ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2960, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1971 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Fazio Cornelio e Cimmaruta Thea, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971. Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1973 il Giudice relatore Giulio Gionfrida. Ritenuto in fatto: 1. - Nel corso di un procedimento civile vertente innanzi al pretore di Genova tra Cornelio Fazio e Thea Cimmaruta ed avente ad oggetto pagamento di somma di denaro che il primo assumeva dovutagli per prestazioni professionali da lui eseguite quale medico chirurgo in favore del padre della convenuta, successivamente deceduto, la Cimmaruta eccepi' la prescrizione presuntiva. L'attore le deferi' giuramento decisorio ai sensi della disposizione dell'art. 2960, comma secondo, del codice civile. E il pretore, con ordinanza 23 marzo 1971, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della predetta disposizione di legge. Ha indicato a parametri gli artt. 3 e 24 della Costituzione ed ha motivato l'ipotizzato dubbio di violazione dei precetti ivi contenuti: a) quanto al primo, in base alla considerazione che "al coniuge superstite ed agli eredi sarebbe riservato un trattamento deteriore rispetto a quello previsto (dal primo comma dello stesso art. 2960) nei confronti del debitore", atteso che quest'ultimo resta soccombente unicamente nel caso che giuri di non aver estinto la obbligazione, mentre il "coniuge e l'erede soccomberebbero per il solo fatto di non aver avuto notizia dell'adempimento"; b) quanto al secondo, in base al rilievo che risulterebbe impedita, sempre in danno del coniuge e dell'erede, la concreta possibilita' di difesa, per essere attribuito valore di piena prova, contro tali soggetti, all'ignoranza dei medesimi circa un fatto inerente ad un rapporto cui sono estranei. 2. - L'ordinanza indicata e' stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata. Nel giudizio innanzi a questa Corte, nessuna delle parti si e' costituita, ne' e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto: L'ordinanza de qua investe questa Corte della questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 2960 del codice civile, il quale statuisce che il giuramento diretto a contrastare la prescrizione presuntiva nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 puo', nei confronti del coniuge superstite e degli eredi del debitore o dei loro rappresentanti legali, essere deferito "per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito". Il dubbio di legittimita' costituzionale e' sollevato in base al presupposto che chi ignori se il debito sia estinto, e conseguentemente giuri in tal senso, resti soccombente. Cio' apparirebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione: con il primo, perche' alle persone che rivestono le qualita' sopra indicate sarebbe ingiustificatamente riservato un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per il debitore dall'art. 2960, primo comma; con il secondo, perche' l'attribuire valore di piena prova contro un soggetto alla sua ignoranza circa un fatto concernente persona diversa si risolverebbe in un ostacolo alla possibilita' di difesa. La questione non e' fondata. La giurisprudenza costante della Corte di cassazione e la dottrina dominante ritengono che il secondo comma dell'art. 2960 del codice civile, pur se formulato con una locuzione apparentemente diversa da quella dell'art. 2142 del codice civile del 1865, non abbia carattere innovativo e vada sostanzialmente inteso in conformita' della interpretazione divenuta pacifica sotto l'impero della previgente legislazione, che cioe', trattandosi di giuramento de scientia, la dichiarazione di ignorare i fatti non importa rifiuto di giurare, bensi' giuramento in senso negativo per cui la lite va decisa in senso favorevole al giurante. La corretta interpretazione della norma denunciata priva quindi del loro presupposto logico i dubbi sulla legittimita' costituzionale di essa prospettati nella ordinanza di rimessione