ORDINANZA
     nel giudizio promosso con  ricorso  del  Presidente  della  Regione
 siciliana, notificato il 19 febbraio 1971, depositato in cancelleria il
 22  successivo  ed  iscritto  al  n.3  del  registro  ricorsi 1971, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito dei  decreti  rispettivamente
 in  data  18,  24, 28, 30 novembre, 3 e 20 dicembre 1970, con i quali i
 Direttori  degli  Uffici  provinciali  del  lavoro  e   della   massima
 occupazione  di  Agrigento,  Caltanissetta,  Catania,  Enna, Siracusa e
 Ragusa hanno costituito i Comitati provinciali dell'Istituto  nazionale
 della  previdenza sociale previsti dall'art. 34 del decreto legislativo
 30 aprile 1970, n. 639.
     Visto l'atto di  costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
     udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1971 il Giudice relatore
 Giuseppe Chiarelli;
     uditi  gli  avvocati  Salvatore  Villari e Antonino Sansone, per la
 Regione siciliana,  ed  il  sostituto  avvocato  generale  dello  Stato
 Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
     Ritenuto  che,  con  ricorso notificato al Presidente del Consiglio
 dei ministri il 19 febbraio 1971, il Presidente della Regione siciliana
 ha sollevato  conflitto  di  attribuzione  in  riferimento  ai  decreti
 rispettivamente  in data 18, 24, 28, 30 novembre, 3 e 20 dicembre 1970,
 con i quali i Direttori degli Uffici provinciali  del  lavoro  e  della
 massima   occupazione   di  Agrigento,  Caltanissetta,  Catania,  Enna,
 Siracusa e Ragusa hanno costituito i Comitati provinciali dell'Istituto
 nazionale della previdenza sociale previsti dall'art.  34  del  decreto
 legislativo 30 aprile 1970, n. 639;
     che  col  ricorso  si  chiede che sia accertato in via preliminare,
 quale mezzo al fine, che gli artt. 33, 34 e  35  del  predetto  decreto
 legislativo   sono   viziati   da   illegittimita'  costituzionale  per
 violazione degli artt. 17, lett. f, e  20  dello  Statuto  regionale  e
 degli  artt.  1, 2 e 4 delle Norme di attuazione, approvate con decreto
 presidenziale 25 giugno 1952, n. 1138, e che, comunque, sia  dichiarato
 che  spetta  alla  Regione  siciliana,  in base alle predette norme, il
 diritto a che suoi  rappresentanti  siano  chiamati  a  far  parte  dei
 predetti  Comitati  provinciali  dell'I.N.P.S. e siano conseguentemente
 annullati i decreti sopra indicati;
     che il Presidente del Consiglio dei ministri si  e'  costituito  in
 giudizio,  con  atto  notificato al Presidente della Regione l'11 marzo
 1971, eccependo in  via  preliminare  l'inammissibilita'  del  ricorso,
 perche'   con  esso  si  sarebbe  prospettato  un  conflitto  meramente
 virtuale, in quanto con la lamentata omissione, nei decreti  impugnati,
 della nomina dei rappresentanti della Regione non si sarebbe concretata
 una  invasione  di  competenza  regionale,  e inoltre perche' i decreti
 stessi sarebbero attuativi dell'art. 34 del citato decreto  legislativo
 n. 639 del 1970, non impugnato a suo tempo;
     che  nel merito la difesa del Presidente del Consiglio ha sostenuto
 che l'invocata disposizione  dell'art.  4  delle  Norme  di  attuazione
 sarebbe  attualmente  inoperante,  non  essendo state ancora emanate le
 norme integrative previste dal secondo comma del medesimo art. 4;
     che nella discussione orale le due  difese  hanno  insistito  nelle
 rispettive tesi.
     Considerato  che il giudizio per conflitto di attribuzione e' stato
 validamente proposto perche' i  decreti  di  cui  trattasi  sono  stati
 impugnati  come  atti autonomi e lesivi della competenza della Regione,
 in quanto, con l'uniformarsi, nel  costituire  i  Comitati  provinciali
 dell'I.N.P.S.,  esclusivamente  all'art.  34  del  decreto  legislativo
 citato,  non  hanno  dato   applicazione   all'art.   4   del   decreto
 presidenziale  n. 1138 del 1952, violando cosi gli artt. 17, lett. f, e
 20 dello Statuto, di cui il detto art. 4 e' norma di attuazione;
     che, ai fini  della  decisione  del  conflitto,  si  presenta  come
 preliminare  e  strumentale la risoluzione della questione se l'art. 34
 del decreto legislativo n. 639 del 1970 non abbia violato  le  predette
 norme  statutarie  e  di attuazione col non prevedere la rappresentanza
 della Regione siciliana nei Comitati destinati a operare nella  Regione
 medesima;
     che  tale  questione e' pertanto rilevante nel presente giudizio, e
 non e' manifestamente infondato  il  dubbio  che  nella  partecipazione
 della  Regione  al  procedimento  di  nomina  dei componenti gli organi
 locali degli Istituti di previdenza e nella  partecipazione  alla  loro
 attivita'  mediante  la rappresentanza prevista dall'art. 4 delle norme
 di attuazione possa ravvisarsi, in relazione ai detti Comitati, il modo
 di esercizio della  competenza  in  materia  di  legislazione  sociale,
 attribuita alla Regione dagli artt. 17, lett. f, e 20 dello Statuto;
     che ricorrono pertanto gli estremi perche' la Corte, riservata ogni
 pronuncia  sul  merito  del  ricorso,  sollevi  davanti  a se stessa la
 questione di legittimita' costituzionale, ai sensi  degli  artt.  23  e
 seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87.