ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale degli artt. 163, primo comma, e 625, ultimo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1970 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Giustozzi Evangelista, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971; 2) ordinanza emessa il 14 gennaio 1971 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Tirotta Antonio, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971. Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza. Ritenuto che con le due ordinanze di cui in epigrafe e' stata sollevata dal tribunale di Torino questione di legittimita' costituzionale dell'art. 163, primo comma, e dell'art. 625, ultimo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione: quanto all'art. 163, primo comma, perche' consente di concedere la sospensione condizionale della pena solo se la condanna priverebbe della liberta' personale per un tempo non superiore ad un anno; quanto all'art. 625, ultimo comma, perche' il minimo edittale della pena prevista - pur se in concorso delle circostanze attenuanti generiche - resterebbe superiore all'entita' della pena per cui e' ammessa la concessione del suddetto beneficio; che nei procedimenti promossi non vi e' stata costituzione di parte, ne' intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; che le due cause, aventi il medesimo oggetto, vanno riunite e decise con unica pronunzia. Considerato che questa Corte, con sentenza n. 22 del 1971, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' dell'art. 625 (e dell'art. 624) del codice penale con argomentazioni che valgono altresi' in riferimento all'art. 27 della Costituzione, come gia' affermato con l'ordinanza n. 64 del 1971; che, con la stessa ordinanza ora menzionata, e' stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 163, primo comma, del codice penale, essendosi ritenuto che la disciplina dell'istituto della sospensione condizionale e' rimessa al criterio del legislatore, insindacabile in questa sede, quando non vulneri l'art. 3 della Costituzione; e che anche la determinazione della misura (astratta) della pena per ciascun reato e' affidata alla discrezionalita' del legislatore stesso; che non sono stati addotti argomenti nuovi o tali da indurre la Corte a modificare le sue precedenti pronunzie. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative.