ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale dell'art.    284
 del  codice civile, modificato dall'art. 125 della legge 19 maggio 1975
 n. 151, promossi con le seguenti ordinanze:
     1) ordinanza emessa  il  17  dicembre  1976  dal  Tribunale  per  i
 minorenni di Firenze sul ricorso proposto da Ceramelli Papiani Raffaele
 ed  altro,  iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 21 settembre 1977;
     2) ordinanza  emessa  il  23  gennaio  1978  dal  tribunale  per  i
 minorenni  di  Roma,  sul  ricorso proposto da Caltagirone Francesco ed
 altra, iscritta al n. 294 del  registro  ordinanze  1978  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 257 del 13 settembre 1978;
     3)  ordinanza emessa il 6 aprile 1978 dal tribunale per i minorenni
 di Napoli sul ricorso proposto da B.L. ed altro, iscritta  al
 n.  382  del  registro  ordinanze  1978  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 300 del 25 ottobre 1978.
     Udito  nella  camera  di  consiglio  del  19 aprile 1979 il Giudice
 relatore Edoardo Volterra.
                           Ritenuto in fatto:
     1. - Nel corso di un  procedimento  per  legittimazione  giudiziale
 promosso da Raffaele Ceramelli Papiani, il tribunale per i minorenni di
 Firenze, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1976, sollevava di ufficio
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 284 cod.   civ.,
 cosi' come modificato dall'art. 125 della legge 19 maggio 1975, n. 151,
 in riferimento all'art. 30, terzo comma, della Costituzione.
     Il giudice a quo premette che in generale la norma  denunziata  non
 lede  i  diritti  dei  membri  della  famiglia  legittima,  perche'  ha
 riguardo, nel caso che il genitore sia coniugato e  non  separato,  non
 solo  all'interesse del figlio naturale legittimando, ma anche a quello
 dello sposo del richiedente e  degli  eventuali  altri  figli,  con  il
 prevedere  la  necessita'  dell'assenso  dell'unito in matrimonio ed il
 parere dei figli legittimi o legittimati ultrasedicenni. In  tal  modo,
 sarebbe  rimessa  al  giudice la valutazione della compatibiiita' della
 posizione della famiglia legittima, in relazione all'introduzione nella
 stessa di un altro figlio.
     Il dubbio di legittimita'  costituzionale  sorge  tuttavia  quando,
 essendo  il  genitore  richiedente legalmente separato e privo di figli
 ultrasedicenni (come nella specie accade), l'art.284 cod.  civ.  ha  di
 mira  soltanto  agli  interessi del figlio legittimando, non prevedendo
 ne' l'assenso del coniuge separato ne' il parere degli altri figli, per
 pervenire alla dichiarazione giudiziale di  legittimazione.  In  questo
 caso,  non  palesandosi  necessaria  alcuna valutazione dei diritti dei
 membri della famiglia legittima, la  disposizione  denunziata  parrebbe
 contrastare con l'articolo 30, terzo comma, della Costituzione.
     2.   -   Simile   (ma   piu'   ampia)   questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 284 cod. civ., ha sollevato il tribunale per i
 minorenni di Roma, con ordinanza emessa il 23 gennaio 1978, nel ricorso
 per legittimazione giudiziale proposto da Francesco Caltagirone.
     Ritiene, infatti, il tribunale che l'art. 284 cod.  civ.,  nel  suo
 complesso,  non  tenga  affatto  conto  dei  diritti  dei  membri della
 famiglia legittima e che anzi pretermetta questi diritti a tutela degli
 interessi del legittimando.
     Rileva  che  i  diritti  incomprimibili  della  famiglia  legittima
 sarebbero quelli personali che discendono dall'appartenenza ad un unico
 nucleo  stabile  basato sul matrimonio e cioe' sull'impegno assunto dai
 coniugi di reciproca fedelta', di comune assistenza ed  educazione  nei
 confronti  dei  figli, nonche' quello dell'esclusivita' dello status di
 figlio legittimo in un solo nucleo familiare.   Pertanto  rimettere  al
 singolo coniuge e con unico riguardo agli interessi del legittimando la
 possibilita'  di  far  sorgere  un  altro  coevo  nucleo legittimo, con
 differenza rispetto al semplice riconoscimento del figlio naturale, sia
 per quanto riguarda gli effetti reciproci tra genitori  e  figli  (cfr.
 art.  578  u.c.  cod. civ.), sia per quanto riguarda la creazione di un
 rapporto familiare che si estende  a  tutti  i  membri  della  famiglia
 legittima,  parrebbe in contrasto oltre che con l'art. 30, terzo comma,
 Cost., anche con il principio di unita' familiare (art. 29)  e  con  il
 principio di ragionevolezza.
     Quanto  a  quest'ultimo,  infatti,  mentre  per  l'introduzione nel
 nucleo familiare del figlio naturale riconosciuto e' prevista (art. 252
 cod. civ.)   l'autorizzazione del giudice  ed  il  consenso  dei  figli
 legittimi  nonche'  del  coniuge,  nulla  in  tal  senso  e'  richiesto
 dall'art. 284 cod. civ.
     3.  - Questione analoga a quella proposta dal tribunale di Firenze,
 ha sollevato il tribunale per i  minorenni  di  Napoli,  con  ordinanza
 emessa  il  6  aprile  1978  sul ricorso per legittimazione proposto da
 L.B..
     Al dubbio manifestato dai giudici fiorentini, il tribunale aggiunge
 anche  quello  della  violazione  del   principio   d'eguaglianza   non
 ravvisando,  ai  fini  della  tutela  della  famiglia legittima, alcuna
 apprezzabile differenza di  trattamento  tra  coniuge  non  separato  e
 coniuge  separato,  tra  figlio ultrasedicenne e figlio infrasedicenne,
 differenze dalle quali invece la  norma  denunziata  fa  discendere  la
 necessita'   dell'assenso   del  coniuge  e  dell'audizione  dei  figli
 legittimi o legittimati.
     4. - Le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate  e
 pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale. Nessuno s'e' costituito dinanzi
 alla Corte costituzionale.
                         Considerato in diritto:
     1. - I tre giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno  riuniti
 e  decisi  con  un'unica  sentenza,  stante che sollevano analoghe e in
 parte connesse questioni di legittimita'  costituzionale  in  ordine  a
 medesime norme.
     2. - Le questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione in ordine
 alla  legittimita' costituzionale dell'art. 284 del codice civile cosi'
 come modificato dall'art. 125 della  legge  19  maggio  1975,  n.  151,
 possono riassumersi come segue:
     a)  In  riferimento  agli  artt.  3,29  e  30,  terzo  comma, della
 Costituzione,  l'art.  284  del  codice  civile  viene  denunziato  dal
 tribunale  dei  minorenni  di  Roma  nella  parte  in  cui  consente la
 legittimazione  per  provvedimento  del  giudice  del  figlio  naturale
 concepito  in  costanza  di matrimonio da colui che sia ancora unito in
 matrimonio con persona diversa dal genitore naturale.
     Osserva infatti il giudice a quo  che  non  sembra  ammissibile  la
 contemporanea  esistenza  di  piu' nuclei familiari legittimi, il primo
 fondato sul matrimonio e gli altri, aggiunge il medesimo giudice,  "che
 potrebbero formarsi con la legittimazione per provvedimento del giudice
 dei figli concepiti fuori del matrimonio, ma in costanza del matrimonio
 stesso".
     Dopo  aver  affermato  che  "non sembra che la legislazione vigente
 garantisca a sufficienza, in tema di legittimazione,  i  diritti  della
 famiglia   legittima"   di   cui   all'art.   30,  terzo  comma,  della
 Costituzione, ricorda che in precedenti sentenze il medesimo  tribunale
 aveva  ritenuto  che  la  mera  esistenza  di  un  vincolo matrimoniale
 rimovibile per divorzio  non  puo'  integrare  l'impossibilita'  ed  il
 gravissimo  ostacolo richiesto dal n. 2 dell'art. 284 codice civile per
 pronunziare giudizialmente la legittimazione del figlio  naturale,  che
 essendo  state  tali  decisioni  riformate in sede di appello ed avendo
 altri  tribunali  dei  minorenni  giudicato  che  in  questi  casi   la
 legittimazione  puo'  essere  concessa, ritiene opportuno sottoporre la
 questione alla Corte costituzionale.
     Rilevato che il comma terzo dell'art. 30 della Costituzione riserva
 ai figli illegittimi un  trattamento  uguale  a  quello  dei  legittimi
 qualora  dall'equiparazione non derivi una lesione a diritti dei membri
 della  famiglia  legittima,  facendo  nello  stesso  tempo  salva   una
 prevalenza  del nucleo familiare di cui all'art. 29 della Costituzione,
 il giudice reputa necessario identificare i diritti incomprimibili  dei
 membri  della  famiglia  legittima  che, in quanto tali, il legislatore
 ordinario non puo' "intaccare". Questi diritti,  secondo  il  tribunale
 romano, sarebbero "quelli personali che discendono dall'appartenenza ad
 un  nucleo  stabile  basato sul matrimonio e cioe' sull'impegno assunto
 dai coniugi di reciproca fedelta', di  mutua  assistenza,  di  costante
 collaborazione  e  di comune assistenza ed educazione nei confronti dei
 figli"  nonche'  "quello  dell'esclusivita'  dello  status  di   figlio
 legittimo, indicativo dell'appartenenza a quel nucleo legittimo che non
 puo',  finche'  non e' dissolto, non essere unico". Un siffatto diritto
 sarebbe compromesso dalla legittimazione di un figlio  naturale  specie
 se concepito in costanza di matrimonio "e quindi quando esisteva poteva
 esistere  una  unica famiglia legittima". Di conseguenza ritiene che il
 citato art. 284  cod.  civ.  sia  viziato  di  incostituzionalita'  non
 soltanto   in   quanto,   qualora   il   coniuge   del  richiedente  la
 legittimazione di un  figlio  naturale  sia  legalmente  separato,  non
 prevede   l'obbligo   di   compiere   accertamenti   in   ordine   alla
 compatibilita' della legittimazione con  i  diritti  dei  membri  della
 famiglia  legittima,  ma  anche  in quanto richiede soltanto l'assenso,
 valutabile liberamente dal giudice agli effetti  della  concessione,  e
 non  il  consenso del coniuge non separato del richiedente.  Secondo il
 medesimo giudice, sarebbe pericoloso "rimettere al singolo la decisione
 di   far   sorgere   una   seconda   famiglia   legittima   accanto   e
 contemporaneamente  alla  "prima"  e, a differenza di quanto prescritto
 per il riconoscimento del figlio  naturale,  avendo  riguardo  ai  soli
 interessi    del   legittimando.   Ai   dubbi   gia'   prospettati   di
 incostituzionalita' dell'art. 284, aggiunge anche quello concernente la
 disposizione  dell'ultimo  comma  che  fa  obbligo  al  presidente  del
 tribunale  di  ascoltare  i  figli  legittimi  o legittimati se di eta'
 superiore a sedici anni.   Tale disposizione non  sarebbe  aderente  al
 dettato  costituzionale in quanto terrebbe conto dei soli interessi del
 legittimando e non di quelli dei membri della famiglia  legittima.  Non
 sarebbe  inoltre  razionale  la  diversita'  della  disciplina prevista
 nell'art. 252  del  codice  civile  per  l'introduzione  di  un  figlio
 naturale  nella  famiglia  legittima  e  quella  prevista invece per la
 legittimazione per provvedimento del giudice in costanza di  matrimonio
 del  genitore  e  in  presenza  di altri figli legittimi o legittimati,
 tanto piu' in quanto la legittimazione avrebbe l'effetto di  introdurre
 senz'altro   il   figlio  naturale  nella  famiglia  legittima.  Questa
 diversita' di disciplina  sarebbe  tanto  piu'  irrazionale  in  quanto
 mentre  il  riconoscimento  crea  solo  un  rapporto  personale  fra il
 genitore e  il  figlio  naturale,  la  legittimazione  crea  invece  un
 rapporto  familiare  che  si  estende  anche  agli  altri  membri della
 famiglia del richiedente la legittimazione.
     b)   Il   tribunale   dei    minorenni    di    Firenze    denunzia
 l'incostituzionalita'  dell'art.  284 in riferimento all'art. 30, comma
 terzo, della Costituzione in quanto concede al giudice di dichiarare la
 legittimazione di un  figlio  naturale  di  un  genitore  separato  dal
 coniuge  e  i cui figli legittimi e legittimati non abbiano raggiunto i
 sedici anni di eta' senza richiedere  il  consenso  del  coniuge  e  il
 parere degli altri figli. Questa facolta' attribuita al giudice avrebbe
 di  mira  soltanto  l'interesse  del  legittimando prescindendo da ogni
 valutazione dei diritti dei membri della famiglia legittima.
     c)  Analoga  questione  di  incostituzionalita'  e'  sollevata  dal
 tribunale dei minorenni di Napoli, il quale al dubbio  prospettato  dal
 tribunale  di  Firenze,  aggiunge  anche  quello  della  violazione del
 principio di uguaglianza, non ravvisando giustificata,  ai  fini  della
 tutela  dei  diritti dei membri della famiglia legittima, la differenza
 di trattamento fra coniuge non separato e coniuge separato,  fra  figli
 maggiori e figli minori di sedici anni, differenze dalle quali la norma
 denunziata  fa  dipendere  la  necessita'  dell'assenso  del  coniuge e
 dell'audizione dei figli legittimi e legittimati.
     3. - Le questioni di costituzionalita' dell'art.  284  cod.    civ.
 proposte dalle ordinanze in epigrafe non sono fondate.
     Occorre considerare che, come risulta dai lavori preparatori e come
 riconosciuto  dalla  prevalente  dottrina,  la Costituzione ha sotto il
 titolo II (rapporti etico-sociali) enunciato negli  artt.  29  e  30  i
 principi  e i presupposti sui quali si fonda l'istituto giuridico della
 famiglia e ha individuato i doveri e  i  diritti  dei  genitori  e  dei
 figli,  attribuendo al legislatore ordinario il compito di regolare con
 apposite normative gli istituti famigliari e i reciproci  rapporti  fra
 genitori  e  figli  nel  rigoroso rispetto dei principi sanciti in tali
 articoli.
     Pertanto la Corte nella sent.  n.  237  del  1974,  dichiarando  la
 parziale  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 284, n. 2 cod. civ.
 nel  testo  originario,  ha  precisato  che   "il   legislatore   puo',
 ovviamente,  dare  nuova strutturazione e nuova disciplina all'istituto
 della legittimazione sempreche' siano  rispettati  i  principi  sanciti
 nell'art. 30 della Costituzione".
     Una  nuova  disciplina  e'  stata introdotta con la legge 19 maggio
 1975, n. 151, che ha modificato l'art. 284 cod.  civ. Occorre  pertanto
 verificare  se  la  normativa stabilita nel nuovo testo sia aderente ai
 principi  e  alle  direttive  enunciate  negli  artt.  29  e  30  della
 Costituzione  o  se,  invece, come denunziano le ordinanze in epigrafe,
 non sia a questi conforme.  Il  problema,  nei  termini  in  cui  viene
 proposto  nel  presente  giudizio, importa la valutazione se l'art. 284
 nella sua nuova  formulazione  tuteli  nei  limiti  costituzionali  gli
 interessi dei legittimandi e quelli dei figli legittimi e legittimati.
     Per  tale valutazione e per l'esame delle questioni di legittimita'
 costituzionale sollevate dai giudici a quibus occorre tener presente:
     a) Che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il tribunale dei
 minorenni di Roma, la legittimazione per provvedimento del  giudice  di
 un figlio nato fuori del matrimonio non crea affatto una nuova famiglia
 legittima  che coesisterebbe accanto a quella basata sul matrimonio, ma
 ha il solo ed  esclusivo  effetto  di  attribuire  al  nato  fuori  del
 matrimonio la qualita' di figlio legittimo (art.  280 cod. civ.).
     Non  sussiste  pertanto  e  non  puo'  giuridicamente sussistere il
 pericolo denunziato dai giudici romani che attraverso la legittimazione
 possa verificarsi l'esistenza contemporanea di piu' famiglie.
     b) Che la  condizione  di  figlio  legittimo  non  crea  uno  stato
 giuridico  assoluto  ed esclusivo ne' tutte le situazioni giuridiche di
 vantaggio e di svantaggio che esso fa sorgere sono immutabili nel  loro
 contenuto,  nella  loro  estensione  e  durata.  I  diritti  soggettivi
 connessi a questo stato sono specificamente indicati in  vari  articoli
 del  codice  civile.  Fra  questi il 147 che pone a carico dei genitori
 speciali obblighi nei confronti dei  figli  per  una  durata  di  tempo
 variabile secondo le specifiche circostanze del caso concreto, il 433 e
 seguenti  che  stabilisce  diritti  ed  obblighi fra figli legittimi ed
 altri parenti, il 252 che per l'eventuale  inserimento  nella  famiglia
 legittima  di  un  figlio  naturale,  riconosciuto  da uno dei genitori
 durante  il  matrimonio  di  questo  con  persona  diversa   dall'altro
 genitore,  prevede,  insieme  con  la richiesta del consenso dell'altro
 coniuge  anche  quella  del   consenso   dei   soli   figli   legittimi
 ultrasedicenni  conviventi con il genitore che opera il riconoscimento,
 (diritto quindi che viene meno con la cessazione della convivenza), gli
 artt 537 e 566 e seguenti, i quali  attribuiscono  ai  figli  legittimi
 diritti  successori  che si realizzeranno solo al momento dell'apertura
 della  successione  determinando  nel  frattempo  una   situazione   di
 aspettativa di mero fatto.
     Non  vi  e'  invece  quello  che il tribunale dei minorenni di Roma
 indica come "fondamentale tra i diritti" del  figlio  legittimo,  cioe'
 "l'esclusivita'"  di  tale  status "indicativo dell'appartenenza a quel
 nucleo legittimo che non puo, finche'  non  sia  dissolto,  non  essere
 unico".
     E'   infatti   in  palese  contrasto  col  sistema  previsto  dalla
 Costituzione la concezione che il figlio  legittimo,  in  quanto  tale,
 abbia  il potere di impedire che altri possa assumere il medesimo stato
 e  che  la  famiglia  legittima  cui   egli   appartiene   non   possa,
 indipendentemente dalla sua volonta', modificarsi nella sua consistenza
 e  nel  numero  dei  suoi  membri  con  l'introduzione  di  altri figli
 legittimi aventi il suo  stesso  stato  e  i  diritti  che  tale  stato
 comporta.  Questa situazione puo' infatti verificarsi sia attraverso la
 nascita di altri figli legittimi dagli stessi genitori,  sia,  dopo  lo
 scioglimento del matrimonio di questi per morte di uno dei coniugi, per
 annullamento o divorzio, attraverso la nascita di altri figli legittimi
 da  un  successivo  matrimonio del suo genitore con persona diversa dal
 precedente  coniuge  (matrimonio  per  la  costituzione  del  quale  si
 prescinde  giuridicamente dalla volonta' dei precedenti figli legittimi
 e legittimati), sia attraverso la legittimazione di figli naturali  per
 susseguente  matrimonio  di  uno  dei  genitori  del figlio legittimo o
 legittimato, legittimazione che, ai sensi degli artt. 280-283 e del  n.
 2  dell'art.  284,  appare  un  diritto  dei genitori del legittimando,
 dipendente dalla loro volonta'.
     Le  variazioni  attraverso  queste  introduzioni  di  altri   figli
 legittimi  nel  nucleo familiare cui il figlio legittimo appartiene per
 nascita  da  genitori  uniti  in   matrimonio,   non   solo   avvengono
 indipendentemente  dalla  sua  volonta'  - e anche contro di essa -, ma
 hanno  la  conseguenza,  oltre  che  di  modificare  le  sue  eventuali
 aspettative  patrimoniali  e successorie, anche di far sorgere nei suoi
 confronti, sempre indipendentemente dalla sua volonta',  una  serie  di
 rapporti e vincoli di parentela con altri individui entrati a far parte
 della  famiglia  legittima  e  i  relativi  diritti o obblighi a questi
 rapporti e vincoli connessi.
     Pertanto, nel valutare l'estensione del principio proclamato  dalla
 Costituzione nel comma terzo dell'art.  30 ("la legge assicura ai figli
 nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale") e il limite
 posto  a  questa  tutela, che cioe' essa deve essere "compatibile con i
 diritti dei membri della famiglia legittima", e' chiaro che fra  questi
 diritti non puo' ritenersi compreso quello che il giudice a quo ritiene
 invece  esistere  a  favore dei figli legittimi, di poter escludere che
 altri  esseri  umani  acquistino  il  medesimo stato di figli legittimi
 dello stesso genitore con i diritti e i doveri a questo stato inerenti.
     Nello stesso tempo e' pero' innegabile che esiste un interesse  non
 solo  privato  dei  membri  della famiglia, ma anche pubblico in quanto
 connesso alla conservazione  dell'ordine  e  della  pace  sociale,  che
 l'unita'  e l'armonia di un nucleo famigliare legittimo e la sua stessa
 esistenza non vengano turbati e sconvolti da atti quale, in particolari
 situazioni, puo' essere la legittimazione di un figlio nato da  persona
 diversa  dal  coniuge  legittimo  fuori  del  matrimonio  mentre questo
 perdura, atti i  quali  possano,  fra  l'altro,  costituire  offesa  al
 coniuge legittimo e favorire giuridicamente un comportamento moralmente
 riprovevole e contrario all'unita' della famiglia.
     In  questa  visuale  vanno  considerati sia il diritto dei genitori
 naturali e l'interesse di essi  e  del  figlio  naturale  ad  ottenere,
 attraverso  la  legittimazione,  l'attribuzione  a  questo  ultimo  dei
 diritti e dei doveri inerenti alla qualita' di  figlio  legittimo  sia,
 d'altra  parte,  l'esigenza di salvaguardare in determinate circostanze
 valutabili singolarmente sul piano pratico, l'esistenza e  l'unita'  di
 una famiglia legittima.
     Il legislatore, rispetto alla legittimazione dei figli naturali, ha
 assolto  il  compito  demandatogli  dalla Costituzione di realizzare la
 compatibilita'  della  duplice  esigenza  di  assicurare  ogni   tutela
 giuridica  e  sociale  ai  figli  nati  fuori  del  matrimonio e di non
 menomare la posizione giuridica dei membri  della  famiglia  legittima,
 con  la  normativa  della legge 19 maggio 1975, n. 151, riconoscendo ai
 genitori il diritto di legittimare per susseguente matrimonio il figlio
 naturale  e,  solo  nel  caso  in  cui   vi   sia   per   il   genitore
 l'impossibilita'   o   un   gravissimo   ostacolo   ad  operare  questa
 legittimazione, affidando con l'art.  284  del  cod.  civ.  alla  cauta
 discrezionalita'   del   giudice   la   valutazione   obbiettiva  della
 compatibilita' o della incompatibilita' di fronte a situazioni volta  a
 volta mutevoli e che nella realta' pratica possono essere profondamente
 differenziate fra loro.
     Questa  norma che attribuisce al giudice il potere, in coerenza con
 quelli previsti  in  altri  articoli  del  medesimo  codice,  come,  ad
 esempio,  il 151, il 155, il 252, di concedere con suo provvedimento la
 legittimazione di figli nati fuori del matrimonio, appare corrispondere
 ai principi e dettati costituzionali con  l'osservanza  dei  limiti  da
 questi imposti.
     La  condizione  posta  nel  primo  comma che la legittimazione puo'
 essere concessa dal giudice solo  se  corrisponda  agli  interessi  del
 figlio  e  quella  prevista nel n. 4 e' conforme ai principi proclamati
 nel primo e  nel  terzo  comma  dell'art.  30  della  Costituzione.  Le
 condizioni  prescritte  nel  n.  3 e nell'ultimo comma dell'assenso del
 coniuge non separato del genitore richiedente la  legittimazione  e  la
 audizione  obbligatoria dei figli ultrasedicenni di questo vincolano il
 giudice a compiere una valutazione consapevole della  situazione  della
 famiglia  legittima e nell'interesse di questa, in base alla quale fare
 luogo o meno alla richiesta concessione.
     Non sono pertanto fondate le eccezioni delle ordinanze in  epigrafe
 che  l'articolo contempli esclusivamente l'interesse del legittimando e
 non osservi i limiti indicati dal Costituente nel terzo comma dell'art.
 30.
     Razionale e' la norma del n. 3 dell'art. 284 che richiede l'assenso
 del  coniuge  solo  quando  questo non sia separato. Con la separazione
 pronunziata dal giudice viene meno l'interesse del coniuge  ad  evitare
 la  concessione  da parte del giudice della legittimazione, concessione
 peraltro che e' sempre affidata alla  discrezionalita'  del  magistrato
 che dovra' in ogni caso tener conto sia dell'interesse del legittimando
 sia  dell'interesse  e dei diritti di coloro che sono gia' membri della
 famiglia legittima.
     Altrettanto  razionale  appare  anche  la   disposizione   di   cui
 all'ultimo  comma  che  in presenza di figli legittimi o legittimati fa
 obbligo al presidente del  tribunale  di  ascoltare  i  figli  di  eta'
 superiore  ai  sedici  anni.  Questi  infatti  sono in grado di scienza
 propria consapevolmente, con la prevedibile esclusione del pericolo che
 possano essere condizionati o sottoposti a pressioni o  persuasioni  da
 parte  di  altri  interessati,  di  fornire  il quadro della situazione
 famigliare al magistrato che deve decidere  in  merito  alla  richiesta
 concessione della legittimazione.
     Le  condizioni  tassativamente  stabilite dal legislatore nell'art.
 284 senza l'osservanza delle quali  il  giudice  non  puo'  emanare  il
 provvedimento  di  legittimazione  non  escludono  d'altra parte che il
 giudice nella sua discrezionalita' possa assumere le  informazioni  che
 ritenga  opportune,  disporre  l'audizione anche del coniuge separato e
 dei figli infrasedicenni, come di qualunque altra persona che  riterra'
 utile  per accertare l'effettiva situazione di fatto, disporre perizie,
 acquisire documenti e quanto altro allo scopo  di  conoscere  tutte  le
 circostanze  e  le situazioni oggettive e possa decidere in merito alla
 richiesta   legittimazione   compatibilmente   agli    interessi    del
 legittimando  e  dei  suoi  genitori  e agli interessi dei membri della
 famiglia legittima in conformita' ai principi  enunciati  nell'art.  30
 della Costituzione ed alla loro applicazione nella specie.
     Non  sussiste  pertanto  la  denunziata violazione del principio di
 uguaglianza.
     Comunque nel codice civile sono previsti rimedi contro la  concessa
 legittimazione  attraverso  le azioni esperibili dopo la legittimazione
 di cui all'art. 289  cod.    civ.  e  l'impugnazione,  non  soggetta  a
 prescrizione,    del    riconoscimento   anche   successivamente   alla
 legittimazione.