SENTENZA
     nei giudizi riuniti di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,
 terzo  comma,  della  legge  18 aprile 1975, n.  110 (Norme integrative
 della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
 degli esplosivi) e dell'art. 6, in relazione all'art.  2  della  stessa
 legge, promossi con le seguenti ordinanze:
     1) ordinanza emessa il 23 dicembre 1975 dal Tribunale di Torino nel
 procedimento  penale a carico di Castiglione Angelo, iscritta al n. 154
 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976;
     2) ordinanza emessa il 30  marzo  1977  dalla  Corte  d'appello  di
 Torino  nel procedimento penale a carico di Genovese Giuseppe, iscritta
 al n. 235 del registro  ordinanze  1977  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 169 del 22 giugno 1977;
     3)  ordinanza  emessa  l'8  maggio  1978  dal  Pretore  di Sora nel
 procedimento penale a carico di Piccirilli Massimo, iscritta al n.  347
 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 278 del 4 ottobre 1978;
     4)  ordinanza  emessa l'11 maggio 1978 dal Tribunale di Sciacca nel
 procedimento penale a carico di Calandra Baldassare ed altro,  iscritta
 al  n.    390  del  registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 300 del 25 ottobre 1978;
     5) ordinanza emessa il 26 luglio 1979 dal Tribunale di Mondovi' nel
 procedimento penale a carico di Grillo Gianfranco iscritta  al  n.  780
 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 8 del 9 gennaio 1980.
     Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri.
     udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1982 il  Giudice  relatore
 Giovanni Conso;
     udito  l'avvocato  dello  Stato Renato Carafa per il Presidente del
 Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto:
     Nel corso del procedimento penale a carico di  Castiglione  Angelo,
 imputato  di porto illegale di una pistola lanciarazzi, il Tribunale di
 Torino, con ordinanza del 23 dicembre 1975 (R.O. 164/76), ha  sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2, terzo comma,
 della legge 18 aprile 1975, n. 109 (rectius: n. 110) per contrasto  con
 l'art. 3 della Costituzione.
     Premesso   che,   secondo   le   risultanze  peritali,  la  pistola
 sequestrata all'imputato non puo' esplodere proiettili metallici che la
 sua  vampa  e'  normale  all'asse  di  tiro  e  che,  quindi,  la   sua
 potenzialita'  offensiva e' praticamente nulla, il giudice a quo rileva
 che, malgrado cio', alla stregua della norma impugnata, la  commissione
 consultiva  centrale  per  il  controllo delle armi, istituita ai sensi
 dell'art. 6 della legge n. 110, non puo' escludere l'attitudine di tale
 congegno a recare offesa alla persona e, conseguentemente, non puo' far
 venir meno "l'antigiuridicita'" del relativo porto o detenzione.
     Una tale disciplina sarebbe contraria al principio  di  eguaglianza
 giacche'  l'esame  dell'attitudine  offensiva  e' invece previsto dalla
 disposizione denunciata per le armi  ad  aria  compressa,  notoriamente
 piu'  pericolose  per  la  persona di quanto non lo siano gli strumenti
 lanciarazzi;  ne  conseguirebbe  una  disparita'  di  trattamento   non
 razionalmente   giustificabile  in  quanto  la  disposizione  impugnata
 sottopone a diverso  rigore  normativo  due  fattispecie  omogenee,  in
 ragione inversa della loro pericolosita'.
     Dinanzi  a  questa Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
     Secondo   l'Avvocatura  il  legislatore,  in  considerazione  della
 intrinseca idoneita' degli strumenti lanciarazzi (e degli altri oggetti
 indicati nella disposizione censurata: armi da bersaglio da sala  o  ad
 emissione  di  gas)  a  recare  offesa  alla persona, li ha equiparati,
 insieme alle  armi  ad  aria  compressa  alle  armi  comuni  da  sparo,
 sottoponendoli,  pertanto,  alla  stessa disciplina. Ha ammesso, pero',
 soltanto per le armi ad aria compressa  la  possibilita'  di  accertare
 che, per le loro caratteristiche tecniche, non sono adatte ad offendere
 la persona: cio' dimostra che la legge, nell'ambito di un apprezzamento
 latamente  discrezionale rimesso alla sua esclusiva competenza (sempre,
 ovviamente, nel rispetto della ragionevolezza e  degli  altri  principi
 costituzionali),  ha  ritenuto che tutti gli strumenti lanciarazzi sono
 di per se' pericolosi.
     Ed e' da escludere - prosegue l'Avvocatura - che,  cosi'  operando,
 il  legislatore abbia determinato un'ingiustificata discriminazione nei
 confronti delle armi ad aria compressa, solo perche'  ha  ritenuto  che
 fra queste ve ne possano essere alcune non pericolose per l'incolumita'
 della persona.
     Mentre   gli   strumenti   lanciarazzi,  infatti,  proprio  perche'
 destinati ad imprimere ai razzi di segnalazione la forza necessaria per
 raggiungere   notevoli   distanze,   hanno   senz'altro,   se   rivolti
 direttamente  contro la persona, la capacita' di recare offesa, le armi
 ad aria compressa possono, in alcuni casi,  presentare  caratteristiche
 tali da escludere nel modo piu' assoluto che, anche se rivolte da breve
 distanza  contro la persona, il proiettile abbia un'energia sufficiente
 ad arrecare offesa.
     Identica questione hanno sollevato la Corte d'appello di Torino (30
 marzo  1977;  R.O.  235/77),  il  Pretore  di Sora (8 maggio 1978; R.O.
 347/78), il Tribunale di Sciacca (11 maggio 1978;  R.O.  390/78)  e  il
 Tribunale  di  Mondovi' (26 luglio 1979; R.O.  780/79) nei procedimenti
 penali a carico,  rispettivamente,  di  Genovese  Giuseppe,  Piccirilli
 Massimo,  Piccione  Antonio  e  Grillo  Gianfranco, imputati di porto o
 detenzione abusiva di strumenti lanciarazzi.
     I giudici a quibus insistono,  in  particolare,  sulla  maggiore(o,
 quanto  meno,  pari)  pericolosita'  per  la persona delle armi ad aria
 compressa rispetto agli strumenti lanciarazzi  dei  quali,  anzi  (R.O.
 780/79),  lo  stesso art. 2, ultimo comma, consente sia il porto che la
 detenzione  nelle  ipotesi   previste   da   determinate   disposizioni
 legislative  o  regolamentari,  con  cio' implicitamente escludendo, in
 tali particolari circostanze, la loro potenzialita' offensiva.
     Ha spiegato intervento la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo,
 con   argomentazioni  identiche  a  quelle  sopra  illustrate,  che  la
 questione venga dichiarata non fondata.
                         Considerato in diritto:
     1.  -  Le  cinque  ordinanze  in  epigrafe  sollevano   un'identica
 questione  di  legittimita' costituzionale; i relativi giudizi vengono,
 pertanto, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
     2. - La Corte e' chiamata a decidere  se  l'art.  2,  terzo  comma,
 legge  18  aprile 1975, n. 110, la' dove non prevede che la commissione
 consultiva di cui al successivo art. 6 possa escludere  anche  per  gli
 strumenti  lanciarazzi  l'attitudine  a  recare  offesa  alla  persona,
 contrasti con l'art.  3  della  Costituzione,  data  la  disparita'  di
 trattamento rispetto alle armi ad aria compressa, per le quali soltanto
 la  disposizione  censurata  conferisce  alla commissione consultiva il
 potere di escludere, in relazione alle  caratteristiche  proprie  delle
 medesime, l'idoneita' ad offendere la persona.
     Ad  avviso  dei  giudici  a  quibus, tale disparita' di trattamento
 sarebbe del tutto irragionevole, posto che le armi  ad  aria  compressa
 sarebbero   "innegabilmente   piu'  pericolose  per  la  persona  degli
 strumenti lanciarazzi" (ordinanze del Tribunale di Torino, della  Corte
 di  appello  di Torino, del Pretore di Sora e del Tribunale di Sciacca)
 o,  comunque,  potrebbero  avere  "una  capacita'  offensiva,  se   non
 superiore  quanto  meno  pari,  a  quella  degli strumenti lanciarazzi"
 (ordinanza del Tribunale di Mondovi').   Peraltro, le  ordinanze  della
 Corte  d'appello  di Torino e del Tribunale di Sciacca, prive come sono
 di ogni precisazione in ordine alla fattispecie  concreta,  costringono
 la  Corte  ad  una  declaratoria  di  inammissibilita'  per  difetto di
 rilevanza.
     3. - Premesso che l'interpretazione dell'art. 2, terzo comma, della
 legge n. 110  del  1975  concordemente  accolta,  per  il  profilo  qui
 dedotto,  dalle ordinanze in esame (solo quella del Tribunale di Torino
 fa cenno anche all'eventualita' che l'aggettivo "escluse", con  cui  ha
 inizio  la  seconda  parte  del  comma  - quella concernente appunto il
 particolare potere della  commissione  consultiva  -  possa  intendersi
 riferibile  a  tutte  le  armi elencate nella parte iniziale del comma,
 anziche' unicamente alle armi ad aria  compressa,  le  ultime  di  tale
 elenco) corrisponde alla interpretazione ormai dominante e che, quindi,
 nella   materia   in   esame  sussiste  effettivamente  una  disciplina
 differenziata, la questione sta tutta nel verificare se  la  diversita'
 di trattamento sia, come perentoriamente ritenuto dai giudici a quibus,
 davvero  ingiustificata, cosi' da far apparire arbitrarie le scelte che
 il legislatore del 1975, nell'integrare la precedente disciplina  delle
 armi  alla  stregua  delle  nuove  esigenze  (necessita'  di un maggior
 controllo), ha operato al riguardo.
     4. - E' in questa prospettiva  che  tien  conto  dell'aggiornamento
 delle  valutazioni  di  politica  legislativa  in  tema  di armi che va
 inquadrato il nuovo trattamento riservato agli strumenti lanciarazzi.
     Non contemplati espressamente  da  nessuna  delle  disposizioni  in
 materia  vigenti  prima  della legge n.  110 del 1975, gli strumenti in
 parola erano oggetto di valutazioni disparate, a seconda che la nozione
 di arma venisse o no riferita alla destinazione naturale  ad  offendere
 la  persona, con esclusione dei soli strumenti destinati a meri fini di
 segnalazione. La giurisprudenza, in sostanza, pur riconoscendo  che  le
 pistole  lanciarazzi  erano in grado di offendere la persona se usate a
 distanza ravvicinata, appariva orientata nel senso di  non  riscontrare
 in  esse  la  natura  di  arma,  proprio  in  considerazione della loro
 destinazione  principale  a  mezzo  segnaletico.  In  una   prospettiva
 opposta,  prescindendo cioe' dalla destinazione naturale, gli strumenti
 lanciarazzi venivano ricondotti tra le armi da  sparo  o,  addirittura,
 tra  le  armi  da  fuoco,  in  quanto  in esse la spinta del proiettile
 avviene a mezzo di gas prodotto dall'esplosione di una capsula.
     A fronte di tante incertezze, il  legislatore  del  1975,  muovendo
 dalla  constatazione  che  sempre  piu'  spesso  strumenti  lanciarazzi
 venivano  in  concreto  utilizzati,  anziche'  a  fini  segnaletici  (o
 sportivi),  a  fini  veri  e  propri  di offesa, optava per l'esplicita
 inclusione di tali strumenti  nell'ambito  di  quelli  "considerati  da
 sparo",  in cio' seguendo, fra l'altro, il modello offerto da non pochi
 ordinamenti stranieri.
     Peraltro,  la  legge  n.  110  del  1975,   non   dimentica   delle
 utilizzazioni  "genuine",  ed  in  taluni  casi addirittura necessarie,
 degli strumenti lanciarazzi, ha  inserito  nell'art.  2  un  quinto  ed
 ultimo   comma,   che   espressamente  esclude  l'applicabilita'  delle
 disposizioni sanzionatorie relative alla detenzione ed al  porto  delle
 armi  "nei  riguardi  degli  strumenti  lanciarazzi  e  delle  relative
 munizioni  quando  il  loro  impiego  e'   previsto   da   disposizioni
 legislative  o  regolamentari",  quali  erano in quel momento contenute
 nella legge 5 giugno 1962, n. 616, nella legge 26 maggio 1966, n.  538,
 e  nel  d.P.R.  14  novembre  1972,  n. 1154, cui successivamente si e'
 aggiunto il d.P.R.15 settembre 1977, n. 533. In particolare,  l'art.  5
 di   quest'ultimo   decreto  precisa,  nel  suo  primo  comma,  che  le
 disposizioni relative alla detenzione e al  porto  delle  armi  non  si
 applicano  nei  riguardi degli strumenti lanciarazzi "il cui impiego e'
 previsto, per la sicurezza della  navigazione  e  per  la  salvaguardia
 della  vita umana in mare, da disposizioni legislative e regolamentari,
 previo riconoscimento ed omologazione dei materiali stessi  nelle  sedi
 competenti".
     Tutto  cio'  conduce a ritenere che, ai fini della comparazione con
 il trattamento riservato agli strumenti lanciarazzi rispetto alle  armi
 ad  aria compressa, non ci si possa limitare alla differenza risultante
 dalla formulazione dell'art. 2, terzo comma, della legge  n.  110,  del
 1975,  occorrendo  valutare,  invece, la disciplina complessiva vigente
 nella materia.
     5.  -  Tra  le cinque ordinanze di rimessione unicamente quella del
 Tribunale di Mondovi' presta attenzione all'art. 2,quinto comma, ma  in
 termini  e  con  finalita' che non si possono condividere. Ad avviso di
 tale   Tribunale,   le   deroghe   ivi    contemplate    implicitamente
 escluderebbero,  in  quelle  particolari  circostanze, la potenzialita'
 offensiva degli strumenti lanciarazzi, con il che lo stesso legislatore
 verrebbe a riconoscere che questi  strumenti  sarebbero  in  definitiva
 meno pericolosi delle armi ad aria compressa. In realta', le deroghe di
 cui  all'art. 2, quinto comma, non trovano ragione nel riscontro di una
 intrinseca carenza di potenzialita' offensiva (se cosi' fosse,  non  si
 comprenderebbe allora perche' tale potenzialita' verrebbe meno soltanto
 nell'ambito   di   determinate  attivita'),  sibbene  in  un'operazione
 legislativa preordinata al contemperamento  di  contrapposti  interessi
 che,  in  situazioni  ben  precisate,  porta a privilegiare le esigenze
 insite nella segnalazione rispetto a quelle di  tutela  della  pubblica
 incolumita'. In tutte le altre ipotesi, sono queste seconde a prevalere
 tassativamente,  in  base ad una presunzione assoluta di pericolosita',
 come si legge in un'altra ordinanza, quella del  Tribunale  di  Torino.
 Ne rappresenta ulteriore conferma il fatto della legge n. 533 del 1977,
 emanata a completamento del sistema, si preoccupa di subordinare la non
 applicabilita'  delle  disposizioni  sanzionatorie  nelle  ipotesi  ivi
 consentite  di  uso  di  lanciarazzi  al  "previo   riconoscimento   ed
 omologazione dei materiali stessi nelle sedi competenti".
     6. - Le precisazioni che precedono inducono la Corte a ritenere non
 fondata  la  proposta  questione di legittimita' costituzionale, e cio'
 perche' le differenze fra i due  trattamenti  posti  a  confronto,  una
 volta  che non ci si limiti al solo aspetto collegato all'art. 2, terzo
 comma, della legge n. 110  del  1975,fanno  escludere  che  si  sia  in
 presenza di una differenziazione priva di ragionevolezza. E le relative
 scelte  discrezionalmente  demandate al legislatore, anche se passibili
 di eventuali critiche, non si traducono certo in arbitrio.
     Per quanto riguarda,  piu'  in  particolare,  l'asserzione  su  cui
 insistono  i  giudici  a  quibus,  e  cioe'  la  pretesa  non  maggiore
 pericolosita' degli strumenti lanciarazzi rispetto alle  armi  ad  aria
 compressa, l'Avvocatura dello Stato non ha mancato di rilevare nei suoi
 atti  di  intervento  che  gli  strumenti  lanciarazzi, proprio perche'
 destinati ad imprimere ai razzi di segnalazione la forza necessaria per
 il raggiungimento di notevoli distanze, avrebbero  inevitabilmente,  se
 rivolte  direttamente contro una o piu' persone, la capacita' di recare
 offesa, mentre altrettanto non si puo' dire per tutte le armi  ad  aria
 compressa.
     Ma, a rendere non accettabile l'asserzione comune alle ordinanze di
 rimessione,  e'  soprattutto  la  sua  indiscriminata generalizzazione.
 Deve,  infatti,  ritenersi  inesatto  l'affermare  che  gli   strumenti
 lanciarazzi  sarebbero  meno  pericolosi, o almeno non piu' pericolosi,
 delle armi ad aria compressa, cosi' come sarebbe inesatto sostenere  il
 contrario: vi sono armi ad aria compressa piu' pericolose di certi tipi
 di  lanciarazzi,  mentre vi sono tipi di lanciarazzi piu' pericolosi di
 certe armi ad aria compressa. Il sistema  vigente  sarebbe  viziato  da
 irrazionalita'  soltanto  se  in  ogni caso alle armi ad aria compressa
 fosse riservato un trattamento piu'  favorevole:  per  regola,  invece,
 anch'esse,   allo   stesso   modo  degli  strumenti  lanciarazzi,  sono
 considerate armi  comuni  da  sparo.  Eccezioni  sul  piano  della  non
 punibilita'  sono  previste  per  le une come per gli altri, in base ai
 criteri non irrazionali di cui si e' detto.