ha pronunciato la seguente
                                ORDINANZA
 nei  giudizi  riuniti  di legittimita' costituzionale dell'art. 156 del
 r.d. 18 giugno 1931, n.  773  (testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
 sicurezza) e dell'art. 285 del r.d. 6 maggio 1940, n.  635 (regolamento
 per  l'esecuzione  del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
 promossi con le ordinanze emesse il 6  dicembre  1975  dal  pretore  di
 Pesaro,  l'11 maggio 1976 dal pretore di Bologna, il 26 aprile 1977 dal
 tribunale di Pordenone, il 14 ottobre 1977 dal pretore  di  Bressanone,
 il  28  novembre  1977  dal  pretore  di  Pescara, il 9 giugno 1978 dal
 pretore di Roma e il  15  aprile  1980  dal  pretore  di  Portoferraio,
 rispettivamente  iscritte ai nn. 155 e 544 del registro ordinanze 1976,
 ai nn. 246 e 523 del registro ordinanze 1977,  ai  nn.  29  e  504  del
 registro  ordinanze  1978  ed  al  n. 837 del registro ordinanze 1980 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 92 e  246  del
 1976, n. 183 del 1977, nn. 25 e 81 del 1978, n. 17 del 1979 e n. 48 del
 1981.
     Visti gli atti di costituzione di Pujatti Mario, di Musaico Antonia
 e  Pompilio  Antonietta,  di  Palmer  Mark e di Volpi Luana e l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
     udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1981 il Giudice relatore
 Giuseppe Ferrari;
     uditi gli  avvocati  Mauro  Mellini,  per  Pujatti  Mario,  Giacomo
 Rosapepe,  per  Musaico  Antonia,  Pompilio  Antonietta e Palmer Mark e
 l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente  del  Consiglio
 dei ministri.
     Ritenuto   che   a   tutti   gli   imputati   venne  contestata  la
 contravvenzione di cui all'art. 156  del  predetto  testo  unico  delle
 leggi  di  pubblica sicurezza, per avere questuato in luogo pubblico ad
 asseriti fini religiosi o politici, ma senza la licenza  del  Questore,
 prescritta dalla norma di cui sopra;
     che  i giudici, dinanzi ai quali furono chiamati a rispondere della
 contestata  contravvenzione,   dubitando   tutti   della   legittimita'
 costituzionale  del suddetto art. 156 - e quelli di Pesaro e Bressanone
 anche dell'art. 285 del regolamento - per violazione  dei  principi  di
 eguaglianza  tra  confessioni  religiose,  di liberta' di esercizio del
 culto e di manifestazione del pensiero, nonche'  di  finanziamento  dei
 partiti  politici  mediante pubbliche sottoscrizioni, hanno formalmente
 denunciato tale illegittimita' in riferimento agli articoli 3,  8,  19,
 20,  21, 49 Cost. e quello di Portoferraio - anche all'art. 18, nn. 1 e
 3, della legge 25  ottobre  1977,  n.    881,  di  ratifica  del  patto
 internazionale relativo ai diritti civili e politici.
     Considerato  che, nelle more dei giudizi, e' stata pubblicata ed e'
 entrata in vigore la  legge  18  novembre  1981,  n.  659,  avente  per
 dichiarato  oggetto  il  contributo  dello  Stato  al finanziamento dei
 partiti politici, il cui art.  3,  settimo  comma,  cosi'  testualmente
 dispone:  "Sono  abrogati  l'art.  156  del  testo unico delle leggi di
 pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
 nonche' gli articoli 285 e 286 del regolamento di esecuzione, approvato
 con regio decreto 6 maggio 1940, n.  635";
     che la surriportata abrogazione espressa preclude  a  questa  Corte
 l'esercizio  del sindacato di legittimita' costituzionale sull'art. 156
 del testo unico n. 773 del 1931, in quanto questo ha cessato  di  avere
 vigore  a  decorrere  dal  9  dicembre  1981,  mentre  l'art.  285  del
 regolamento n. 635 del 1940, essendo norma secondaria, gia' di per  se'
 non  rientrava  fra gli atti sindacabili dal giudice delle leggi (sent.
 nn. 38/1961 e 115/1971);
     che pertanto, non avendo piu'  questa  Corte  alcuna  pronuncia  da
 adottare  in  ordine  all'art.  1-56  del  testo unico n. 773 del 1931,
 denunziato da tutti i giudici a quibus per  la  dedotta  illegittimita'
 costituzionale,   gli  atti  vanno  restituiti  ai  giudici  che  hanno
 sollevato la questione, perche'  procedano  ad  un  nuovo  esame  della
 rilevanza  della  sollevata  questione  di legittimita' costituzionale,
 alla luce della sopravvenuta norma di cui sopra.