanza si richiamo' ad una eccezione del ricorrente il quale aveva lamentato che, per effetto delle norme denunciate e di altre norme legislative, si applicano ai soli redditi di categoria B e C 1 le addizionali comunali e provinciali (T.U. sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175) nonche' il contributo di cura (R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765) e l'imposta camerale (art. 52 T.U. 20 settembre 1934, n. 2011), oltre che l'addizionale E.C.A. e pro Calabria. Fu rilevato inoltre che le norme impugnate, unitariamente considerate, appaiono in contrasto potenziale con i su richiamati articoli della Costituzione, che esse riguardano redditi prevalentemente di lavoro, e che non sembrano coerenti al precetto costituzionale della progressivita' e della capacita' contributiva. L'ordinanza venne notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Si costitui' in giudizio il Ministero delle finanze e intervenne il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto: La sentenza di questa Corte 30 gennaio 1969 n. 10 ha attribuito natura amministrativa e non giurisdizionale alle commissioni per i tributi erariali, sia distrettuali che provinciali. Tale giudizio deve essere confermato. Esso infatti e' coerente all'esame delle norme della legge denunciata che concernono la Composizione, i poteri e il funzionamento di tali commissioni; ed e' decisivo il fatto che resta ferma la competenza dell'autorita' giudiziaria per quanto attiene all'accertamento del debito d'imposta, cosicche' il contribuente godrebbe di una duplice tutela giurisdizionale ove giurisdizionale fosse il procedimento che si svolge innanzi alle commissioni stesse. Le quali percio' non si possono comprendere fra i giudici, ai quali soltanto e' data legittimazione a proporre questioni di legittimita' costituzionale.