ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), promossi con ordinanze emesse il 10 novembre 1975 dalla Commissione tributaria centrale, il 14 luglio 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Sondrio, il 9 giugno 1976 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Milano, il 9 giugno 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Rovigo, il 23 settembre 1976 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Avellino, il 19 maggio 1976 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Verona, il 3 maggio 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Pisa, il 12 luglio 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Enna, il 7 maggio 1976 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Latina, il 5 gennaio 1977 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Avellino, il 30 novembre 1976 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Gorizia, il 18 dicembre 1976 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Foggia, il 5 ottobre 1976 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Frosinone, il 29 novembre 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Sala Consilina, il 25 novembre 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Imperia e il 3 maggio 1976 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Napoli, iscritte rispettivamente ai nn. 680, 689, 694, 695, 734 e 737 del reg. ordinanze 1976 e ai nn. 70, 71, da 81 a 92, 95, 96, 112, 137, 138, 139, 173, 220, da 226 a 229 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai nn. 340 e 346 dell'anno 1976 e ai nn. 31, 51, 94, 100, 107, 148 e 162 dell'anno 1977. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice relatore Guido Astuti. Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe e' stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario). Considerato che la stessa questione e' gia' stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza 20 aprile 1977, n. 63; che la Commissione tributaria di 2 grado di Avellino, con le ordinanze n. 734/1976 e 92/1977, ha sollevato la questione di legittimita' dell'art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento all'art. 24 Cost., con riguardo alla irreparabilita' degli effetti della mancata proposizione della stanza per fissazione di udienza, dato che i nuovi termini di decadenza e prescrizione previsti dallo stesso art. 44, terzo comma, concernono solo gli ulteriori atti degli Unici per la definitiva attuazione della pretesa tributaria; ma che, anche sotto questo profilo, la questione deve dichiararsi infondata, in quanto la sanzione della estinzione del procedimento per inattivita' del contribuente trova giustificazione nelle speciali esigenze connesse alla prima attuazione della riforma, come gia' precisato nella motivazione della sentenza di questa Corte, la quale ha altresi' ritenuto l'ammissibilita' del reclamo alla Commissione avverso l'ordinanza presidenziale; mentre non integra ulteriore profilo di contrasto con l'art. 24 Cost. la circostanza che nel processo tributario, diretto all'annullamento di atti di imposizione o di comportamenti equipollenti della pubblica amministrazione, il termine per ricorrere sia sempre termine di decadenza, e non possa trovare applicazione il principio sancito, per le azioni civili, dall'art. 310 del codice di procedura civile; che anche nelle altre ordinanze non sono prospettati profili nuovi, ne' sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.