ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale dell'art. 156 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dell'art. 285 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promossi con le ordinanze emesse il 6 dicembre 1975 dal pretore di Pesaro, l'11 maggio 1976 dal pretore di Bologna, il 26 aprile 1977 dal tribunale di Pordenone, il 14 ottobre 1977 dal pretore di Bressanone, il 28 novembre 1977 dal pretore di Pescara, il 9 giugno 1978 dal pretore di Roma e il 15 aprile 1980 dal pretore di Portoferraio, rispettivamente iscritte ai nn. 155 e 544 del registro ordinanze 1976, ai nn. 246 e 523 del registro ordinanze 1977, ai nn. 29 e 504 del registro ordinanze 1978 ed al n. 837 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 92 e 246 del 1976, n. 183 del 1977, nn. 25 e 81 del 1978, n. 17 del 1979 e n. 48 del 1981. Visti gli atti di costituzione di Pujatti Mario, di Musaico Antonia e Pompilio Antonietta, di Palmer Mark e di Volpi Luana e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1981 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari; uditi gli avvocati Mauro Mellini, per Pujatti Mario, Giacomo Rosapepe, per Musaico Antonia, Pompilio Antonietta e Palmer Mark e l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che a tutti gli imputati venne contestata la contravvenzione di cui all'art. 156 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per avere questuato in luogo pubblico ad asseriti fini religiosi o politici, ma senza la licenza del Questore, prescritta dalla norma di cui sopra; che i giudici, dinanzi ai quali furono chiamati a rispondere della contestata contravvenzione, dubitando tutti della legittimita' costituzionale del suddetto art. 156 - e quelli di Pesaro e Bressanone anche dell'art. 285 del regolamento - per violazione dei principi di eguaglianza tra confessioni religiose, di liberta' di esercizio del culto e di manifestazione del pensiero, nonche' di finanziamento dei partiti politici mediante pubbliche sottoscrizioni, hanno formalmente denunciato tale illegittimita' in riferimento agli articoli 3, 8, 19, 20, 21, 49 Cost. e quello di Portoferraio - anche all'art. 18, nn. 1 e 3, della legge 25 ottobre 1977, n. 881, di ratifica del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Considerato che, nelle more dei giudizi, e' stata pubblicata ed e' entrata in vigore la legge 18 novembre 1981, n. 659, avente per dichiarato oggetto il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, il cui art. 3, settimo comma, cosi' testualmente dispone: "Sono abrogati l'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' gli articoli 285 e 286 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635"; che la surriportata abrogazione espressa preclude a questa Corte l'esercizio del sindacato di legittimita' costituzionale sull'art. 156 del testo unico n. 773 del 1931, in quanto questo ha cessato di avere vigore a decorrere dal 9 dicembre 1981, mentre l'art. 285 del regolamento n. 635 del 1940, essendo norma secondaria, gia' di per se' non rientrava fra gli atti sindacabili dal giudice delle leggi (sent. nn. 38/1961 e 115/1971); che pertanto, non avendo piu' questa Corte alcuna pronuncia da adottare in ordine all'art. 1-56 del testo unico n. 773 del 1931, denunziato da tutti i giudici a quibus per la dedotta illegittimita' costituzionale, gli atti vanno restituiti ai giudici che hanno sollevato la questione, perche' procedano ad un nuovo esame della rilevanza della sollevata questione di legittimita' costituzionale, alla luce della sopravvenuta norma di cui sopra.