ORDINANZA
     nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale degli artt. 163,
 primo comma, e 625, ultimo comma, del codice penale,  promossi  con  le
 seguenti ordinanze:
     1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1970 dal tribunale di Torino nel
 procedimento  penale  a carico di Giustozzi Evangelista, iscritta al n.
 64 del registro ordinanze 1971 e pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971;
     2)  ordinanza emessa il 14 gennaio 1971 dal tribunale di Torino nel
 procedimento penale a carico di Tirotta Antonio, iscritta al n. 185 del
 registro ordinanze 1971 e pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.
     Udito  nella  camera  di  consiglio  del 28 ottobre 1971 il Giudice
 relatore Enzo Capalozza.
     Ritenuto che con le due ordinanze  di  cui  in  epigrafe  e'  stata
 sollevata   dal   tribunale   di   Torino   questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 163, primo  comma,  e  dell'art.  625,  ultimo
 comma,  del  codice  penale,  in  riferimento all'art. 27, terzo comma,
 della Costituzione: quanto all'art. 163, primo comma, perche'  consente
 di concedere la sospensione condizionale della pena solo se la condanna
 priverebbe  della  liberta'  personale per un tempo non superiore ad un
 anno; quanto all'art. 625, ultimo comma,  perche'  il  minimo  edittale
 della  pena  prevista - pur se in concorso delle circostanze attenuanti
 generiche - resterebbe superiore all'entita'  della  pena  per  cui  e'
 ammessa la concessione del suddetto beneficio;
      che  nei  procedimenti  promossi  non  vi e' stata costituzione di
 parte, ne' intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
      che le due cause, aventi il  medesimo  oggetto,  vanno  riunite  e
 decise con unica pronunzia.
     Considerato  che  questa  Corte,  con  sentenza  n. 22 del 1971, ha
 dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3  della  Costituzione,
 la  questione  di  legittimita'  dell'art.  625 (e dell'art.   624) del
 codice penale con argomentazioni che valgono  altresi'  in  riferimento
 all'art.  27 della Costituzione, come gia' affermato con l'ordinanza n.
 64 del 1971;
     che, con la stessa ordinanza ora menzionata, e' stata dichiarata la
 manifesta infondatezza della questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  163,  primo comma, del codice penale, essendosi ritenuto che
 la disciplina dell'istituto della sospensione condizionale  e'  rimessa
 al  criterio  del legislatore, insindacabile in questa sede, quando non
 vulneri l'art. 3 della Costituzione;  e  che  anche  la  determinazione
 della  misura  (astratta) della pena per ciascun reato e' affidata alla
 discrezionalita' del legislatore stesso;
     che non sono stati addotti argomenti nuovi o  tali  da  indurre  la
 Corte a modificare le sue precedenti pronunzie.
     Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative.