ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 171, commi 1,
2  e  3,  e  213,  comma 2-sexies  (comma introdotto dall'art. 5-bis,
comma 1,  lettera  c,  numero  2,  del  decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita'
di  settori  della  pubblica  amministrazione»,  nel testo risultante
dalla  relativa  legge  di  conversione 17 agosto  2005, n. 168), del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della
strada),  promossi  con ordinanze del 24 febbraio 2006 dal giudice di
pace  di Scicli nel procedimento civile vertente tra Ficili Daniela e
il Ministero dell'Interno e del 13 luglio 2006 dal giudice di pace di
Padova  nel  procedimento civile vertente tra Vicentini Leopoldo e il
comune  di  Padova, iscritte al n. 693 del registro ordinanze 2006 ed
al  n. 109  del  registro  ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  numeri  6  e  12,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2007.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 6 giugno 2007 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
    Ritenuto  che il giudice di pace di Scicli (r.o. n. 693 del 2006)
ha   sollevato   questione   di   legittimita'  costituzionale  -  in
riferimento  agli  artt. 3 e 42 della Costituzione - degli artt. 171,
comma 3,  e  213,  comma 2-sexies  (comma introdotto dall'art. 5-bis,
comma 1,  lettera  c,  numero  2,  del  decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita'
di  settori  della  pubblica  amministrazione»,  nel testo risultante
dalla  relativa  legge  di  conversione 17 agosto  2005, n. 168), del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della
strada);
        che il predetto rimettente deduce la «violazione del precetto
costituzionale  dell'eguaglianza  dei cittadini di fronte alla legge,
ex   art. 3  della  Costituzione»  e  di  quella  «del  diritto  alla
proprieta'  privata, tutelato dall'art. 42» della Carta fondamentale,
null'altro  precisando  in  ordine alla fattispecie sottoposta al suo
vaglio;
        che,  per parte sua, anche il giudice di pace di Padova (r.o.
n. 109  del  2007)  censura  -  ipotizzandone  il  contrasto  con gli
artt. 2,  3  e  27  Cost.  -  gli  artt. 171,  commi 1  e  2,  e 213,
comma 2-sexies, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;
        che   il   rimettente   padovano   -  senza  riferire  nulla,
preliminarmente, in ordine alla fattispecie sottoposta al suo esame -
deduce  che  la  previsione  della  confisca dei veicoli a due ruote,
contemplata  in particolare dall'art. 213, comma 2-sexies, del codice
della   strada,   violerebbe  gli  artt. 2  e  3  Cost.,  realizzando
«un'evidente   disparita'   di   trattamento   tra  i  conducenti  di
ciclomotori  o  motoveicoli  e conducenti di tutti gli altri veicoli,
rispetto  alla medesima ratio di salvaguardia della integrita' fisica
del    cittadino,    applicando    loro   una   sanzione   totalmente
sproporzionata»,  giacche'  la confisca modifica «definitivamente» il
loro patrimonio;
        che   il   giudice   a   quo  ipotizza  la  violazione  anche
dell'art. 27  Cost.,  giacche'  la sanzione della confisca, ove venga
«equiparata  a  quelle previste in materia penale», colpendo anche il
proprietario  del  veicolo  estraneo  all'accertata  infrazione, pone
«l'esecuzione  della  pena  a  carico  di  soggetto non personalmente
responsabile»;
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto nel
giudizio  originato  dalla  prima  delle due ordinanze di rimessione,
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilita' della questione «in
quanto  priva  di ogni motivazione sulla rilevanza e la non manifesta
infondatezza»,  nonche'  svolgendo, nel merito, talune considerazioni
tese  ad  evidenziare  la  non  contrarieta'  delle  norme  censurate
rispetto agli evocati parametri costituzionali.
    Considerato  che  il  giudice  di pace di Scicli (r.o. n. 693 del
2006)  ha  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale - in
riferimento  agli  artt. 3 e 42 della Costituzione - degli artt. 171,
comma 3,  e  213,  comma 2-sexies  (comma introdotto dall'art. 5-bis,
comma 1,  lettera  c,  numero  2,  del  decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita'
di  settori  della  pubblica  amministrazione»,  nel testo risultante
dalla  relativa  legge  di  conversione 17 agosto  2005, n. 168), del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della
strada);
        che, per parte sua, il giudice di pace di Padova (r.o. n. 109
del  2007)  censura - ipotizzandone il contrasto con gli artt. 2, 3 e
27  Cost.  -  gli  artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, del
medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;
        che,  data  la connessione esistente tra i due giudizi, se ne
impone la riunione ai fini di un'unica pronuncia;
        che   entrambi   i   rimettenti,   tuttavia,   hanno   omesso
completamente  di  descrivere  le  fattispecie  oggetto dei giudizi a
quibus;
        che   tale   omissione   comporta   -   secondo  la  costante
giurisprudenza   di   questa  Corte  (si  vedano,  da  ultimo,  quali
precedenti  specifici,  le  ordinanze  numeri 132 e 72 del 2007) - la
manifesta inammissibilita' delle questioni sollevate.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.