ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 7 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15 (Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1976 dal tribunale di Bolzano, sul ricorso di Schrott Florian Peter contro il Comune di Ortisei, iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22 settembre 1976. Visto l'atto di costituzione di Schrott Florian Peter; udito nell'udienza pubblica del 15 giugno 1977 il Giudice relatore Leopoldo Elia; udito l'avv. Claudio Emeri, per Florian Peter Schrott. Ritenuto in fatto: Schrott Florian Peter ricorreva innanzi al tribunale di Bolzano contro delibera del consiglio comunale di Ortisei che lo aveva dichiarato ineleggibile alla carica di consigliere comunale perche' amministratore (presidente) di ente sovvenzionato in modo continuativo dal comune medesimo; assumeva, fra l'altro, che non si era tenuto debito conto della circostanza decisiva che egli aveva rinunziato a tale carica anteriormente alla delibera di convalida. All'udienza del 14 maggio 1976 il tribunale adito, accogliendo eccezioni sostanzialmente conformi del P.M. e del ricorrente, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge della regione autonoma del Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, recante "Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" (comma aggiunto con l'art. 7 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15, recante "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, e 19 settembre 1963, n. 28, sulla composizione ed elezione degli organi amministrativi comunali"), per contrasto con l'art. 51 della Costituzione e con l art. 5 dello Statuto speciale nel testo di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. La norma, infatti, fissando il termine per la utile cessazione della causa di ineleggibilita' in esame all'ultimo giorno previsto per il deposito delle candidature e non ad un momento successivo purche' anteriore alla convalida, comprimerebbe senza ragione plausibile il diritto di accedere alle cariche elettive riconosciute a tutti i cittadini dall'art. 51, primo comma, della Costituzione. Il giudice a quo richiamava, a conforto del dubbio prospettato, la sentenza n. 129 del 1975 di questa Corte la quale ha accolto censure analoghe sollevate nei confronti di norma della legislazione statale. La norma impugnata violerebbe, ancora, ad avviso del giudice a quo, l'art. 5 dello Statuto speciale perche' contrasterebbe con i principi generali della legislazione dello Stato quali si sarebbero venuti a configurare anche in seguito alla menzionata sentenza n. 129 del 1975. Si costituiva nel giudizio innanzi a questa Corte Schrott Florian Peter, a mezzo dell'Avv. Emeri, il quale chiedeva pronunzia di accoglimento, ribadendo ed illustrando i motivi di dubbio gia' evidenziati nell'ordinanza di rimessione. Nella udienza di discussione sviluppava ed approfondiva le tesi gia' svolte, confermando le conclusioni prese. Considerato in diritto: L'ordinanza solleva il dubbio che la norma elettorale da essa denunziata in relazione all'art. 51 Cost. (ma anche all'art. 5 Statuto Trentino-Alto Adige, per violazione del limite dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e dei principi stabiliti dalle leggi statali in materia) risulti costituzionalmente illegittima per gli stessi motivi sui quali si e' fondata questa Corte allorche' con sent. n. 129 del 1975 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale in parte qua dell'art. 15, n. 3, del t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; e cioe' limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che siano cessati dalla carica o si siano dimessi prima della convalida della elezione. La questione e' evidentemente fondata. In effetti, la ratio della sent. n. 129 del 1975 - ed ora anche della sent. n. 45 del 1977 - che si rifa' alla esigenza di applicare nella misura piu' ampia possibile la norma dell'articolo 51, primo comma (compatibilmente con la necessita' di evitare ogni forma di indebita influenza che possa alterare la autenticita' della competizione elettorale), ricorre anche per l'art. 18, secondo comma, della legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5 (comma aggiunto dall'art. 7 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15). Pertanto resta assorbito l'altro motivo di censura.