ha pronunciato la seguente
                                ORDINANZA
     nei  giudizi  riuniti  di legittimita' costituzionale degli artt. 4
 u.c., e 6 commi 1 e 2, l. 20 marzo 1980  n.  75  (Proroga  del  termine
 previsto  dall'art.  1  l.  6  dicembre  1979  n.  610,  in  materia di
 trattamento economico del personale civile e militare  dello  Stato  in
 servizio  e  in  quiescenza;  norme  in  materia  di  computo  della 13
 mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di
 interpretazione e di attuazione dell'art. 6 l. 29 aprile 1976  n.  177,
 sul  trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura
 dei termini per la opzione) e dell'art. 5 cod.  proc.    civ.  (momento
 determinante  della  giurisdizione  e della competenza) promossi con le
 ordinanze emesse il 9 ottobre 1980 dal Pretore di Modena, l'11 dicembre
 1980 dal Pretore di Genova, il 9 gennaio 1981 dal Tribunale di Cosenza,
 il 9 marzo 1981 dal Pretore di Roma, il 5 marzo  1981  dal  Pretore  di
 Genova,  il  17 marzo 1981 dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere (tre
 ordinanze), il 29 ottobre 1980 dal Tribunale di Genova e  il  9  giugno
 1981  dal Pretore di Modena, rispettivamente iscritte ai numeri 26, 49,
 222, 287, 307, 388, 389, 390, 525 e 589 del registro ordinanze  1981  e
 pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica numeri 91, 98,
 227, 262, 276 e 318 del 1981 e n. 5 del 1982.
     Visti gli atti di costituzione di  Alibrandi  Rosa  e  di  Malvezzi
 Ercole  e  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
     udito nella camera di consiglio del 25  febbraio  1982  il  giudice
 relatore Virgilio Andrioli.
     Ritenuto  che: 1. - Provvedendo sul ricorso alternativamente inteso
 da Scapinelli Lorenzo, magistrato ordinario collocato  a  riposo  il  6
 febbraio  1976  con l'attribuzione, ai sensi dell'art. 2 comma 2, l. 24
 maggio 1970 n. 336 e pertanto anche ai fini  della  liquidazione  della
 indennita'  di  buonuscita,  del trattamento economico di presidente di
 sezione  della Corte di cassazione, a conseguire la condanna dell'ENPAS
 a corrispondergli la prestazione pecuniaria a lui dovuta  nella  misura
 risultante  dalla  liquidazione  della  medesima effettuata mediante il
 computo, nella base contributiva, anche  della  indennita'  integrativa
 speciale istituita con l'art. 1 l. 27 maggio 1959 n. 324, o a sollevare
 questione di legittimita', in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt.
 3  e  38  d.P.R.  29  dicembre  1973  n.  1032 in quanto e se escludono
 l'indennita' integrativa speciale dal novero degli assegni  corrisposti
 ai  dipendenti  dello  Stato,  che,  per  essere  ricompresi nella base
 retributiva,    concorrono    alla    determinazione     dell'ammontare
 dell'indennita'  di  buonuscita,  nel contraddittorio dell'Istituto che
 aveva eccepito  il  difetto  di  giurisdizione  del  giudice  ordinario
 invocando  l'art.  57  d.l. 29 maggio 1979 n. 163 (richiamato in vigore
 con efficacia retroattiva dalla l. 13 agosto 1979  n.    374,  ribadita
 dalle  ll.  6  dicembre 1979 n. 610 e 20 marzo 1980 n. 75) e nel merito
 aveva chiesto il rigetto della  domanda  attrice,  l'adito  Pretore  di
 Modena,  in  funzione  di  giudice  del  lavoro,  a)  in via principale
 giudico' rilevante in  relazione  alla  decisione  della  questione  di
 giurisdizione e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt.
 3   comma  l,  e  24  comma  1  Cost.,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 6 comma 1 l. 20 marzo 1980 n. 75 che, abrogata
 ogni diversa disposizione, attribuisce alla giurisdizione dei t.a.r. le
 controversie in materia di indennita' di buonuscita e di cessazione del
 rapporto di impiego spettanti ai dipendenti dello  Stato  e  delle  sue
 aziende  autonome  collocati a riposo e b) in subordine, per il caso di
 mancato accoglimento  della  questione  sollevata  in  via  principale,
 giudico'  agli  stessi  fini della prima rilevante e non manifestamente
 infondata, in riferimento all'art. 25 comma 1 e  all'art.  24  comma  1
 Cost.,  la  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 5 cod.
 proc. civ., il quale, prevedendo l'irrilevanza, per  la  determinazione
 della  giurisdizione delle modificazioni avvenute in corso di causa del
 solo stato di fatto esistente al momento  della  domanda  e  non  anche
 delle  modificazioni  dello  stato  di  diritto,  rende  immediatamente
 operanti anche nei giudizi pendenti  le  sopravvenute  disposizioni  di
 legge  modificatrici  della  giurisdizione, sospendendo il giudizio con
 ordinanza 9 ottobre 1980, notificata il 29 e  comunicata  il  30  dello
 stesso mese di ottobre, pubblicata nella G.U. n. 91 del 1 aprile 1981 e
 iscritta  al n. 26 R.O. 1981. Avanti la Corte nessuna delle parti si e'
 costituita; ha spiegato intervento  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri  con atto depositato il 14 aprile 1981, nel quale l'Avvocatura
 generale dello Stato ha concluso per  la  infondatezza  delle  proposte
 questioni.
     che:  2.  - Provvedendo sui ricorsi separatamente proposti da Meola
 Carmine, Robles Pietro Filippo, Wannenes Dario, Biagiotti  Valentino  e
 De  Franchis  Carlo  nei  confronti  dell'ENPAS  (ricorsi poi riuniti),
 l'adito Pretore di Genova, in funzione di giudice del lavoro,  giudico'
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita'
 dei  commi  1  e  2  dell'art. 6 l. 20 marzo 1980 n. 75 (il secondo dei
 quali sancisce l'estinzione dei giudizi pendenti  avanti  ad  autorita'
 giudiziaria  diversa  dai  t.a.r.  alla data di entrata in vigore della
 legge  con  integrale  compensazione  delle  spese  tra  le  parti)  in
 riferimento  agli  artt.  3 e 24 Cost., con ordinanza 11 dicembre 1980,
 notificata il successivo 23 e comunicata il 6 gennaio 1981,  pubblicata
 nella  G.U.  n.  98  dell'8  aprile  1981 e iscritta a n. 49 R.O. 1981.
 Avanti  la  Corte  nessuna  delle  parti  si e' costituita; ha spiegato
 intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto depositato
 il 28 aprile 1981, nel  quale  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha
 concluso per la infondatezza della proposta questione.
     che:   3.   -  Provvedendo  sull'appello  proposto  dall'ENPAS  nei
 confronti di  Alia  Caterina  ved.  Copani  avverso  la  sentenza  6-21
 dicembre  1979,  con  cui il Pretore di Cosenza, in funzione di giudice
 del  lavoro,  aveva  condannato  l'Istituto  a  favore  della  Alia  al
 pagamento  della  somma  di  lire  1.003.229  con  interessi  legali  e
 svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT  a  far  tempo  dal  15
 ottobre  1973  ex art. 14 d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079, il Tribunale
 di  Cosenza  giudico'  rilevanti  e  non  manifestamente  infondate  le
 questioni  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 4 u.c.  (per il
 quale le somme dovute a titolo di prestazione a sensi dell'art. 3 della
 stessa legge non danno luogo a corresponsione di interessi) e 6 comma 2
 l. 20 marzo 1980 n. 75 in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost.,  con
 ordinanza  9  gennaio  1981,  comunicata  il  17 e notificata il 18 del
 successivo mese di febbraio, pubblicata nella G.U. n. 227 del 19 agosto
 1981 e iscritta al n. 222 R.O. 1981.  Avanti  la  Corte  nessuna  delle
 parti  si  e'  costituita;  ha  spiegato  intervento  il Presidente del
 Consiglio dei ministri con atto depositato il  1  settembre  1981,  nel
 quale  l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la irrilevanza
 e in ipotesi per la infondatezza delle proposte questioni.
     che: 4. - Provvedendo sul ricorso proposto da Alibrandi  Rosa  ved.
 Verardi  per  conseguire  la condanna dell'ENPAS, rimasto contumace, al
 pagamento  della  differenza  tra  l'indennita'  che  sarebbesi  dovuta
 corrispondere  al  marito  defunto  dott. Mario qualora gli fosse stata
 computata  la  tredicesima  mensilita',  e  la  indennita'  in  effetti
 liquidata  dall'Istituto,  l'adito  Pretore  di  Roma,  in  funzione di
 giudice del lavoro, giudico' rilevante e non manifestamente  infondata,
 in  riferimento  all'art.  24  commi  1  e 2 Cost., la questione, dalla
 ricorrente sollevata, di legittimita' costituzionale dell'art. 6  comma
 2 l. 20 marzo 1980 n. 75 con ordinanza 9 marzo 1981, notificata il 13 e
 comunicata il 20 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 262 del 23
 settembre  1981  e  iscritta al n. 287 R.O. 1981. Avanti la Corte si e'
 costituito per la Alia  l'avv.  Arrigo  Gramaccini,  giusta  delega  in
 margine  alla  comparsa  di  costituzione depositata il 10 luglio 1981,
 concludendo  per  l'accoglimento  della  proposta  questione,  per   la
 manifesta  infondatezza  della  quale ha concluso l'Avvocatura generale
 dello Stato, intervenuta nell'interesse del  Presidente  del  Consiglio
 dei ministri con atto depositato il 7 ottobre 1981.
     che:  5.  -  Provvedendo sul ricorso proposto da Soffientini Angela
 nel  contraddittorio  dell'ENPAS  al  duplice  fine  di  conseguire  la
 riliquidazione,  previo  computo della tredicesima, della indennita' di
 buonuscita e la corresponsione degli interessi, che  assumeva  dovutile
 per  il  ritardo, l'adito Pretore di Genova, in funzione di giudice del
 lavoro, giudico' non manifestamente infondata, in riferimento  all'art.
 25  commi  1  e  2 Cost., la questione di costituzionalita' dell'art. 6
 comma 2  l.  20  marzo  1980  n.  75  nella  parte  in  cui  impone  la
 compensazione  delle  spese tra le parti nei giudizi dichiarati estinti
 ai sensi della norma medesima con ordinanza 5 marzo 1981, notificata il
 16 e comunicata il 24 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n.   262
 del  23 settembre 1981 e iscritta al n. 307 R.O. 1981.  Avanti la Corte
 nessuna delle  parti  si  e'  costituita;  ha  spiegato  intervento  il
 Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 13 ottobre
 1981,  nel  quale  l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la
 infondatezza della proposta questione.
     che: 6. - Provvedendo sul ricorso proposto da  Di  Marco  Francesco
 nel  contraddittorio dell'ENPAS al fine di conseguire la riliquidazione
 dell'indennita'  di  buonuscita  previo   computo   della   tredicesima
 mensilita',  l'adito  Pretore  di S. Maria Capua Vetere, in funzione di
 giudice del lavoro, - dopo aver ritenuto irrilevanti,  allo  stato,  le
 eccezioni  di  illegittimita'  costituzionale sollevate dal Di Marco in
 relazione all'art. 4 u.c. l. 75/1980,  con  cui  e'  stata  esclusa  la
 corresponsione  di  interessi  per il ritardo nel pagamento delle somme
 spettanti a seguito di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita,  e
 in relazione all'art. 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 nella parte in
 cui  esclude  l'indennita'  integrativa speciale dal computo della base
 contributiva ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita -
 giudico' non manifestamente infondata la  eccezione  di  illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  6  commi  1  e  2  l. 20 marzo 1980 n. 75 in
 riferimento agli artt. 3 comma 1, 24 comma 1, 25 comma 1 e 102 comma  1
 Cost.,  con  ordinanza 17 marzo 1981, notificata il 3 e comunicata il 6
 del mese di aprile, pubblicata nella G.U. n. 276 del 7 ottobre  1981  e
 iscritta al n. 388 R.O. 1981. Avanti la Corte nessuna delle parti si e'
 costituita;  ha  spiegato  intervento  il  Presidente del Consiglio dei
 ministri con atto depositato il 27 ottobre 1981, nel quale l'Avvocatura
 generale dello Stato ha concluso per  la  infondatezza  della  proposta
 questione.
     che:  7,  8.  -  Lo  stesso  Pretore  di  S. Maria Capua Vetere, in
 funzione di giudice del lavoro,  con  due  ordinanze  emesse  sotto  la
 stessa  data  17  marzo  1981  su  separati  ricorsi - non riuniti - di
 Borrelli  Cosmo  Onorio  e  di  Zangari  Calliope  nel  contraddittorio
 dell'ENPAS (ordinanze, debitamente notificate, comunicate, pubblicate e
 rispettivamente  iscritte  ai  nn.  389  e 390 R.O. 1981), giudico' non
 manifestamente  infondata  la  questione  di   costituzionalita'   gia'
 sollevata  con  la  ordinanza  iscritta  al n. 388 R.O. 1981. Avanti la
 Corte nessuna delle parti si e' costituita; comune  a  quello  spiegato
 nell'incidente  388/1981  e'  l'intervento del Presidente del Consiglio
 dei ministri.
     che: 9.  -  Provvedendo  sull'appello  proposto  dall'ENPAS  contro
 D'Alia  Giorgio e Scambellone Filippo avverso la sentenza 15-17 ottobre
 1979 con cui il Pretore di Genova, in funzione di giudice  del  lavoro,
 aveva  condannato  l'Istituto  a  pagare  al  D'Alia lire 3.123.787 per
 integrazione indennita' di buonuscita e lire 1.767.071 per interessi  e
 allo Sgambellone lire 962.757 per integrazione indennita' di buonuscita
 e  lire  263.032  per interessi, oltre le spese giudiziali liquidate in
 lire 450.000,  il  Tribunale  di  Genova  giudico'  non  manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 comma
 2  l.  20  marzo  1980  n.  75  nella  parte in cui impone l'estinzione
 d'ufficio, con compensazioni delle spese, dei processi pendenti  aventi
 ad   oggetto   la  riliquidazione  dell'indennita'  di  buonuscita  con
 inclusione della 13 mensilita', in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
 con ordinanza 29 ottobre 1980, comunicata l'11 e notificata il  13  del
 mese  di novembre, pubblicata nella G.U.  n. 318 del 18 novembre 1981 e
 iscritta al n. 525 R.O. 1981.  Avanti la Corte nessuna delle  parti  si
 e'  costituita;  ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
 ministri con atto depositato il 9 dicembre 1981, nel quale l'Avvocatura
 generale  dello  Stato  ha  concluso per la infondatezza della proposta
 questione.
     che: 10. - Provvedendo con ordinanza 9 giugno 1981  (notificata  il
 24  e  comunicata  il  26 dello stesso mese di giugno, pubblicata nella
 G.U. n. 5 del 6 gennaio 1982 e  iscritta  al  n.  589  R.O.  1981)  sul
 ricorso  proposto  da  Malvezzi  Ercole nel contraddittorio dell'ENPAS,
 l'adito Pretore di Modena, in funzione di giudice del lavoro, dichiaro'
 rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli  artt.  3
 comma  1, 24 comma 1 e 103 comma 1 Cost., la questione d'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 6 comma 1 l. 20 marzo  1980  n.  75,  viziato,
 sempre  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  anche  da  eccesso di potere
 legislativo perche', abrogata ogni  diversa  disposizione,  attribuisce
 alla  giurisdizione  esclusiva dei t.a.r. le controversie in materia di
 indennita' di buonuscita e di indennita' di cessazione del rapporto  di
 impiego  spettanti  ai  dipendenti  dello  Stato  e  delle  sue aziende
 autonome collocati a riposo. Avanti la Corte si  e'  costituito  Ercole
 Malvezzi,  rappresentato e difeso, giusta procura speciale n. 3244 rep.
 per notar Pini di  Modena,  dall'avv.  Mattia  Persiani  con  deduzioni
 depositate il 18 settembre 1981, in cui ha svolto argomentazioni intese
 all'accoglimento della proposta questione (argomentazioni e conclusione
 ribadite  nella  memoria  depositata  il  9 febbraio 1982); ha spiegato
 intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato
 il 26 gennaio 1981, nel quale  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha
 argomentato   e   concluso   per   la   infondatezza   della  questione
 (argomentazioni e conclusione ribadite nella memoria 12 febbraio 1981).
     Considerato che: 11. - Carattere di novita' rispetto alle questioni
 gia' giudicate infondate da questa Corte con sent.  185/1981 e  di  bel
 nuovo  proposte  nei  dieci  incidenti,  la cui trattazione unitaria si
 appalesa opportuna, sembra rivesta il profilo di contrasto dell'art.  6
 comma  2  l.  75/1980  in  riferimento all'art. 3 Cost. (contrasto gia'
 escluso con il n.   10  del  dispositivo  della  richiamata  sentenza),
 prospettato  con la ordinanza 29 ottobre 1980 dal Tribunale di Genova a
 motivo della ipotizzata diversita' dei presupposti dell'estinzione  del
 processo,   previsti   nella   legge   impugnata,   rispetto  a  quelli
 dell'istituto dell'estinzione, cosi' come costruiti nel codice di  rito
 civile.  Ma  l'argomento del giudice a quo non merita plauso perche' il
 collegamento dell'estinzione - e non della possibile trasmigrazione del
 giudizio avanti il giudice  competente  o  munito  di  giurisdizione  -
 all'incompetenza  o  al  difetto  di  giurisdizione  del  giudice adito
 rientra nella razionale discrezionalita' del legislatore  per  poco  si
 ponga   mente   all'art.   367  c.p.c.,  il  quale  non  consente  tale
 trasmigrazione le quante volte fornito di  giurisdizione  sia  (non  il
 giudice ordinario, ma) il giudice speciale.
     che:  12.  -  Non  diversa  ha  da essere la sorte della censura di
 eccesso di potere legislativo, di cui, secondo  l'avviso  espresso  dal
 Pretore di Modena nella ordinanza 9 giugno 1981, sarebbe affetto l'art.
 6  comma  1  l.  75/1980,  perche'  questa  Corte, nella motivazione in
 diritto della ripetuta sentenza (n. 36.2), non ha mancato di  precisare
 che le controversie sulla indennita' di buonuscita dei dipendenti dello
 Stato   e   delle   aziende   autonome  "non  esigono  menomamente  per
 l'accertamento dei fatti l'utilizzazione  di  tecniche  di  cui  la  l.
 533/1973  somministra  messe  assai  piu'  copiosa  di quel che non sia
 riuscito ai conditores della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 di apprestare".
 Pertanto il legislatore ordinario non ha violato gli artt. 3, 24  comma
 1   e  103  comma  1  Cost.,  cui  nulla  di  sostanzioso  aggiunge  la
 prospettazione dell'eccesso di potere legislativo per esser  del  tutto
 razionale la scelta operata dal legislatore medesimo.
     che:  13.  -  Per  il  resto  nessun  argomento  nuovo  viene nelle
 ordinanze di rimessione svolto che induca a  dubitare  della  validita'
 dei giudizi d'infondatezza formulati nella sentenza 185/1981.