SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale dell'art. 2,
terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi) e dell'art. 6, in relazione all'art. 2 della stessa
legge, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 dicembre 1975 dal Tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Castiglione Angelo, iscritta al n. 154
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976;
2) ordinanza emessa il 30 marzo 1977 dalla Corte d'appello di
Torino nel procedimento penale a carico di Genovese Giuseppe, iscritta
al n. 235 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 169 del 22 giugno 1977;
3) ordinanza emessa l'8 maggio 1978 dal Pretore di Sora nel
procedimento penale a carico di Piccirilli Massimo, iscritta al n. 347
del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 278 del 4 ottobre 1978;
4) ordinanza emessa l'11 maggio 1978 dal Tribunale di Sciacca nel
procedimento penale a carico di Calandra Baldassare ed altro, iscritta
al n. 390 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 300 del 25 ottobre 1978;
5) ordinanza emessa il 26 luglio 1979 dal Tribunale di Mondovi' nel
procedimento penale a carico di Grillo Gianfranco iscritta al n. 780
del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8 del 9 gennaio 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1982 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto:
Nel corso del procedimento penale a carico di Castiglione Angelo,
imputato di porto illegale di una pistola lanciarazzi, il Tribunale di
Torino, con ordinanza del 23 dicembre 1975 (R.O. 164/76), ha sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
della legge 18 aprile 1975, n. 109 (rectius: n. 110) per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione.
Premesso che, secondo le risultanze peritali, la pistola
sequestrata all'imputato non puo' esplodere proiettili metallici che la
sua vampa e' normale all'asse di tiro e che, quindi, la sua
potenzialita' offensiva e' praticamente nulla, il giudice a quo rileva
che, malgrado cio', alla stregua della norma impugnata, la commissione
consultiva centrale per il controllo delle armi, istituita ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 110, non puo' escludere l'attitudine di tale
congegno a recare offesa alla persona e, conseguentemente, non puo' far
venir meno "l'antigiuridicita'" del relativo porto o detenzione.
Una tale disciplina sarebbe contraria al principio di eguaglianza
giacche' l'esame dell'attitudine offensiva e' invece previsto dalla
disposizione denunciata per le armi ad aria compressa, notoriamente
piu' pericolose per la persona di quanto non lo siano gli strumenti
lanciarazzi; ne conseguirebbe una disparita' di trattamento non
razionalmente giustificabile in quanto la disposizione impugnata
sottopone a diverso rigore normativo due fattispecie omogenee, in
ragione inversa della loro pericolosita'.
Dinanzi a questa Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
Secondo l'Avvocatura il legislatore, in considerazione della
intrinseca idoneita' degli strumenti lanciarazzi (e degli altri oggetti
indicati nella disposizione censurata: armi da bersaglio da sala o ad
emissione di gas) a recare offesa alla persona, li ha equiparati,
insieme alle armi ad aria compressa alle armi comuni da sparo,
sottoponendoli, pertanto, alla stessa disciplina. Ha ammesso, pero',
soltanto per le armi ad aria compressa la possibilita' di accertare
che, per le loro caratteristiche tecniche, non sono adatte ad offendere
la persona: cio' dimostra che la legge, nell'ambito di un apprezzamento
latamente discrezionale rimesso alla sua esclusiva competenza (sempre,
ovviamente, nel rispetto della ragionevolezza e degli altri principi
costituzionali), ha ritenuto che tutti gli strumenti lanciarazzi sono
di per se' pericolosi.
Ed e' da escludere - prosegue l'Avvocatura - che, cosi' operando,
il legislatore abbia determinato un'ingiustificata discriminazione nei
confronti delle armi ad aria compressa, solo perche' ha ritenuto che
fra queste ve ne possano essere alcune non pericolose per l'incolumita'
della persona.
Mentre gli strumenti lanciarazzi, infatti, proprio perche'
destinati ad imprimere ai razzi di segnalazione la forza necessaria per
raggiungere notevoli distanze, hanno senz'altro, se rivolti
direttamente contro la persona, la capacita' di recare offesa, le armi
ad aria compressa possono, in alcuni casi, presentare caratteristiche
tali da escludere nel modo piu' assoluto che, anche se rivolte da breve
distanza contro la persona, il proiettile abbia un'energia sufficiente
ad arrecare offesa.
Identica questione hanno sollevato la Corte d'appello di Torino (30
marzo 1977; R.O. 235/77), il Pretore di Sora (8 maggio 1978; R.O.
347/78), il Tribunale di Sciacca (11 maggio 1978; R.O. 390/78) e il
Tribunale di Mondovi' (26 luglio 1979; R.O. 780/79) nei procedimenti
penali a carico, rispettivamente, di Genovese Giuseppe, Piccirilli
Massimo, Piccione Antonio e Grillo Gianfranco, imputati di porto o
detenzione abusiva di strumenti lanciarazzi.
I giudici a quibus insistono, in particolare, sulla maggiore(o,
quanto meno, pari) pericolosita' per la persona delle armi ad aria
compressa rispetto agli strumenti lanciarazzi dei quali, anzi (R.O.
780/79), lo stesso art. 2, ultimo comma, consente sia il porto che la
detenzione nelle ipotesi previste da determinate disposizioni
legislative o regolamentari, con cio' implicitamente escludendo, in
tali particolari circostanze, la loro potenzialita' offensiva.
Ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo,
con argomentazioni identiche a quelle sopra illustrate, che la
questione venga dichiarata non fondata.
Considerato in diritto:
1. - Le cinque ordinanze in epigrafe sollevano un'identica
questione di legittimita' costituzionale; i relativi giudizi vengono,
pertanto, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - La Corte e' chiamata a decidere se l'art. 2, terzo comma,
legge 18 aprile 1975, n. 110, la' dove non prevede che la commissione
consultiva di cui al successivo art. 6 possa escludere anche per gli
strumenti lanciarazzi l'attitudine a recare offesa alla persona,
contrasti con l'art. 3 della Costituzione, data la disparita' di
trattamento rispetto alle armi ad aria compressa, per le quali soltanto
la disposizione censurata conferisce alla commissione consultiva il
potere di escludere, in relazione alle caratteristiche proprie delle
medesime, l'idoneita' ad offendere la persona.
Ad avviso dei giudici a quibus, tale disparita' di trattamento
sarebbe del tutto irragionevole, posto che le armi ad aria compressa
sarebbero "innegabilmente piu' pericolose per la persona degli
strumenti lanciarazzi" (ordinanze del Tribunale di Torino, della Corte
di appello di Torino, del Pretore di Sora e del Tribunale di Sciacca)
o, comunque, potrebbero avere "una capacita' offensiva, se non
superiore quanto meno pari, a quella degli strumenti lanciarazzi"
(ordinanza del Tribunale di Mondovi'). Peraltro, le ordinanze della
Corte d'appello di Torino e del Tribunale di Sciacca, prive come sono
di ogni precisazione in ordine alla fattispecie concreta, costringono
la Corte ad una declaratoria di inammissibilita' per difetto di
rilevanza.
3. - Premesso che l'interpretazione dell'art. 2, terzo comma, della
legge n. 110 del 1975 concordemente accolta, per il profilo qui
dedotto, dalle ordinanze in esame (solo quella del Tribunale di Torino
fa cenno anche all'eventualita' che l'aggettivo "escluse", con cui ha
inizio la seconda parte del comma - quella concernente appunto il
particolare potere della commissione consultiva - possa intendersi
riferibile a tutte le armi elencate nella parte iniziale del comma,
anziche' unicamente alle armi ad aria compressa, le ultime di tale
elenco) corrisponde alla interpretazione ormai dominante e che, quindi,
nella materia in esame sussiste effettivamente una disciplina
differenziata, la questione sta tutta nel verificare se la diversita'
di trattamento sia, come perentoriamente ritenuto dai giudici a quibus,
davvero ingiustificata, cosi' da far apparire arbitrarie le scelte che
il legislatore del 1975, nell'integrare la precedente disciplina delle
armi alla stregua delle nuove esigenze (necessita' di un maggior
controllo), ha operato al riguardo.
4. - E' in questa prospettiva che tien conto dell'aggiornamento
delle valutazioni di politica legislativa in tema di armi che va
inquadrato il nuovo trattamento riservato agli strumenti lanciarazzi.
Non contemplati espressamente da nessuna delle disposizioni in
materia vigenti prima della legge n. 110 del 1975, gli strumenti in
parola erano oggetto di valutazioni disparate, a seconda che la nozione
di arma venisse o no riferita alla destinazione naturale ad offendere
la persona, con esclusione dei soli strumenti destinati a meri fini di
segnalazione. La giurisprudenza, in sostanza, pur riconoscendo che le
pistole lanciarazzi erano in grado di offendere la persona se usate a
distanza ravvicinata, appariva orientata nel senso di non riscontrare
in esse la natura di arma, proprio in considerazione della loro
destinazione principale a mezzo segnaletico. In una prospettiva
opposta, prescindendo cioe' dalla destinazione naturale, gli strumenti
lanciarazzi venivano ricondotti tra le armi da sparo o, addirittura,
tra le armi da fuoco, in quanto in esse la spinta del proiettile
avviene a mezzo di gas prodotto dall'esplosione di una capsula.
A fronte di tante incertezze, il legislatore del 1975, muovendo
dalla constatazione che sempre piu' spesso strumenti lanciarazzi
venivano in concreto utilizzati, anziche' a fini segnaletici (o
sportivi), a fini veri e propri di offesa, optava per l'esplicita
inclusione di tali strumenti nell'ambito di quelli "considerati da
sparo", in cio' seguendo, fra l'altro, il modello offerto da non pochi
ordinamenti stranieri.
Peraltro, la legge n. 110 del 1975, non dimentica delle
utilizzazioni "genuine", ed in taluni casi addirittura necessarie,
degli strumenti lanciarazzi, ha inserito nell'art. 2 un quinto ed
ultimo comma, che espressamente esclude l'applicabilita' delle
disposizioni sanzionatorie relative alla detenzione ed al porto delle
armi "nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative
munizioni quando il loro impiego e' previsto da disposizioni
legislative o regolamentari", quali erano in quel momento contenute
nella legge 5 giugno 1962, n. 616, nella legge 26 maggio 1966, n. 538,
e nel d.P.R. 14 novembre 1972, n. 1154, cui successivamente si e'
aggiunto il d.P.R.15 settembre 1977, n. 533. In particolare, l'art. 5
di quest'ultimo decreto precisa, nel suo primo comma, che le
disposizioni relative alla detenzione e al porto delle armi non si
applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi "il cui impiego e'
previsto, per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia
della vita umana in mare, da disposizioni legislative e regolamentari,
previo riconoscimento ed omologazione dei materiali stessi nelle sedi
competenti".
Tutto cio' conduce a ritenere che, ai fini della comparazione con
il trattamento riservato agli strumenti lanciarazzi rispetto alle armi
ad aria compressa, non ci si possa limitare alla differenza risultante
dalla formulazione dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 110, del
1975, occorrendo valutare, invece, la disciplina complessiva vigente
nella materia.
5. - Tra le cinque ordinanze di rimessione unicamente quella del
Tribunale di Mondovi' presta attenzione all'art. 2,quinto comma, ma in
termini e con finalita' che non si possono condividere. Ad avviso di
tale Tribunale, le deroghe ivi contemplate implicitamente
escluderebbero, in quelle particolari circostanze, la potenzialita'
offensiva degli strumenti lanciarazzi, con il che lo stesso legislatore
verrebbe a riconoscere che questi strumenti sarebbero in definitiva
meno pericolosi delle armi ad aria compressa. In realta', le deroghe di
cui all'art. 2, quinto comma, non trovano ragione nel riscontro di una
intrinseca carenza di potenzialita' offensiva (se cosi' fosse, non si
comprenderebbe allora perche' tale potenzialita' verrebbe meno soltanto
nell'ambito di determinate attivita'), sibbene in un'operazione
legislativa preordinata al contemperamento di contrapposti interessi
che, in situazioni ben precisate, porta a privilegiare le esigenze
insite nella segnalazione rispetto a quelle di tutela della pubblica
incolumita'. In tutte le altre ipotesi, sono queste seconde a prevalere
tassativamente, in base ad una presunzione assoluta di pericolosita',
come si legge in un'altra ordinanza, quella del Tribunale di Torino.
Ne rappresenta ulteriore conferma il fatto della legge n. 533 del 1977,
emanata a completamento del sistema, si preoccupa di subordinare la non
applicabilita' delle disposizioni sanzionatorie nelle ipotesi ivi
consentite di uso di lanciarazzi al "previo riconoscimento ed
omologazione dei materiali stessi nelle sedi competenti".
6. - Le precisazioni che precedono inducono la Corte a ritenere non
fondata la proposta questione di legittimita' costituzionale, e cio'
perche' le differenze fra i due trattamenti posti a confronto, una
volta che non ci si limiti al solo aspetto collegato all'art. 2, terzo
comma, della legge n. 110 del 1975,fanno escludere che si sia in
presenza di una differenziazione priva di ragionevolezza. E le relative
scelte discrezionalmente demandate al legislatore, anche se passibili
di eventuali critiche, non si traducono certo in arbitrio.
Per quanto riguarda, piu' in particolare, l'asserzione su cui
insistono i giudici a quibus, e cioe' la pretesa non maggiore
pericolosita' degli strumenti lanciarazzi rispetto alle armi ad aria
compressa, l'Avvocatura dello Stato non ha mancato di rilevare nei suoi
atti di intervento che gli strumenti lanciarazzi, proprio perche'
destinati ad imprimere ai razzi di segnalazione la forza necessaria per
il raggiungimento di notevoli distanze, avrebbero inevitabilmente, se
rivolte direttamente contro una o piu' persone, la capacita' di recare
offesa, mentre altrettanto non si puo' dire per tutte le armi ad aria
compressa.
Ma, a rendere non accettabile l'asserzione comune alle ordinanze di
rimessione, e' soprattutto la sua indiscriminata generalizzazione.
Deve, infatti, ritenersi inesatto l'affermare che gli strumenti
lanciarazzi sarebbero meno pericolosi, o almeno non piu' pericolosi,
delle armi ad aria compressa, cosi' come sarebbe inesatto sostenere il
contrario: vi sono armi ad aria compressa piu' pericolose di certi tipi
di lanciarazzi, mentre vi sono tipi di lanciarazzi piu' pericolosi di
certe armi ad aria compressa. Il sistema vigente sarebbe viziato da
irrazionalita' soltanto se in ogni caso alle armi ad aria compressa
fosse riservato un trattamento piu' favorevole: per regola, invece,
anch'esse, allo stesso modo degli strumenti lanciarazzi, sono
considerate armi comuni da sparo. Eccezioni sul piano della non
punibilita' sono previste per le une come per gli altri, in base ai
criteri non irrazionali di cui si e' detto.