ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale del d.P.R. 2 ottobre
1960, n. 1402, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 14,
comma sesto, del contratto collettivo nazionale di lavoro 10 giugno
1952 per i viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali, promosso
con ordinanza emessa il 28 giugno 1972 della Corte d'appello di Firenze
- sezione magistratura del lavoro - nel procedimento civile vertente
tra la societa' Zampoli e Brogi e Marrani Pietro, iscritta al n. 283
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972.
Visto l'atto di costituzione della societa' Zampoli e Brogi;
udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1974 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
udito l'avv. Carlo Fornario, per la societa' Zampoli e Brogi.
Ritenuto in fatto:
1. - Nell'aprile del 1969 Pietro Marrani veniva assunto dalla
ditta Zampol; e Brogi di Prato in qualita' di viaggiatore di commercio.
In data lo ottobre dello stesso anno il Marrani presentava le
proprie dimissioni; la ditta le accettava e comunicava al piazzista che
intendeva rinunciare al preavviso, intimandogli la restituzione del
campionario.
In sede di definizione economica del rapporto di lavoro il Marrani
chiedeva la liquidazione anche delle competenze relative al mese di
preavviso; queste gli venivano negate.
Con atto di citazione 27 marzo 1970, la ditta Zampoli e Brogi
veniva convenuta davanti al pretore di Prato per sentirsi condannare al
pagamento delle rifiutate competenze.
Il pretore, con sentenza del 17 giugno 1971, condannava la ditta al
pagamento di quanto richiesto dal Marrani, concedendo la provvisoria
esecuzione. Con atto del 17 settembre 1971 la Zampoli e Brogi
interponeva appello avverso la sentenza del pretore di Prato.
La corte d appello di Firenze, con ordinanza del 28 giugno 1972, ha
sollevato d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 14, comma sesto, del contratto collettivo 10 giugno 1952,
reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402, in
riferimento agli artt. 2118 del codice civile, 1 e 5 della legge 14
luglio 1959, n. 741, e 76 della Costituzione.
Nel giudizio davanti alla Corte si e' regolarmente costituita la
ditta Zampoli e Brogi, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Fornario.
Il Pietro Marrani, invece, si e' costituito fuori del termine
previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Non vi e' stato intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. - Nell'ordinanza di rimessione la Corte di appello di Firenze
assume che, per l'art. 5 della legge 14 luglio 1959, n. 741, la
disposizione contenuta nell'art. 14, comma sesto, del contratto
collettivo 10 giugno 1952 non avrebbe potuto essere dichiarata efficace
erga omnes per il suo contrasto con il disposto dell'art. 2118 del
codice civile, da ritenersi inderogabile. Da qui la violazione
dell'art. 76 della Costituzione.
Ad avviso della Corte di appello il lavoratore avrebbe diritto,
anche nell'ipotesi di sue dimissioni, alla continuazione del rapporto
durante il periodo di preavviso sia per assicurarsi la retribuzione in
attesa di trovare un nuovo lavoro o di prendere servizio presso altri,
sia per maturare una maggior anzianita' e avvalersi di piu' favorevoli
disposizioni di nuovi contratti collettivi.
Tale diritto troverebbe conferma "nel pacifico principio per cui il
rapporto di lavoro puo' cessare durante il periodo di preavviso solo se
venga accettata la indennita' sostitutiva dello stesso e nella stessa
norma oggetto di contestazione che vorrebbe derogare a detto
principio".
3. - La difesa della societa' Zampoli e Brogi oppone
preliminarmente la inesattezza delle premesse che stanno a base delle
deduzioni della Corte d'appello. Da tali premesse non deriverebbe la
esistenza di una questione di legittimita' costituzionale in quanto
sarebbe spettato al giudice ordinario ritenere inoperanti quelle
clausole contrattuali comprese nel decreto delegato ritenute in
contrasto con norme imperative di legge.
Nel merito sostiene la piena legittimita' costituzionale dell'art.
14, comma sesto, del contratto collettivo di cui trattasi.
L'istituto dell'indennita' sostitutiva del preavviso sarebbe
previsto dall'art. 2118 del codice civile "a tutela del diritto,
spettante al soggetto non eccedente nel contratto di lavoro, di non
subire con immediatezza il volontario recesso dell'altro soggetto e di
fruire, invece, di un congruo periodo di preavviso. A garanzia di
questo diritto di legge, i contratti collettivi di lavoro, stipulati
nell'ambito della disposizione generale di legge, prevederebbero
l'obbligo, a carico del soggetto che recede dal rapporto di lavoro
senza osservare il preavviso, di indennizzare l'altro soggetto".
In effetti, la prassi della contrattazione collettiva sarebbe stata
sempre orientata nel senso che spetterebbe alla parte interessata
esigere l'osservanza del preavviso, con il conseguente diritto alla
indennita' sostitutiva, o il rinunciare all'esercizio di tale diritto:
date dal lavoratore le dimissioni, il datore di lavoro potrebbe non
avere interesse alla prestazione lavorativa durante il preavviso. Tale
prassi sarebbe un indice sintomatico del carattere non imperativo della
norma.
Considerato in diritto:
1. - Per l'ordinanza di rimessione la Corte e' chiamata a decidere
se il d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402, contrasti nella parte in cui
rende efficace erga omnes l'art. 14, comma sesto, del contratto
collettivo nazionale 10 giugno 1952 per i viaggiatori e piazzisti delle
aziende industriali, con gli artt. 76 della Costituzione, 2118 del
codice civile ed 1 e 5 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (norme
transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo
dei lavoratori).
La questione e' inammissibile.
2. - L'art. 14 del contratto collettivo cui trattasi stabilisce,
nel primo comma, che il contratto di impiego a tempo indeterminato non
puo' essere risolto dal datore di lavoro o dal prestatore d'opera senza
un preavviso, i cui termini sono regolati dal secondo comma in base
alle qualifiche e all'anzianita' di servizio del piazzista o
viaggiatore.
Il comma sesto dello stesso articolo a sua volta stabili sce che e'
facolta' della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto,
sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi
alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Come precisato in narrativa, la Corte di appello di Firenze
riterrebbe che tale clausola del contratto non avrebbe dovuto essere
recepita, per effetto dell'art. 76 della Costituzione, nel d.P.R. 2
ottobre 1960, n. 1402, ostandovi l'art. 5 della legge delega 14 luglio
1959, n. 741, il quale statuisce che le norme giuridiche emanate dal
Governo in forza dell'art. 1 della stessa legge non potranno essere in
contrasto con norme imperative di legge. Evidente sarebbe, per la Corte
propnente il contrasto tra il comma sesto dell'art. 14 del contratto
collettivo e l'art. 2118 del codice civile, da considerarsi norma
imperativa di legge, nella parte in cui questo riconoscerebbe al
lavoratore il diritto, anche nell'ipotesi di sue dimissioni, alla
continuazione del rapporto durante il periodo di preavviso o alla
indennita' sostitutiva qualora il datore di lavoro si fosse avvalso
della facolta' di troncare il rapporto stesso sia all'inizio, sia nel
corso del ricevuto preavviso.
3. - Assume rilievo, ai fini del giudizio, la pregiudiziale
sollevata dalla parte appellante nel giudizio davanti alla Corte di
appello di Firenze. Detta parte, infatti, ha, nelle sue deduzioni,
contestato la esistenza, nel caso, di una questione di legittimita'
costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
affermando che sarebbe spettato al giudice a quo ritenere inoperanti
quelle clausole contrattuali assorbite materialmente dal decreto
delegato e ritenute in contrasto con norme imperative di legge.
Con la pregiudiziale la difesa di parte ha inteso indubbiamente
richiamarsi alle sentenze di questa Corte nn. 106 e 107 del 1962.
Poiche' nell'ordinanza non sono stati addotti motivi che
sostanzialmente si distacchino da quelli dai quali scaturirono le
decisioni della Corte, queste debbono essere confermate per il presente
giudizio. Spettera', pertanto, alla Corte di appello di Firenze
accertare se effettivamente l'art. 14, comma sesto, del contratto
collettivo nazionale 10 giugno 1952 sia in contrasto con l'art. 2118
del codice civile per il disposto di cui all'art. 5 della legge n. 741
del 1959 e, sulla base dei risultati a cui perverra' nel suo libero
apprezzamento, decidere la controversia chiamata a giudicare.