ha pronunciato la seguente
                                ORDINANZA
     nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale  del  d.P.R.  26
 ottobre  1972,  n.  636  (revisione  della  disciplina  del contenzioso
 tributario), promossi con ordinanze emesse il 10  novembre  1975  dalla
 Commissione  tributaria  centrale,  il 14 luglio 1976 dalla Commissione
 tributaria di 1 grado di Sondrio, il 9 giugno  1976  dalla  Commissione
 tributaria  di  2  grado  di Milano, il 9 giugno 1976 dalla Commissione
 tributaria di 1 grado di Rovigo, il 23 settembre 1976 dalla Commissione
 tributaria di 2 grado di Avellino, il 19 maggio 1976 dalla  Commissione
 tributaria  di  2  grado  di Verona, il 3 maggio 1976 dalla Commissione
 tributaria di 1 grado di Pisa, il  12  luglio  1976  dalla  Commissione
 tributaria  di  1  grado  di  Enna,  il 7 maggio 1976 dalla Commissione
 tributaria di 2 grado di Latina, il 5 gennaio  1977  dalla  Commissione
 tributaria   di  2  grado  di  Avellino,  il  30  novembre  1976  dalla
 Commissione tributaria di 2 grado di Gorizia, il 18 dicembre 1976 dalla
 Commissione tributaria di 2 grado di Foggia, il 5  ottobre  1976  dalla
 Commissione  tributaria  di  2  grado di Frosinone, il 29 novembre 1976
 dalla Commissione tributaria di  1  grado  di  Sala  Consilina,  il  25
 novembre 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Imperia e il 3
 maggio 1976 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Napoli, iscritte
 rispettivamente ai nn. 680, 689, 694, 695, 734 e 737 del reg. ordinanze
 1976 e ai nn. 70, 71, da 81 a 92, 95, 96, 112, 137, 138, 139, 173, 220,
 da  226  a  229 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica ai nn.  340 e 346 dell'anno 1976  e  ai  nn.
 31, 51, 94, 100, 107, 148 e 162 dell'anno 1977.
     Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
     udito nella camera di consiglio del  20  ottobre  1977  il  Giudice
 relatore Guido Astuti.
     Ritenuto  che  con  le  ordinanze  di  cui  in  epigrafe  e'  stata
 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione,  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 44 del d.P.R. 26
 ottobre 1972,  n.  636  (revisione  della  disciplina  del  contenzioso
 tributario).
     Considerato che la stessa questione e' gia' stata decisa e ritenuta
 non fondata da questa Corte con sentenza 20 aprile 1977, n. 63;
     che  la  Commissione  tributaria  di  2  grado  di Avellino, con le
 ordinanze  n.  734/1976  e  92/1977,  ha  sollevato  la  questione   di
 legittimita'  dell'art.  44  del d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento
 all'art.  24 Cost., con riguardo  alla  irreparabilita'  degli  effetti
 della mancata proposizione della stanza per fissazione di udienza, dato
 che  i  nuovi termini di decadenza e prescrizione previsti dallo stesso
 art.  44, terzo comma, concernono solo gli ulteriori atti  degli  Unici
 per  la  definitiva  attuazione della pretesa tributaria; ma che, anche
 sotto questo profilo,  la  questione  deve  dichiararsi  infondata,  in
 quanto  la  sanzione  della estinzione del procedimento per inattivita'
 del contribuente trova giustificazione nelle speciali esigenze connesse
 alla  prima  attuazione  della  riforma,  come  gia'  precisato   nella
 motivazione  della  sentenza  di  questa  Corte,  la  quale ha altresi'
 ritenuto  l'ammissibilita'  del  reclamo   alla   Commissione   avverso
 l'ordinanza  presidenziale;  mentre  non  integra  ulteriore profilo di
 contrasto  con  l'art.  24  Cost.  la  circostanza  che  nel   processo
 tributario,  diretto  all'annullamento  di  atti  di  imposizione  o di
 comportamenti equipollenti della pubblica amministrazione,  il  termine
 per  ricorrere  sia  sempre  termine  di decadenza, e non possa trovare
 applicazione il principio sancito, per le azioni civili, dall'art.  310
 del codice di procedura civile;
     che anche nelle altre ordinanze non sono prospettati profili nuovi,
 ne'  sono  addotti  motivi che possano indurre la Corte a modificare la
 propria giurisprudenza.
     Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87,  e  9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.