ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del d.P.R. 2 ottobre
 1960, n. 1402, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art.  14,
 comma  sesto,  del  contratto  collettivo nazionale di lavoro 10 giugno
 1952 per i viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali,  promosso
 con ordinanza emessa il 28 giugno 1972 della Corte d'appello di Firenze
 -  sezione magistratura del lavoro  -  nel procedimento civile vertente
 tra la societa' Zampoli e Brogi e Marrani Pietro, iscritta  al  n.  283
 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972.
     Visto l'atto di costituzione della societa' Zampoli e Brogi;
     udito  nell'udienza pubblica del 12 giugno 1974 il Giudice relatore
 Leonetto Amadei;
     udito l'avv. Carlo Fornario, per la societa' Zampoli e Brogi.
                           Ritenuto in fatto:
     1.  -  Nell'aprile del 1969 Pietro  Marrani  veniva  assunto  dalla
 ditta Zampol; e Brogi di Prato in qualita' di viaggiatore di commercio.
     In  data  lo  ottobre  dello  stesso  anno il Marrani presentava le
 proprie dimissioni; la ditta le accettava e comunicava al piazzista che
 intendeva rinunciare al preavviso,  intimandogli  la  restituzione  del
 campionario.
     In  sede di definizione economica del rapporto di lavoro il Marrani
 chiedeva la liquidazione anche delle competenze  relative  al  mese  di
 preavviso; queste gli venivano negate.
     Con  atto  di  citazione  27  marzo  1970, la ditta Zampoli e Brogi
 veniva convenuta davanti al pretore di Prato per sentirsi condannare al
 pagamento delle rifiutate competenze.
     Il pretore, con sentenza del 17 giugno 1971, condannava la ditta al
 pagamento di quanto richiesto dal Marrani,  concedendo  la  provvisoria
 esecuzione.  Con  atto  del  17  settembre  1971  la  Zampoli  e  Brogi
 interponeva appello avverso la sentenza del pretore di Prato.
     La corte d appello di Firenze, con ordinanza del 28 giugno 1972, ha
 sollevato  d'ufficio  la  questione  di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  14,  comma  sesto,  del contratto collettivo 10 giugno 1952,
 reso efficace erga omnes  con  d.P.R.  2  ottobre  1960,  n.  1402,  in
 riferimento  agli  artt.  2118  del codice civile, 1 e 5 della legge 14
 luglio 1959, n. 741, e 76 della Costituzione.
     Nel giudizio davanti alla Corte si e'  regolarmente  costituita  la
 ditta Zampoli e Brogi, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Fornario.
     Il  Pietro  Marrani,  invece,  si  e'  costituito fuori del termine
 previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n.    87,  e  3  delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
     Non  vi  e'  stato  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri.
     2. - Nell'ordinanza di rimessione la Corte di  appello  di  Firenze
 assume  che,  per  l'art.  5  della  legge  14  luglio 1959, n. 741, la
 disposizione  contenuta  nell'art.  14,  comma  sesto,  del   contratto
 collettivo 10 giugno 1952 non avrebbe potuto essere dichiarata efficace
 erga  omnes  per  il  suo  contrasto con il disposto dell'art. 2118 del
 codice  civile,  da  ritenersi  inderogabile.  Da  qui  la   violazione
 dell'art. 76 della Costituzione.
     Ad  avviso  della  Corte  di appello il lavoratore avrebbe diritto,
 anche nell'ipotesi di sue dimissioni, alla continuazione  del  rapporto
 durante  il periodo di preavviso sia per assicurarsi la retribuzione in
 attesa di trovare un nuovo lavoro o di prendere servizio presso  altri,
 sia  per maturare una maggior anzianita' e avvalersi di piu' favorevoli
 disposizioni di nuovi contratti collettivi.
     Tale diritto troverebbe conferma "nel pacifico principio per cui il
 rapporto di lavoro puo' cessare durante il periodo di preavviso solo se
 venga accettata la indennita' sostitutiva dello stesso e  nella  stessa
 norma   oggetto   di   contestazione  che  vorrebbe  derogare  a  detto
 principio".
     3.  -    La  difesa  della  societa'   Zampoli   e   Brogi   oppone
 preliminarmente  la  inesattezza delle premesse che stanno a base delle
 deduzioni della Corte d'appello. Da tali premesse  non  deriverebbe  la
 esistenza  di  una  questione  di legittimita' costituzionale in quanto
 sarebbe  spettato  al  giudice  ordinario  ritenere  inoperanti  quelle
 clausole   contrattuali  comprese  nel  decreto  delegato  ritenute  in
 contrasto con norme imperative di legge.
     Nel merito sostiene la piena legittimita' costituzionale  dell'art.
 14, comma sesto, del contratto collettivo di cui trattasi.
     L'istituto   dell'indennita'   sostitutiva  del  preavviso  sarebbe
 previsto dall'art. 2118  del  codice  civile  "a  tutela  del  diritto,
 spettante  al  soggetto  non  eccedente nel contratto di lavoro, di non
 subire con immediatezza il volontario recesso dell'altro soggetto e  di
 fruire,  invece,  di  un  congruo  periodo  di preavviso. A garanzia di
 questo diritto di legge, i contratti collettivi  di  lavoro,  stipulati
 nell'ambito   della  disposizione  generale  di  legge,  prevederebbero
 l'obbligo, a carico del soggetto che  recede  dal  rapporto  di  lavoro
 senza osservare il preavviso, di indennizzare l'altro soggetto".
     In effetti, la prassi della contrattazione collettiva sarebbe stata
 sempre  orientata  nel  senso  che  spetterebbe  alla parte interessata
 esigere l'osservanza del preavviso, con  il  conseguente  diritto  alla
 indennita'  sostitutiva, o il rinunciare all'esercizio di tale diritto:
 date dal lavoratore le dimissioni, il datore  di  lavoro  potrebbe  non
 avere  interesse alla prestazione lavorativa durante il preavviso. Tale
 prassi sarebbe un indice sintomatico del carattere non imperativo della
 norma.
                         Considerato in diritto:
     1.  - Per l'ordinanza di rimessione la Corte e' chiamata a decidere
 se il d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402,  contrasti  nella  parte  in  cui
 rende  efficace  erga  omnes  l'art.  14,  comma  sesto,  del contratto
 collettivo nazionale 10 giugno 1952 per i viaggiatori e piazzisti delle
 aziende industriali, con gli artt.  76  della  Costituzione,  2118  del
 codice  civile  ed  1  e  5  della  legge 14 luglio 1959, n. 741 (norme
 transitorie per garantire minimi di trattamento economico  e  normativo
 dei lavoratori).
     La questione e' inammissibile.
     2.  -  L'art.  14 del contratto collettivo cui trattasi stabilisce,
 nel primo comma, che il contratto di impiego a tempo indeterminato  non
 puo' essere risolto dal datore di lavoro o dal prestatore d'opera senza
 un  preavviso,  i  cui  termini sono regolati dal secondo comma in base
 alle  qualifiche  e  all'anzianita'  di  servizio   del   piazzista   o
 viaggiatore.
     Il comma sesto dello stesso articolo a sua volta stabili sce che e'
 facolta'  della  parte  che riceve la disdetta di troncare il rapporto,
 sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da  cio'  derivi
 alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
     Come  precisato  in  narrativa,  la  Corte  di  appello  di Firenze
 riterrebbe che tale clausola del contratto non  avrebbe  dovuto  essere
 recepita,  per  effetto  dell'art.  76 della Costituzione, nel d.P.R. 2
 ottobre 1960, n. 1402, ostandovi l'art. 5 della legge delega 14  luglio
 1959,  n.  741,  il quale statuisce che le norme giuridiche emanate dal
 Governo in forza dell'art. 1 della stessa legge non potranno essere  in
 contrasto con norme imperative di legge. Evidente sarebbe, per la Corte
 propnente  il  contrasto  tra il comma sesto dell'art. 14 del contratto
 collettivo e l'art. 2118  del  codice  civile,  da  considerarsi  norma
 imperativa  di  legge,  nella  parte  in  cui  questo riconoscerebbe al
 lavoratore il diritto,  anche  nell'ipotesi  di  sue  dimissioni,  alla
 continuazione  del  rapporto  durante  il  periodo  di preavviso o alla
 indennita' sostitutiva qualora il datore di  lavoro  si  fosse  avvalso
 della  facolta'  di troncare il rapporto stesso sia all'inizio, sia nel
 corso del ricevuto preavviso.
     3.   - Assume rilievo,  ai  fini  del  giudizio,  la  pregiudiziale
 sollevata  dalla  parte  appellante  nel giudizio davanti alla Corte di
 appello di Firenze. Detta parte,  infatti,  ha,  nelle  sue  deduzioni,
 contestato  la  esistenza,  nel  caso, di una questione di legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  all'art.   76   della   Costituzione,
 affermando  che  sarebbe  spettato al giudice a quo ritenere inoperanti
 quelle  clausole  contrattuali  assorbite  materialmente  dal   decreto
 delegato e ritenute in contrasto con norme imperative di legge.
     Con  la  pregiudiziale  la  difesa di parte ha inteso indubbiamente
 richiamarsi alle sentenze di questa Corte nn. 106 e 107 del 1962.
     Poiche'  nell'ordinanza  non  sono   stati   addotti   motivi   che
 sostanzialmente  si  distacchino  da  quelli  dai  quali scaturirono le
 decisioni della Corte, queste debbono essere confermate per il presente
 giudizio.  Spettera',  pertanto,  alla  Corte  di  appello  di  Firenze
 accertare  se  effettivamente  l'art.    14, comma sesto, del contratto
 collettivo nazionale 10 giugno 1952 sia in contrasto  con  l'art.  2118
 del  codice civile per il disposto di cui all'art. 5 della legge n. 741
 del 1959 e, sulla base dei risultati a cui  perverra'  nel  suo  libero
 apprezzamento, decidere la controversia chiamata a giudicare.