ha pronunciato la seguente
                                ORDINANZA
     nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  180,  commi
 primo  e  secondo,  codice  penale militare di pace (domanda, esposto o
 reclamo collettivo) promosso con ordinanza emessa il 4 gennaio 1978 dal
 Giudice istruttore del Tribunale militare territoriale  di  Padova  nel
 procedimento  penale  a carico di La Forgia Pasquale ed altri, iscritta
 al n. 272 del registro  ordinanze  1978  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 235 del 23 agosto 1978.
     Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
     udito  nell'udienza  pubblica  del  24  novembre  1981  il  Giudice
 relatore Michele Rossano;
     udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del
 Consiglio dei ministri.
     Ritenuto   che   il   Giudice  istruttore  del  Tribunale  Militare
 Territoriale di Padova, con  ordinanza  4  gennaio  1978,  ha  ritenuto
 rilevante  ai  fini  della  decisione e non manifestamente infondata la
 questione,   sollevata   dal   P.M.,   concernente   la    legittimita'
 costituzionale  dell'art.  180,  commi primo e secondo, c.p.m.p. "nella
 parte in cui punisce la domanda, l'esposto  ed  il  reclamo  collettivo
 scritto o verbale" in riferimento agli artt. 2, 3, 21, comma primo, 52,
 comma terzo, e 97, comma primo, della Costituzione;
     Ritenuto  che  nel  corso  del  presente  giudizio  di legittimita'
 costituzionale e' sopravvenuta la  legge  11  luglio  1978,  n.    382,
 contenente  "Norme  di  principio  sulla disciplina militare", la quale
 afferma:  nell'art.  3,  "Ai  militari  spettano  i  diritti   che   la
 Costituzione  riconosce  ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei
 compiti  propri  delle  Forze  Armate  la  legge  impone  ai   militari
 limitazioni   nell'esercizio   di   alcuni  di  tali  diritti,  nonche'
 l'osservanza   di   particolari   doveri   nell'ambito   dei   principi
 costituzionali";   nell'art.   9,   "I   militari  possono  liberamente
 pubblicare i loro  scritti,  tenere  pubbliche  conferenze  e  comunque
 manifestare  pubblicamente  il proprio pensiero, salvo che si tratti di
 argomenti di carattere riservato di interesse militare o  di  servizio,
 per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione";
     Ritenuto,  inoltre,  che l'art. 22 della stessa legge abroga l'art.
 40 del codice penale militare  di  pace;  che  il  successivo  art.  23
 stabilisce  il  principio che l'esercizio di un diritto, ai sensi della
 medesima legge, esclude l'applicabilita' di sanzioni disciplinari;  che
 l'art.   25  prescrive  che  "fino  all'entrata  in  vigore  del  nuovo
 regolamento di disciplina militare continuano a trovare applicazione le
 norme del regolamento di disciplina militare, approvato con  d.P.R.  31
 ottobre 1964, che non siano in contrasto con la presente legge";
     Considerato  necessario  che  il giudice a quo proceda ad una nuova
 valutazione   della   rilevanza   della   questione   di   legittimita'
 costituzionale  alla luce dei principi introdotti dalla citata legge n.
 382 del 1978.