ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2960, secondo
 comma, del codice civile, promosso con ordinanza  emessa  il  23  marzo
 1971  dal  pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Fazio
 Cornelio e Cimmaruta Thea, iscritta al n. 304  del  registro  ordinanze
 1971  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del
 13 ottobre 1971.
     Udito nella camera di consiglio  del  4  ottobre  1973  il  Giudice
 relatore Giulio Gionfrida.
                           Ritenuto in fatto:
     1.  -  Nel  corso  di  un  procedimento  civile vertente innanzi al
 pretore di Genova tra Cornelio Fazio e  Thea  Cimmaruta  ed  avente  ad
 oggetto  pagamento  di  somma di denaro che il primo assumeva dovutagli
 per prestazioni professionali da lui eseguite quale medico chirurgo  in
 favore   del   padre  della  convenuta,  successivamente  deceduto,  la
 Cimmaruta eccepi'  la  prescrizione  presuntiva.  L'attore  le  deferi'
 giuramento  decisorio ai sensi della disposizione dell'art. 2960, comma
 secondo, del codice civile. E il pretore, con ordinanza 23 marzo  1971,
 ha  ritenuto  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale della predetta disposizione di legge.
     Ha indicato a parametri gli artt. 3 e 24 della Costituzione  ed  ha
 motivato l'ipotizzato dubbio di violazione dei precetti ivi contenuti:
     a)  quanto  al  primo,  in base alla considerazione che "al coniuge
 superstite ed agli eredi sarebbe  riservato  un  trattamento  deteriore
 rispetto a quello previsto (dal primo comma dello stesso art. 2960) nei
 confronti  del  debitore",  atteso  che  quest'ultimo resta soccombente
 unicamente nel caso che giuri di  non  aver  estinto  la  obbligazione,
 mentre  il  "coniuge e l'erede soccomberebbero per il solo fatto di non
 aver avuto notizia dell'adempimento";
     b) quanto al secondo, in base al rilievo che risulterebbe impedita,
 sempre in danno del coniuge e dell'erede, la concreta  possibilita'  di
 difesa,  per  essere  attribuito  valore  di  piena  prova, contro tali
 soggetti, all'ignoranza dei medesimi   circa un fatto  inerente  ad  un
 rapporto cui sono estranei.
     2.   -   L'ordinanza  indicata  e'  stata  ritualmente  notificata,
 comunicata e pubblicata.
     Nel giudizio innanzi a questa Corte,  nessuna  delle  parti  si  e'
 costituita,   ne'  e'  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri.
                         Considerato in diritto:
     L'ordinanza  de  qua  investe  questa  Corte  della  questione   di
 legittimita'  costituzionale  del  secondo  comma  dell'art.   2960 del
 codice  civile,  il  quale  statuisce  che  il  giuramento  diretto   a
 contrastare  la  prescrizione  presuntiva nei casi indicati dagli artt.
 2954, 2955 e 2956 puo', nei confronti del coniuge  superstite  e  degli
 eredi  del  debitore  o dei loro rappresentanti legali, essere deferito
 "per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito".
     Il dubbio di legittimita' costituzionale e' sollevato  in  base  al
 presupposto che chi ignori se il debito sia estinto, e conseguentemente
 giuri  in  tal senso, resti soccombente.  Cio' apparirebbe in contrasto
 con gli artt. 3 e 24 della Costituzione: con  il  primo,  perche'  alle
 persone    che   rivestono   le   qualita'   sopra   indicate   sarebbe
 ingiustificatamente  riservato  un  trattamento  deteriore  rispetto  a
 quello  previsto  per  il  debitore dall'art. 2960, primo comma; con il
 secondo, perche' l'attribuire valore di piena prova contro un  soggetto
 alla  sua  ignoranza  circa  un  fatto  concernente  persona diversa si
 risolverebbe in un ostacolo alla possibilita' di difesa.
     La questione non e' fondata.
     La giurisprudenza costante della Corte di cassazione e la  dottrina
 dominante  ritengono  che  il  secondo  comma dell'art. 2960 del codice
 civile, pur se formulato con una locuzione  apparentemente  diversa  da
 quella  dell'art.  2142 del codice civile del 1865, non abbia carattere
 innovativo  e  vada  sostanzialmente  inteso   in   conformita'   della
 interpretazione  divenuta  pacifica  sotto  l'impero  della  previgente
 legislazione, che cioe', trattandosi  di  giuramento  de  scientia,  la
 dichiarazione  di  ignorare  i  fatti  non  importa rifiuto di giurare,
 bensi' giuramento in senso negativo per cui la lite va decisa in  senso
 favorevole al giurante.
     La corretta interpretazione della norma denunciata priva quindi del
 loro  presupposto  logico  i dubbi sulla legittimita' costituzionale di
 essa prospettati nella ordinanza di rimessione