ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 19 febbraio 1971, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n.3 del registro ricorsi 1971, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti rispettivamente in data 18, 24, 28, 30 novembre, 3 e 20 dicembre 1970, con i quali i Direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa hanno costituito i Comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsti dall'art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1970, n. 639. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1971 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli; uditi gli avvocati Salvatore Villari e Antonino Sansone, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 19 febbraio 1971, il Presidente della Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione in riferimento ai decreti rispettivamente in data 18, 24, 28, 30 novembre, 3 e 20 dicembre 1970, con i quali i Direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa hanno costituito i Comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsti dall'art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1970, n. 639; che col ricorso si chiede che sia accertato in via preliminare, quale mezzo al fine, che gli artt. 33, 34 e 35 del predetto decreto legislativo sono viziati da illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 17, lett. f, e 20 dello Statuto regionale e degli artt. 1, 2 e 4 delle Norme di attuazione, approvate con decreto presidenziale 25 giugno 1952, n. 1138, e che, comunque, sia dichiarato che spetta alla Regione siciliana, in base alle predette norme, il diritto a che suoi rappresentanti siano chiamati a far parte dei predetti Comitati provinciali dell'I.N.P.S. e siano conseguentemente annullati i decreti sopra indicati; che il Presidente del Consiglio dei ministri si e' costituito in giudizio, con atto notificato al Presidente della Regione l'11 marzo 1971, eccependo in via preliminare l'inammissibilita' del ricorso, perche' con esso si sarebbe prospettato un conflitto meramente virtuale, in quanto con la lamentata omissione, nei decreti impugnati, della nomina dei rappresentanti della Regione non si sarebbe concretata una invasione di competenza regionale, e inoltre perche' i decreti stessi sarebbero attuativi dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 639 del 1970, non impugnato a suo tempo; che nel merito la difesa del Presidente del Consiglio ha sostenuto che l'invocata disposizione dell'art. 4 delle Norme di attuazione sarebbe attualmente inoperante, non essendo state ancora emanate le norme integrative previste dal secondo comma del medesimo art. 4; che nella discussione orale le due difese hanno insistito nelle rispettive tesi. Considerato che il giudizio per conflitto di attribuzione e' stato validamente proposto perche' i decreti di cui trattasi sono stati impugnati come atti autonomi e lesivi della competenza della Regione, in quanto, con l'uniformarsi, nel costituire i Comitati provinciali dell'I.N.P.S., esclusivamente all'art. 34 del decreto legislativo citato, non hanno dato applicazione all'art. 4 del decreto presidenziale n. 1138 del 1952, violando cosi gli artt. 17, lett. f, e 20 dello Statuto, di cui il detto art. 4 e' norma di attuazione; che, ai fini della decisione del conflitto, si presenta come preliminare e strumentale la risoluzione della questione se l'art. 34 del decreto legislativo n. 639 del 1970 non abbia violato le predette norme statutarie e di attuazione col non prevedere la rappresentanza della Regione siciliana nei Comitati destinati a operare nella Regione medesima; che tale questione e' pertanto rilevante nel presente giudizio, e non e' manifestamente infondato il dubbio che nella partecipazione della Regione al procedimento di nomina dei componenti gli organi locali degli Istituti di previdenza e nella partecipazione alla loro attivita' mediante la rappresentanza prevista dall'art. 4 delle norme di attuazione possa ravvisarsi, in relazione ai detti Comitati, il modo di esercizio della competenza in materia di legislazione sociale, attribuita alla Regione dagli artt. 17, lett. f, e 20 dello Statuto; che ricorrono pertanto gli estremi perche' la Corte, riservata ogni pronuncia sul merito del ricorso, sollevi davanti a se stessa la questione di legittimita' costituzionale, ai sensi degli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87.