ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 85, 89 e 90
 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato  con  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  29  gennaio  1958, n. 645, e dell'art. I
 della legge 27 maggio 1959, n.  357, che ha  modificato  l'articolo  90
 del  predetto  testo  unico, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno
 1966 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Como  sul  ricorso
 di  Oldrini Eros contro l'Ufficio delle imposte di Como, iscritta al n.
 149 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967.
     Visti  gli  atti  di  costituzione  del  Ministero  delle finanze e
 d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
     udita nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1969  la  relazione  del
 Giudice Michele Fragali;
     udito  il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
 per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il  Ministero  delle
 finanze.
                           Ritenuto in fatto:
     La  Commissione  distrettuale delle imposte di Como, nell'occasione
 di un ricorso avanzato dal dott. Eros Oldrini avverso l'accertamento di
 ricchezza mobile e complementare relativo all'anno 1962, con  ordinanza
 23  giugno  1966,  pervenuta  alla  Corte  il  7  luglio  1967, propose
 questione di legittimita' costituzionale degli artt.  85, 89 e  90  del
 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959,
 n.  357,  in  relazione  agli  artt.    3,  47 e 53 della Costituzione.
 L'ordinanza si richiamo' ad una eccezione del ricorrente il quale aveva
 lamentato che, per effetto delle norme  denunciate  e  di  altre  norme
 legislative,  si  applicano  ai  soli  redditi  di categoria B e C 1 le
 addizionali comunali  e  provinciali  (T.U.  sulla  finanza  locale  14
 settembre  1931,  n.  1175)  nonche'  il  contributo di cura (R.D.L. 15
 aprile 1926, n. 765) e l'imposta camerale (art. 52  T.U.  20  settembre
 1934,  n.  2011),  oltre  che  l'addizionale  E.C.A. e pro Calabria. Fu
 rilevato inoltre che le  norme  impugnate,  unitariamente  considerate,
 appaiono  in  contrasto  potenziale  con i su richiamati articoli della
 Costituzione, che esse riguardano redditi prevalentemente di lavoro,  e
 che   non   sembrano   coerenti   al   precetto   costituzionale  della
 progressivita' e della capacita' contributiva.
     L'ordinanza  venne  notificata,  comunicata  e   pubblicata   nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
     Si costitui' in giudizio il Ministero delle finanze e intervenne il
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
                         Considerato in diritto:
     La  sentenza  di  questa  Corte 30 gennaio 1969 n. 10 ha attribuito
 natura amministrativa e non  giurisdizionale  alle  commissioni  per  i
 tributi  erariali, sia distrettuali che provinciali. Tale giudizio deve
 essere confermato.
     Esso infatti  e'    coerente  all'esame  delle  norme  della  legge
 denunciata  che concernono la Composizione, i poteri e il funzionamento
 di tali commissioni; ed e'   decisivo  il  fatto  che  resta  ferma  la
 competenza    dell'autorita'    giudiziaria    per    quanto    attiene
 all'accertamento  del  debito  d'imposta,  cosicche'  il   contribuente
 godrebbe  di  una  duplice  tutela  giurisdizionale ove giurisdizionale
 fosse il procedimento che si svolge innanzi alle commissioni stesse.
     Le quali percio' non si possono comprendere fra i giudici, ai quali
 soltanto e'  data legittimazione a proporre questioni  di  legittimita'
 costituzionale.