ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  18, secondo
 comma, della legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956,  n.  5,
 modificato  dall'art.  7  della  legge  regionale 14 agosto 1967, n. 15
 (Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali),
 promosso con ordinanza emessa  il  14  maggio  1976  dal  tribunale  di
 Bolzano,  sul  ricorso  di  Schrott  Florian  Peter contro il Comune di
 Ortisei, iscritta al n. 509 del registro ordinanze  1976  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22 settembre 1976.
     Visto l'atto di costituzione di Schrott Florian Peter;
     udito  nell'udienza pubblica del 15 giugno 1977 il Giudice relatore
 Leopoldo Elia;
     udito l'avv. Claudio Emeri, per Florian Peter Schrott.
                           Ritenuto in fatto:
     Schrott Florian Peter ricorreva innanzi  al  tribunale  di  Bolzano
 contro  delibera  del  consiglio  comunale  di  Ortisei  che  lo  aveva
 dichiarato ineleggibile alla carica  di  consigliere  comunale  perche'
 amministratore  (presidente) di ente sovvenzionato in modo continuativo
 dal comune medesimo; assumeva, fra  l'altro,  che  non  si  era  tenuto
 debito  conto  della  circostanza  decisiva che egli aveva rinunziato a
 tale carica anteriormente alla delibera di convalida.
     All'udienza del 14 maggio  1976  il  tribunale  adito,  accogliendo
 eccezioni sostanzialmente conformi del P.M. e del ricorrente, sollevava
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 18, secondo comma,
 della legge della regione autonoma del  Trentino-Alto  Adige  6  aprile
 1956,  n.  5,  recante  "Composizione  ed  elezione  degli organi delle
 amministrazioni comunali" (comma aggiunto  con  l'art.  7  della  legge
 regionale  14  agosto  1967,  n. 15, recante "Modifiche ed integrazioni
 alle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, e 19 settembre 1963,  n.  28,
 sulla  composizione ed elezione degli organi amministrativi comunali"),
 per contrasto con l'art.  51 della Costituzione e con l  art.  5  dello
 Statuto  speciale nel testo di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. La
 norma, infatti, fissando il termine per la utile cessazione della causa
 di  ineleggibilita' in esame all'ultimo giorno previsto per il deposito
 delle candidature e non ad un momento successivo purche' anteriore alla
 convalida,  comprimerebbe  senza  ragione  plausibile  il  diritto   di
 accedere  alle  cariche  elettive  riconosciute  a  tutti  i  cittadini
 dall'art. 51, primo comma, della Costituzione.
     Il giudice a quo richiamava, a conforto del dubbio prospettato,  la
 sentenza  n.  129  del 1975 di questa Corte la quale ha accolto censure
 analoghe sollevate nei confronti di norma della legislazione statale.
     La norma impugnata violerebbe, ancora, ad avviso del giudice a quo,
 l'art. 5 dello Statuto speciale perche' contrasterebbe con  i  principi
 generali  della  legislazione  dello  Stato quali si sarebbero venuti a
 configurare anche in seguito alla menzionata sentenza n. 129 del 1975.
     Si costituiva nel giudizio innanzi a questa Corte  Schrott  Florian
 Peter,  a  mezzo  dell'Avv.  Emeri,  il  quale  chiedeva  pronunzia  di
 accoglimento,  ribadendo  ed  illustrando  i  motivi  di  dubbio   gia'
 evidenziati  nell'ordinanza di rimessione. Nella udienza di discussione
 sviluppava  ed  approfondiva  le  tesi  gia'  svolte,  confermando   le
 conclusioni prese.
                         Considerato in diritto:
     L'ordinanza  solleva  il  dubbio  che  la  norma elettorale da essa
 denunziata in relazione all'art.  51 Cost. (ma anche all'art. 5 Statuto
 Trentino-Alto  Adige,  per   violazione   del   limite   dei   principi
 dell'ordinamento  giuridico  dello Stato e dei principi stabiliti dalle
 leggi statali in materia) risulti  costituzionalmente  illegittima  per
 gli  stessi  motivi  sui quali si e' fondata questa Corte allorche' con
 sent. n. 129 del 1975 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale in
 parte qua dell'art.  15, n. 3, del t.u. delle leggi per la composizione
 e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con
 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; e cioe' limitatamente alla parte in  cui
 considera  ineleggibili  gli amministratori di enti, istituti o aziende
 dipendenti, sovvenzionati o sottoposti  a  vigilanza  del  Comune,  che
 siano  cessati  dalla  carica  o si siano dimessi prima della convalida
 della elezione.
     La questione e' evidentemente fondata.
     In effetti, la ratio della sent. n. 129 del 1975  -  ed  ora  anche
 della  sent.  n.  45 del 1977 - che si rifa' alla esigenza di applicare
 nella misura piu' ampia possibile  la  norma  dell'articolo  51,  primo
 comma  (compatibilmente  con  la  necessita'  di  evitare ogni forma di
 indebita  influenza  che   possa   alterare   la   autenticita'   della
 competizione  elettorale),  ricorre anche per l'art. 18, secondo comma,
 della legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956,  n.  5  (comma
 aggiunto dall'art. 7 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15).
     Pertanto resta assorbito l'altro motivo di censura.