SENTENZA
     nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt 1, 9, 12 e 13
 della  legge  8  febbraio  1948  n.  47  (disposizioni  sulla stampa) e
 dell'art. 57 cod. pen.  (responsabilita' per reati commessi  col  mezzo
 della stampa) promossi con le ordinanze emesse dal Tribunale di Roma in
 data 29 ottobre 1980, 9 maggio (due ordinanze), 27 maggio, 28 aprile, 3
 giugno, 8 luglio, 17 giugno (due ordinanze), 4 luglio e 24 giugno 1981,
 dalla  Corte d'appello di Roma in data 6 luglio 1981 e dal Tribunale di
 Roma il 3 novembre e il 20 ottobre 1981, iscritte ai nn. 32, 558,  559,
 560,  561,  606,  641,  642,  643,  644,  669,  743, 826 e 827 registro
 ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
 nn. 7 e 325 del 1981 e nn. 12, 26, 68 e 82 del 1982.
     Visti gli atti di costituzione di Zanetti Livio e Fabiani Roberto e
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
     udito  nell'udienza  pubblica del 1 giugno 1982 il Giudice relatore
 Virgilio Andrioli;
     uditi gli avvocati Claudio Emeri e Adolfo Gatti per Zanetti Livio e
 Fabiani Roberto e l'avvocato dello Stato Ignazio F.  Caramazza  per  il
 Presidente del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto:
     1.1. - Con decreto di citazione del 27 aprile 1979 vennero tratti a
 giudizio  direttissimo  avanti il Tribunale di Roma per l'udienza del 7
 luglio 1979, sotto l'imputazione  di  diffamazione  aggravata  a  mezzo
 stampa,   Zanetti   Livio   e  Fabiani  Roberto,  l'uno  direttore  del
 settimanale "L'Espresso" e l'altro quale autore di articolo apparso nel
 numero del 6 marzo 1977 del settimanale.
     Su eccezione della difesa degli imputati, resistita da parti civili
 e pubblico ministero, l'adito Tribunale, con  ordinanza  emessa  il  29
 ottobre 1980, comunicata il 1 e notificata il 22 del successivo mese di
 dicembre,  pubblicata nella G. U. n. 7 dell'11 marzo 1981 e iscritta al
 n. 32 R.O. 1981, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata,
 in  riferimento  all'art.  3  Cost.,  la  questione   di   legittimita'
 costituzionale  degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47
 e 57  cod.  pen.,  per  essere  ingiustificata  la  diversa  disciplina
 prevista  per  i  reati commessi a mezzo della stampa rispetto a quelli
 commessi con il mezzo della pubblicita' costituita  dalle  trasmissioni
 radiotelevisive.  Diversita' espressa - ha precisato il giudice a quo -
 dalla minore asprezza delle pene comminate per gli  imputati  di  reati
 commessi   per   mezzo   delle  trasmissioni  radiotelevisive,  la  cui
 obiettivita'  e'  soggetta   al   controllo   del   competente   organo
 parlamentare di vigilanza.
     1.2.  -  Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse di Livio
 Zanetti gli avv.ti Claudio  Emeri  e  Oreste  Flamminii  Minuto  giusta
 delega  in  calce all'atto di deduzione depositato il 24 novembre 1980;
 successivamente si e' costituito per Zanetti,in virtu' di  procura  con
 firma  autenticata  per  not.  M.    Festa  di  Roma  (rep.  n. 14384),
 depositata il 26 maggio 1982, anche  l'avv. Adolfo Gatti.
     Nella memoria depositata il 19 maggio 1982, la difesa dello Zanetti
 riproduce in virgolato 1) la motivazione della ordinanza  emessa  il  6
 marzo  1982,  con cui il Tribunale di Roma ha sollevato la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1,  9,  12  e  13  della  legge
 47/1948,  2)  la  motivazione della ordinanza emessa il 17 aprile 1982,
 con cui lo stesso Tribunale ha sollevato la questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  12  e  13 della legge 47/1948, nonche' la
 motivazione dell'ordinanza 6 luglio 1981 della Corte d'appello di  Roma
 (n. 743 R.O. 1981).
     Non   ha  spiegato  intervento  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri.
     2.1. - Nel giudizio direttissimo contro Cingoli Giorgio,  direttore
 responsabile  del  quotidiano "Paese Sera", e Santini Andrea, autore di
 articolo apparso nel numero del 18 aprile 1974 del quotidiano, imputati
 di diffamazione a  mezzo  stampa,  il  Tribunale  di  Roma,  richiamata
 l'ordinanza  29  ottobre  1980  (n. 32 R.O. 1981) senza svolgere alcuna
 motivazione,ha giudicato rilevante e non manifestamente  infondata,  in
 riferimento   all'art.   3   Cost.,   la   questione   di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8 febbraio 1948 n.  47
 e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il 9 maggio 1981, comunicata il 19
 e notificata il 29 dello stesso mese, pubblicata nella G. U. n. 325 del
 25 novembre 1981 e iscritta al n. 558 R.O. 1981.
     2.2.  - Avanti la Corte nessuna delle parti si e' costituita ne' ha
 spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
     3.1. - Nel giudizio direttissimo contro  Zanetti  Livio,  direttore
 del  settimanale  "L'Espresso", e Iannuzzi Raffaele, autore di articolo
 apparso nel numero del 17 novembre 1974 del  settimanale,  imputati  di
 diffamazione  a  mezzo  stampa,  il  Tribunale  di Roma, senza svolgere
 alcuna  motivazione,  ha  giudicato  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata,   in   riferimento   all'art.   3  Cost.,  la  questione  di
 legittimita' costituzionale degli  artt.  1,  9  e  13  della  legge  8
 febbraio  1948  n.  47  e 57cod. pen., con ordinanza emessa il 9 maggio
 1981, comunicata il 19 e notificata il 29 dello stesso mese, pubblicata
 nella G. U. n. 325 del 25 novembre 1981 e iscritta al n. 559 R.O. 1981.
     3.2. - Avanti la Corte si  sono  costituiti,  nell'interesse  dello
 Zanetti,  gli  avv.ti  Claudio  Emeri  e Oreste Flamminii Minuto giusta
 delega in calce all'atto di deduzioni depositato il 16  novembre  1981;
 successivamente  si e' costituito per Livio Zanetti, giusta procura con
 firma autenticata per not. M. Festa di Roma  (rep.  n.  14384)  versato
 nell'incidente iscritto al n. 558 R.O. 1981 e depositata in copia il 27
 maggio 1982, anche l'avv. Adolfo Gatti.
     Non   ha  spiegato  intervento  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri.
     4.1. - Nel giudizio direttissimo contro Scalfari Eugenio, direttore
 del quotidiano "La Repubblica", e Bianchini Roberto, autore di articolo
 apparso nel numero del 1 novembre  1979  del  quotidiano,  imputati  di
 diffamazione  a  mezzo  stampa,  il  Tribunale  di  Roma, richiamata la
 ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O. 1981), ha giudicato  rilevante  e
 non  manifestamente  infondata,  in  riferimento  all'art.  3 Cost., la
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 9  e  13  della
 legge  8 febbraio 1948 n. 47 e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il 27
 maggio 1981, comunicata l'8 e notificata il 9 del  successivo  mese  di
 giugno,  pubblicata  nella G. U. n. 325 del 25 novembre 1981 e iscritta
 al n. 560 R.O. 1981.
     4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si e' costituita ne'  ha
 spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
     5.1. - Nel giudizio direttissimo contro Langer Alexander, direttore
 responsabile  del quotidiano "Lotta continua", imputato di diffamazione
 a mezzo stampa per la pubblicazione, sul quotidiano, di articolo di cui
 non era stato identificato l'autore, il Tribunale di  Roma,  richiamata
 la  ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O. 1981), ha giudicato rilevante
 e non manifestamente infondata, in riferimento  all'art.  3  Cost.,  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della
 legge 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il  28
 aprile  1981,  comunicata  il 26 maggio e notificata il 18 giugno dello
 stesso anno, pubblicata nella G. U. n.  325  del  25  novembre  1981  e
 iscritta al n. 561 R.O. 1981.
     5.2.  -  Avanti la Corte nessuna delle parti si e' costituita ne'ha
 spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
     6.1. - Nel giudizio direttissimo contro Ambrosi Benito, imputato di
 aver fatto fabbricare e diffuso in  Fiuggi  numerosi  volantini  con  i
 quali si offendeva la reputazione del sindaco edi assessori del Comune,
 e,  quindi, del reato di cui all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948 n.
 47 e 595 cod. pen., il Tribunale di Roma, richiamata  la  ordinanza  29
 ottobre  1980  (n.    32  R.O.  1981),  ha  giudicato  rilevante  e non
 manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione
 di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 9  e  13  della  legge  8
 febbraio  1948  n.  47 e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il 3 giugno
 1981, notificata l'11 e pubblicata il 16 dello stesso mese,  pubblicata
 nella G. U. n. 12 del 13 gennaio 1982 e iscritta al n. 606 R.O. 1981.
     6.2.  -  Avanti la Corte nessuna delle parti si e' costituitane' ha
 spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
     7.1. - Nei giudizi direttissimi  contro  Zanetti  Livio,  direttore
 responsabile  del settimanale "L'Espresso", e Iannuzzi Raffaele, autore
 di articolo comparso nel numero del  16  maggio  1981  del  settimanale
 (nonche'   contro   Giovannini  Alberto  e  Capello  Pietro,  direttore
 responsabile del quotidiano "Il Giornale d'Italia" l'uno  e  autore  di
 articolo  apparso  nel  numero  dei  28 - 29 maggio 1971 del quotidiano
 l'altro, a favore dei quali era poi intervenuta remissione di querela),
 imputatidi  diffamazione  a  mezzo  stampa,  il  Tribunale   di   Roma,
 richiamata  l'ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O. 1981), ha giudicato
 rilevante e non manifestamente infondata,  in  riferimento  all'art.  3
 Cost.,  la  questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 9 e
 13  della  legge  8  febbraio  1948 n. 47 e 57 cod. pen., con ordinanza
 emessa l'8 luglio 1981, notificata il  21  e  comunicata  il  29  dello
 stesso  mese,  pubblicata  nella  G.  U.  n.  12  del 13 gennaio 1982 e
 iscritta al n. 641 R.O. 1981.
     7.2. - Avanti la Corte  si  sono  costituiti  nell'interesse  dello
 Zanetti  gli  avv.ti  Claudio  Emeri  e  Oreste Flamminii Minuto giusta
 delega in calce all'atto di deduzioni depositato il 16  novembre  1981;
 sempre  per lo Zanetti si e' costituito, giusta procura autenticata per
 not. M. Festa di Roma (rep. n.   14384),  depositata  in  copia  il  26
 maggio 1982, anche l'avv. Adolfo Gatti.
     Il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri  non  ha  spiegato
 intervento.
     8.1.  - "Nel giudizio direttissimo contro Zanetti Livio e Calderoni
 Pietro, direttore  responsabile  del  periodico  "L'Espresso"  l'uno  e
 autore  di  articolo  apparso il 12 ottobre 1980 del periodico l'altro,
 imputati  di  diffamazione  a  mezzo  stampa,  il  Tribunale  di  Roma,
 richiamata  l'ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O. 1981), ha giudicato
 rilevante e non manifestamente infondata,  in  riferimento  all'art.  3
 Cost.,  la  questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 9 e
 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e  57  cod.  pen.,  con  ordinanza
 emessa  il  17  giugno  1981,  notificata  il 14 e comunicata il 29 del
 successivo mese di luglio, pubblicata nella G. U. n. 12 del 13  gennaio
 1982 e iscritta al n. 642 R.O. 1981.
     8.2.  -  Avanti  la  Corte  si sono costituiti nell'interesse dello
 Zanetti gli avv.ti Claudio  Emeri  e  Oreste  Flamminii  Minuto  giusta
 delega  in  calce all'atto di deduzioni depositato il 16 novembre 1981;
 sempre per lo Zanetti  si  e'  costituito,  giusta  procura  con  firma
 autenticata  per  not. M. Festa di Roma (rep.  n. 14384), depositata in
 copia il 26 maggio 1982, anche l'avv. Adolfo Gatti.
     Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   non   ha   spiegato
 intervento.
     9.1.   -  Nel  giudizio  direttissimo  contro  Scalfari  Eugenio  e
 Mariniello Francesco, l'uno direttore  responsabile  del  giornale  "La
 Repubblica"  e  l'altro  autore  di  vignette  apparse nel numero del 5
 novembre 1980 del giornale, imputati di diffamazione a mezzo stampa, il
 Tribunale di Roma, richiamata la ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32  R.O.
 1981),  ha  giudicato  rilevante  e  non  manifestamente  infondata, in
 riferimento  all'art.   3   Cost.,   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47
 e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il 17 giugno 1981, notificata il 2
 e comunicata il 29 del successivo mese di luglio, pubblicata  nella  G.
 U. n. 12 del 13 gennaio 1982 e iscritta al n. 643 R.O. 1981.
     9.2.  -  Avanti  la  Corte  nessuna  delle parti e' comparsa ne' ha
 spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
     10.1. - Nel giudizio direttissimo contro Letta Gianni  e  Cavallini
 Pierluigi,  l'uno  direttore  responsabile  del quotidiano "Il Tempo" e
 l'altro autore di due articoli apparsi nei numeri del 5 e del 7 gennaio
 1978 del quotidiano,  imputati  di  diffamazione  a  mezzo  stampa,  il
 Tribunale  di  Roma, richiamata l'ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O.
 1981), ha  giudicato  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in
 riferimento   all'art.   3   Cost.,   la   questione   di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8 febbraio 1948 n.  47
 e  57 cod. pen.,con ordinanza emessa il 4 luglio 1981, notificata il 31
 luglio ecomunicata il 12 agosto dello stesso anno, pubblicata nella  G.
 U. n. 12 del 13 gennaio 1982 e iscritta al n. 644 R.O. 1981.
     10.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si e' costituita ne' ha
 spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
     11.1. - Nel giudizio direttissimo contro Coppola Aniello, direttore
 responsabile  del  periodico  "Paese  Sera",  Lopez  Onofrio, autore di
 articolo comparso nel numero del 25 settembre 1979 del periodico, Zollo
 Antonio, autore di articolo comparso nel periodico  "L'Unita'"  del  25
 settembre  1979, e Dini Olinto, autore di comunicato stampa, pubblicato
 sui periodici "Paese Sera" e "L'Unita'" del 25 settembre 1979 riportato
 nei due articoli di cui sopra, imputati di diffamazione a  mezzostampa,
 il  Tribunale  di  Roma,  richiamata l'ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32
 R.O. 1981), ha giudicato rilevante e non manifestamente  infondata,  in
 riferimento   all'art.   3   Cost.,   la   questione   di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8 febbraio 1948 n.  47
 e  57  cod. pen., con ordinanza emessa il 24 giugno 1981, comunicata il
 12 e notificata il 29 del successivo mese di agosto,  pubblicata  nella
 G. U. n. 26 del 27 gennaio 1982 e iscritta al n. 669 R.O. 1981.
     11.2.  - Avanti la Corte nessuna delle parti si e' costituitane' ha
 spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
     12.1.  -  Nel  giudizio  direttissimo  contro   Scalfari   Eugenio,
 direttore  responsabile del periodico "La Repubblica", imputato di aver
 pubblicato nel numero del 30 novembre 1979 del periodico un articolo di
 autore sconosciuto lesivo  della  reputazione  altrui,  e,  quindi,  di
 diffamazione   a   mezzo  stampa,  il  Tribunale  di  Roma,  richiamata
 l'ordinanza 29 ottobre 1980 (n.  32 R.O. 1981), ha giudicato  rilevante
 e  non  manifestamente  infondata,  in riferimento all'art. 3 Cost., la
 questionedi legittimita' costituzionale degli artt. 1,  9  e  13  della
 legge  8  febbraio  1948 n. 47 e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il3
 novembre 1981, comunicata il 17 e notificata il 21 dello  stesso  mese,
 pubblicata  nella  G.  U.  n. 82 del 24 marzo 1982 e iscritta al n. 826
 R.O. 1981.
     12.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si e' costituita ne' ha
 spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
     13.1.  -  Nel  giudizio  direttissimo  contro  Domenico   Moreschi,
 direttore  responsabile  del  periodico  "La  coscienza del cittadino",
 imputato di diffamazione a mezzo stampa per averpubblicato  nel  numero
 del  2  giugno  1980  del  periodico un articolo di cui il medesimo era
 autore,  lesivo  dell'altrui  reputazione,  il   Tribunale   di   Roma,
 richiamata l'ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O.  1981), ha giudicato
 rilevante  e  non  manifestamente  infondata, in riferimento all'art. 3
 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  9  e
 13  della  legge  8  febbraio  1948 n. 47 e 57 cod. pen., con ordinanza
 emessa il 20 ottobre 1981, notificata il 26 e comunicata  il  29  dello
 stesso  mese, pubblicata nella G. U. n. 82 del 24 marzo 1982 e iscritta
 al n. 827 R.O. 1981.
     13.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si e' costituita ne' ha
 spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
     14.1. -  Provvedendo  sull'appello  proposto  da  Zanetti  Livio  e
 Fabiani Roberto avverso la sentenza 1 luglio 1977, con cui la Sezione I
 penale  del  Tribunale  di  Roma  li  aveva  riconosciuti  colpevoli in
 concorso tra loro di diffamazione a  mezzo  stampa  condannandoli  alla
 multa  di lire 250.000 ciascuno, al risarcimento e alla riparazione dei
 danni a favore della parte civile ed adottando pronunce accessorie,  la
 Corte  d'appello di Roma, ritenuto che l'art. 12 della legge 8 febbraio
 1948 n. 47, nel prevedere il potere del giudice penale di infliggere al
 responsabile  di  diffamazione  commessa  col  mezzo  della  stampa  la
 condanna, oltre al risarcimento dei danni  exart.  185  cod.  pen.,  al
 pagamento  di  una  somma  a  titolo  di riparazione da determinarsi in
 relazione alla gravita' dell'offesa e alla diffusione  dello  stampato,
 creerebbe  disparita'  di  trattamento  tra  l'autore  di  diffamazione
 commessa col mezzo  della  stampa  e  gli  autori  dello  stesso  reato
 commesso con altri mezzi di diffusione del pensiero quali la radio e la
 televisione, ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost.,
 non    manifestamente    infondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  della  disposizione  impugnata  comecche'  lesiva   del
 principio  di  parita'  di  trattamento  tra  autori  di fattispecie di
 efficacia lesiva quanto meno analoga. Il tutto con ordinanza emessa  il
 6  luglio  1981, notificata il 27 e comunicata il 29 dello stesso mese,
 pubblicata nella G. U. n. 68 del 10 marzo 1982 e  iscritta  al  n.  743
 R.O. 1981.
     14.2.  - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse di Livio
 Zanetti gli avv.ti Claudio Emeri  e  Oreste  Flamminii  Minuto,  giusta
 delega  in  calce all'atto di deduzioni depositato il 16 novembre 1981;
 sempre per lo Zanetti si e' costituito, giusta procura autenticata  per
 not. M. Festa di Roma (rep. n. 14384), depositata in copia il 26 maggio
 1982, anche l'avv. Adolfo Gatti.
     Per il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento
 con  atto  depositato  il  25 dicembre 1981 l'Avvocatura generale dello
 Stato,  la  quale  ha   concluso   per   l'inammissibilita'   e/o   per
 l'irrilevanza  e,  in  ipotesi,  per  la  infondatezza  della questione
 deducendo in  ordine  alle  eccezioni  preliminari  che  la  ipotizzata
 analogia    tra   le   due   situazioni   condurrebbe   a   difformita'
 dell'ordinamento dalla Costituzione (non gia' nella  parte  in  cui  la
 normativa  piu'  rigorosa punisce i diffamatori a mezzo stampa sibbene)
 nella parte in cui la normativa piu' rigorosa non e' estesa anche  alla
 diffamazione  "via  etere" e, nel merito, che i due mezzi di diffusione
 non sarebbero strutturalmente ne' funzionalmente  identici  e,  infine,
 che  per  la  sent. 20 gennaio 1977 n. 42 della Corte la sottrazione di
 alcune fattispecie alla normativa generale per ricomprenderle in  altra
 speciale  piu'  rigorosa  costituisce  oggetto  di  scelta  politica e,
 pertanto, l'estensione del  regime  della  stampa  alla  emittenza  via
 etere,  in  aggiunta  a quella gia' operata con l'art. 7 della legge 14
 aprile 1975 n.  103, costituirebbe oggetto di valutazione discrezionale
 del legislatore.
     La stessa  Avvocatura,  sotto  la  data  del  25  maggio  1982,  ha
 inoltrato   istanza   di   fissazione   dell'udienza   di   discussione
 dell'incidente e depositato memoria illustrativa, in  cui  ha  distinto
 nella    violazione    del   principio   di   uguaglianza   l'ipotesidi
 irragionevolezza dalla ipotesi di incompletezza, la quale, se rilevata,
 conduce (non gia' alla eliminazione della disposizione  impugnata,  ma)
 alla pronuncia di sentenza manipolativa per addizione o sollecitatoria,
 e'  tornata  a  sottolineare  la  discrepanza  corrente  tra  stampa  e
 diffusione radiotelevisiva ponendo in  rilievo  che  la  legge  47/1948
 sulla  stampa  venne  approvata  dalla  stessa Assemblea Costituente in
 attuazione della disposizione XVII  delle  disposizioni  transitorie  e
 finali  della Costituzioneper disciplinare il diritto della liberta' di
 stampa sancito dall'art. 21 Cost., mentre il legislatore,  nella  legge
 103/1975,  ha  esteso, con l'art. 7, l'applicabilita' della legge sulla
 stampa  limitatamente  agli  artt.  5,  6,  8  e 21 (modificati - ma ad
 effetti non rilevanti ai fini dell'incidente -  dalla  legge  5  agosto
 1981  n.  416)  alla  emittenza pubblica in regime di monopolio, e, con
 l'art. 31, in misura maggiore, ma non  totale  (per  essere  il  rinvio
 limitato  agli  artt.  3,  5, 9, 13, 14, 15 e 21) l'applicabilita'della
 legge sulla stampa alla emittente privata via cavo ma nulla ha disposto
 per l'emissione privata via etere.  In  sintesi  si  delineano  quattro
 livelli  in  materia  di tutela della reputazione della persona in sede
 penale: alla base il regime "comune" del codice penale e  al  sommo  il
 regime  della  stampa; in posizione intermedia il regime dell'emittenza
 radiotelevisiva pubblica (di poco aggravato rispetto al regime  comune)
 e  quello della emittenza radiotelevisiva privata - via cavo - (di poco
 attenuato rispetto al regime  della  stampa).    Dal  che  l'Avvocatura
 erariale e' tornata a inferire che il minor rigore usato perl'emittenza
 pubblica  rispetto  a  quella  privata  e' giustificato dai controlli e
 dalla vigilanza cui e' sottoposta e che  la  diversita'di  trattamento,
 pur nell'ambito delle comunicazioni radiotelevisive assunte a parametro
 dal  giudice  a  quo,  comproverebbe il pieno rispetto del canone della
 ragionevolezza.
     15. - Alla pubblica udienza del  1  giugno  1982,  nella  quale  il
 Giudice  Andrioli  ha svolto la relazione, gli avv.ti Gatti e Emeri per
 le parti private costituite e  l'avv.  dello  Stato  Caramazza  per  il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  hanno  ampiamente  svolto le
 argomentazioni esposte e le conclusioni formulate negli scritti.
                         Considerato in diritto:
     16. - La connessione tra le questioni  sollevate  dal  Tribunale  e
 dalla  Corte  d'appello  di Roma giustifica la riunione dei quattordici
 incidenti.
     17.1. - In tredici ordinanze il Tribunale di Roma ha denunciato, in
 riferimento all'art. 3 Cost., gli artt.  1, 9 e 131. 8 febbraio 1948 n.
 47 perche' non si giustificherebbe la diversa disciplina prevista per i
 reati commessi a mezzo della stampa rispetto a quelli commessi  con  il
 mezzo  della pubblicita' costituita dalle trasmissioni radiotelevisive;
 diversita' che si esprime nella minore asprezza  delle  pene  comminate
 per  gli  imputati  di  reati  commessi  per  mezzo  delle trasmissioni
 radiotelevisive via etere, la cui obiettivita' per quella RAI TV e' per
 giunta soggetta a  controllo  del  competente  organo  parlamentare  di
 vigilanza.
     Giova premettere che nel quadro dell'art. 595 c.p.  al primo comma,
 il  quale  incrimina  chiunque,  comunicando  con piu' persone, offende
 l'altrui reputazione punendolo con la reclusione fino ad un anno o  con
 la  multa  fino  a  diecimila  lire,  si contrappone il terzo comma, il
 quale, se l'offesa e' recata col mezzo della  stampa  o  con  qualsiasi
 altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, punisce il reo con
 la  reclusione  da  sei  mesi a tre anni o con la multa non inferiore a
 ventimila lire.
     La legislazione successiva non ha  inciso  sulla  concezione  della
 maggiore  pericolosita'  del mezzo della stampa e di qualsiasi mezzo di
 pubblicita' rispetto allo schema generale della diffamazione  delineato
 nel  primo comma dell'art. 595, ma ha operato nell'area del terzo comma
 dapprima con l'impugnato art. 13 ("nel caso  di  diffamazione  commessa
 col  mezzo  della  stampa,  consistente  nell'attribuzione  di un fatto
 determinato, si applica la pena della reclusione da uno a  sei  anni  e
 quella  della multa non inferiore a lire centomila"), poi con la l.  14
 aprile  1975 n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e
 televisiva), la quale prevede si' il diritto di rettifica,  considerato
 anche  dall'art.  8  della legge del '48, ma soggiunge che la rettifica
 non esclude  le  responsabilita'  penali  ecivili  nelle  quali  si  e'
 incorsi.  Inoltre  la  legge medesima estende parte della normativa del
 '48, ivi compreso l'art. 13.
     Tale essendo la posizione sistematica della normativa, di  cui  fan
 parte   le   disposizioni   impugnate,   ne   discende   che  le  norme
 complementari, non innovando al sistema delineato nell'art. 595, hanno,
 nell'area coperta dal terzo comma, modificato - per  quel  che  attiene
 alla  misura  della  pena  -  il  regime della stampa, quale veicolo di
 diffamazione, e non anche il regime degli altri mezzi  di  pubblicita',
 ma  la  specialita'  impressa  agli  schemi  delineati  nel comma terzo
 dell'art.  595  non  consente  di  ravvisare  negli  altri   mezzi   di
 pubblicita'  il  genus  rispetto al quale la disciplina della stampa si
 profili come (in maggior grado) speciale.
     Sul piano giuridico - formale gli or  esposti  rilievi,  che  hanno
 trovato  collocazione  nella  sent.  42/1977 di questa Corte, sarebbero
 sufficienti  a   giudicare   infondata   la   proposta   questione   di
 costituzionalita'  degli  artt. 1 (definizione di stampa o stampato), 9
 (pubblicazione  obbligatoria  di  sentenza)   e   13   (pena   per   la
 diffamazione)   della  legge  del  '48;  sebbene  in  quell'incontro  i
 giornalisti  radiotelevisivi  resistessero  all'applicazione  in   loro
 pregiudizio  della  legge  8  febbraio  1948  n.  47, eadem e' la ratio
 decidendi da cogliersi in cio' che non puo'  estendersi  una  normativa
 speciale ad attivita' diverse, e speciali - rispetto al modulo generale
 del  primo  comma  -  sono  pur sempre le normative che disciplinano la
 diffamazione a mezzo stampa o per mezzo di altre forme di pubblicita'.
     Ne' va pretermesso che la stampa viene anche in dottrina riguardata
 come mezzo di diffamazione  ben  piu'  pericoloso  di  altri  mezzi  di
 pubblicita'  talche'  anche  nei  tempi  presenti,  in cuisi registrano
 sempre piu' cospicue masse di spettatori, la stampa non ha  cessato  di
 profilarsi  quale  piu' pericoloso veicolo di diffamazione e, pertanto,
 non  e'  irrazionale  la  taxatio  maggiore   rispetto   alla   tecnica
 radiotelevisiva.    Cio' naturalmente non toglie che nell'area della l.
 103/1975 possano cogliersi discrasie e che il legislatore possa ridurre
 il solco che separa la legge del'48 dalla piu' recente legge  del  '75,
 ma  qui  si  nega  che tale compito, la cui attuazione implica indagini
 sociologiche e socio-politiche, possa essere esplicato dalla Corte,  la
 quale  deve  limitarsi  - in cio' riecheggiando le ultime battute della
 motivazione della sentenza  del'77  -  a  richiamare  l'attenzione  del
 legislatore sulla infuocata materia.
     17.2.  -    Rimane  l'art.  12 (riparazione pecuniaria) della legge
 del'48 nell'impugnazione del quale si esaurisce la denuncia della Corte
 d'appello di Roma, ma, se a modello  di  razionalita'  della  normativa
 del'48  si  assume  la legge del '75, il mancato richiamo, nell'art. 31
 della legge del   '75,  riflettente    l'emittenza  privata  via  cavo,
 dell'art.  12  di  questa, toglie alla censura della Corte d'appello di
 Roma la base normativa, seppur non  sia  illecito  -  piu'  a  monte  -
 rilevare  le  non  poche  disparita' di trattamento tra varie specie di
 diffusione per mezzo della radio e della  televisione,  poste  in  luce
 dall'interveniente  Presidente  del  Consiglio dei ministri; diversita'
 che privano la legislazione del '75 di quella uniformita',  in  difetto
 della  quale  non  puo'  la  diffusione  per  mezzo della radio e della
 televisione fungere da modello di razionalita'.
     18.  -  Ne'  le  superiori  considerazioni  consentono di riservare
 miglior sorte alla impugnazione dell'art. 57 Cod. pen.,  per  il  quale
 dei  reati  a  mezzo  stampa  il direttore viene come tale incriminato,
 mentre secondo l'interpretazione del giudice a quo  non  sarebbe  fatto
 segno il direttore dei telegiornali e del giornale radio.