ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel  giudizio promosso con ricorso del Ministro per l'agricoltura e
 le foreste, per delega  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 notificato  il  18  dicembre  1974,  depositato  in  cancelleria  il 24
 successivo ed  iscritto  al  n.  18  del  registro  ricorsi  1974,  per
 conflitto  di  attribuzione  sorto  a seguito della deliberazione della
 Giunta regionale del Lazio 6 agosto 1974,  n.  2272,  che  approva  con
 modificazioni il piano regolatore generale del Comune di Sabaudia.
     Udito  nell'udienza  pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore
 Vezio Crisafulli;
     udito il sostituto avvocato generale dello Stato Mario Fanelli, per
 il ricorrente.
                           Ritenuto in fatto:
     1. - Con ricorso notificato il 18 dicembre 1974 e depositato il  24
 dicembre  1974,  il  Ministro dell'agricoltura e foreste per delega del
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   rappresentato   e   difeso
 dall'Avvocato   generale   dello   Stato,  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione nei confronti del Presidente della  Giunta  regionale  del
 Lazio, avverso la deliberazione della Giunta regionale di approvazione,
 con  modifiche,  del  piano  regolatore generale del Comune di Sabaudia
 (LT), per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. in relazione all'art.
 4, lett. s) del d.P.R. 15 gennaio  1972,  n.  11,  che  ha  operato  il
 trasferimento  alle  regioni  delle  funzioni  statali  in  materia  di
 agricoltura e foreste.
     L'approvazione del menzionato piano regolatore generale, che incide
 per gran parte sul Parco nazionale del Circeo, violerebbe la competenza
 statale in materia di parchi nazionali,  espressamente  riservata  allo
 Stato  dalla  citata  disposizione del d.P.R. n. 11 e prevista altresi'
 dalla legge 25 gennaio 1934, n. 285, istitutiva del Parco nazionale del
 Circeo.
     In  via  subordinata,  la   difesa   dello   Stato,   ammesso   che
 l'approvazione del piano regolatore generale redatto dai comuni rientra
 nelle competenze urbanistiche della Regione e che il piano non puo' non
 comprendere  anche  quella  parte  del  territorio  in  cui  sia  stato
 istituito un parco nazionale  sostiene  che,  quanto  meno,  non  possa
 negarsi  la  coesistenza di due sfere di competenza, quella statale, in
 materia di parchi, e quella regionale, in materia urbanistica,  e  che,
 quindi, debba intervenire tra i due enti una intesa, che, nella specie,
 e' mancata.
     2. - Il Presidente della Regione Lazio si e' costituito in giudizio
 con  deduzioni depositate il 19 maggio 1975, quindi oltre il termine di
 20 giorni dall'ultima notificazione prescritto dall'art. 3 delle  Norme
 integrative, chiedendo il rigetto del ricorso.
     3.  -  E'  intervenuto  in  giudizio il Comune di Sabaudia con atto
 depositato il 30 gennaio 1976.
     Pur   consapevole   che  la  Corte  costituzionale,  in  precedenti
 pronunzie,   si   e'   orientata   nel   senso    dell'inammissibilita'
 dell'intervento,   nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione,  di
 soggetti non legittimati a proporlo o resistervi (sent. nn.  13  e  206
 del   1975),   il  Comune  di  Sabaudia  ritiene  di  dover  nuovamente
 prospettare la opposta tesi della ammissibilita',  sostenendo  che:  a)
 l'intervento   come   istituto   processuale   generale   non   sarebbe
 incompatibile  con  la   natura   del   giudizio   per   conflitto   di
 attribuzioni;  b)  che  i  contrari  precedenti giurisprudenziali della
 Corte avrebbero ad oggetto l'intervento cosiddetto principale, proposto
 da controinteressati al provvedimento impugnato; c) che nella specie si
 esplica un intervento ad  adiuvandum,  a  sostegno  delle  ragioni  del
 soggetto   resistente,   da  parte  di  un  soggetto  cointeressato  al
 provvedimento impugnato.
     4. - Alla pubblica udienza, l'avvocato Carlo Selvaggi ha  insistito
 per   l'ammissibilita'   all'intervento  del  Comune  di  Sabaudia.  Di
 contrario avviso si e' dichiarato il sostituto avvocato generale  dello
 Stato Mario Fanelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
     Questa   Corte,  con  ordinanza  letta  in  udienza,  ritenuto  che
 l'intervento del Comune di Sabaudia viene prospettato  come  intervento
 adesivo  nei  confronti  della  Regione  Lazio; che peraltro la Regione
 predetta si e' costituita fuori termine  e  non  puo'  svolgere  quindi
 attivita'  di  parte  in  questo processo, di guisa che la difesa delle
 attribuzioni che si assumono costituzionalmente spettanti alla  Regione
 verrebbe   assunta   da   un   soggetto   diverso  dal  loro  titolare,
 esclusivamente legittimato a ricorrere ed a resistere dinanzi a  questa
 Corte;    senza    pregiudizio    della    piu'    generale   questione
 dell'ammissibilita' di interventi davanti a questa Corte,  specialmente
 nei  giudizi  su conflitti di attribuzione, ha dichiarato inammissibile
 l'intervento del Comune di Sabaudia.
     Successivamente,  la  difesa   dello   Stato   ha   insistito   per
 l'accoglimento delle proprie tesi e conclusioni.
                         Considerato in diritto:
     1.  -  Come  riferito  in  narrativa,  il  ricorso del Ministro per
 l'agricoltura contesta il potere della Regione Lazio  di  approvare  il
 piano  regolatore  del  Comune  di Sabaudia, perche' incidente anche su
 zone facenti parte del Parco nazionale del Circeo, ogni  competenza  in
 ordine  al  quale  si  assume  essere  riservata allo Stato in forza di
 quanto disposto nel d.P.R.  15 gennaio 1972, n.  11,  di  trasferimento
 alle  Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali
 in materia di  agricoltura  e  foreste,  caccia  e  pesca  nelle  acque
 interne.  In  linea  subordinata,  si  contesta  che  la  Regione possa
 procedere a quella approvazione da sola, senza "un accordo o  un'intesa
 tra Stato e Regioni".
     2.  -  Dalla  normativa  a  livello  costituzionale  e  legislativo
 disciplinante le materie su cui verte il  conflitto  e'  dato  ricavare
 taluni  punti  fermi,  che  si  passa  a  specificare, quali necessarie
 premesse per la risoluzione del conflitto medesimo.
     Non vi ha dubbio, anzitutto (e lo riconosce in linea  di  principio
 la  stessa  difesa  dello  Stato) che, a norma degli articoli 117 e 118
 Cost. e del d.P.R. 15 gennaio 1972,  n.  8,  che  ebbe  ad  operare  il
 trasferimento   alle   Regioni   delle   funzioni  statali  in  materia
 urbanistica,  alla  Regione  spetta  (per  quanto  ora  particolarmente
 interessa)  il  potere  di  approvare i piani regolatori generali (e le
 loro varianti), predisposti dai comuni (art. 1,  lett.  d,  del  citato
 d.P.R. n. 8). Ed e' certo altresi' che, a norma dell'art. 7 della legge
 urbanistica 17 agosto 1942, numero 1150, nel testo modificato dall'art.
 1  della  legge  19 novembre 1968, n. 1187, i piani regolatori generali
 devono comprendere "la totalita' del territorio comunale" (larghe  zone
 del  quale,  nel  caso  del Comune di Sabaudia, sono comprese nel Parco
 nazionale del Circeo).
     D'altro canto, le competenze statali in ordine ai parchi  nazionali
 sono  state  tenute  ferme dall'art. 4, lett. s, del d.P.R.  15 gennaio
 1972, n. 11, sopra menzionato: onde il conflitto di attribuzione su cui
 la Corte e' chiamata a pronunziarsi. E' vero bensi'  che  tale  riserva
 (che  questa  Corte,  con  sent.  n.  142  del  1972,  ebbe a giudicare
 costituzionalmente  non  illegittima),  per  la  sua  collocazione  nel
 contesto  del  decreto, si riferisce specificamente alla materia che ne
 costituisce l'oggetto, cioe' all'agricoltura e foreste, caccia e pesca,
 e non trova riscontro alcuno nel  decreto  n.  8,  che  pure  contiene,
 nell'art.  8,  una elencazione di submaterie escluse dal trasferimento;
 ma  le  competenze  statali  in  ordine  ai  parchi  nazionali  non  si
 limitavano ne' si limitano agli aspetti piu' strettamente inerenti alla
 materia  anzidetta  delle  zone in essi incluse, comportando invece una
 serie di vincoli e divieti, che  inevitabilmente  interferiscono  anche
 con l'urbanistica. Per convincersene, con particolare riguardo al Parco
 del  Circeo,  che  viene in considerazione nel presente giudizio, basta
 por  mente  alle  finalita'  della  sua  istituzione,  quali  enunciate
 nell'art.  1 della legge 25 gennaio 1934, n. 285 (tutelare e migliorare
 la flora e la  fauna,  conservare  le  speciali  formazioni  geologiche
 nonche' le bellezze del paesaggio, promuovere lo sviluppo del turismo),
 nonche'  ai  divieti  stabiliti  nel  successivo  art. 5 (ulteriormente
 specificati nel regolamento di  applicazione  r.d.  7  marzo  1935,  n.
 1324).
     Deve  peraltro osservarsi che, eccezion fatta per le autorizzazioni
 alle  "costruzioni  e  ricostruzioni  di  qualsiasi  genere",  prevista
 dall'art.  3  del  cit.  regolamento  soltanto  limitatamente ad alcune
 localita' indicate nella annessa tabella, la vigente  legislazione  non
 attribuisce  alla  Azienda  di  Stato  per le foreste demaniali, cui e'
 affidata "la gestione tecnica ed  amministrativa  del  Parco"  (art.  2
 della  legge  n. 285 del 1934), poteri che abbiano ad oggetto l'assetto
 del  territorio  in  esso  rientrante.     Rilievi  analoghi   valgono,
 d'altronde, anche per gli altri parchi nazionali.
     E  poiche'  le  competenze riservate allo Stato in ordine ai parchi
 nazionali sono quelle esistenti  al  momento  del  trasferimento  delle
 funzioni   alle  Regioni,  la  conclusione  (con  alcune  limitatissime
 eccezioni, tra cui, per il Parco del Circeo, quella teste'  menzionata)
 e'  che nessuna competenza suscettibile di essere qualificata, in senso
 proprio, urbanistica puo' oggi considerarsi,  relativamente  ai  Parchi
 nazionali,  di  spettanza  dello  Stato.  Con il che puo' spiegarsi, in
 qualche misura, il gia' rilevato silenzio in proposito del d.P.R. n.  8
 del 1972, traendosene altresi' il corollario che il Parco nazionale del
 Circeo  non  e'  sottratto  ai  poteri  regionali nella materia de qua,
 nessuna  deroga  risultando  disposta  al  sopra  rammentato  principio
 dell'art.  7  della  legge  urbanistica del 1942, cosi' come modificato
 dall'art. 1 della legge  n.    1187  del  1968,  secondo  cui  i  piani
 regolatori generali devono comprendere l'intero territorio comunale.
     3. - Ma l'esercizio dei poteri urbanistici, che, alla stregua delle
 premesse  sopra  esposte,  devono considerarsi trasferiti alle Regioni,
 incontra, per altro verso ed  in  forza  delle  medesime  premesse,  un
 limite  nei  diversi  poteri  riservati  allo Stato per la tutela degli
 interessi  pubblici  cui  i  parchi  nazionali  sono  istituzionalmente
 preordinati.  Competenza regionale e competenza statale devono pertanto
 coordinarsi  tra  loro,  di  guisa  che  possa  realizzarsi  un  giusto
 contemperamento delle finalita'  rispettive.
     Una  tale  esigenza  e'  stata,  per  la  verita',  in qualche modo
 avvertita dalla Giunta regionale che, nell'approvare, con modifiche, il
 piano  regolatore  generale  del  Comune  di  Sabaudia,  ha   vincolato
 quest'ultimo,   in  parziale  accoglimento  di  osservazioni  formulate
 dall'Azienda di Stato  per  le  foreste  demaniali,  ad  "esaminare"  i
 progetti   di  attuazione  di  determinate  previsioni  del  piano  "di
 concerto" con l'Azienda medesima.
     Senonche', cosi' facendo, la Regione ha  esercitato  una  facolta',
 della quale poteva avvalersi come non avvalersi (e non se n'e' avvalsa,
 infatti,  per  altre  previsioni  del  piano,  che pure avevano formato
 oggetto di osservazioni  dell'Azienda  e  concernevano  anch'esse  zone
 comprese  nel  Parco):  cio' che si appalesa insufficiente a realizzare
 una efficace tutela degli interessi inerenti al Parco  del  Circeo,  il
 cui  soddisfacimento e' compito riservato allo Stato, e non puo' quindi
 essere  rimesso  alla  discrezionalita'  della  Regione.  Quel  che  e'
 necessario  a  tal  fine  e',  invece,  che  l'approvazione  del  piano
 regolatore  sia  condizionata,  con  riferimento  alle  parti  di  esso
 incidenti  sul Parco, ad intervenute intese con il Comune e, per quanto
 di sua competenza, con la Regione. In questo senso e nei  limiti  sopra
 indicati,  il  ricorso  per  regolamento  di  competenza  proposto  dal
 Ministro per l'agricoltura merita accoglimento.