ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale degli artt. 7, 8, 92 e 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e dell'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, promossi con le ordinanze emesse il 20 settembre 1979 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Cagliari, il 21 maggio e il 12 marzo 1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Busto Arsizio, il 5 novembre 1979 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Alessandria, il 16 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Gorizia (quattro ordinanze), il 5 marzo 1980 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Milano, il 26 maggio 1980 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Torino, il 12 gennaio 1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Grosseto e l'8 aprile 1981 ed il 14 maggio 1980 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 98, 108, 109, 119, 136, 137, 138, 147 e 766 del registro ordinanze 1980, ai nn. 248,289 e 545 del registro ordinanze 1981 ed al n. 141 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 105, 118, 124,131 e 357 del 1980, nn. 255,262 e 318 del 1981 e n. 220 del 1982. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'1 dicembre 1982 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone; udito l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri; ritenuto che, con l'ordinanza del 20 settembre 1979 della Commissione tributaria di secondo grado di Cagliari, e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dell'art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, secondo cui e' posta, a carico di chi non esegua entro le prescritte scadenze il versamento dei tributi dovuti, una sopratassa proporzionale ai tributi stessi; che con le ordinanze del 12 marzo e 21 maggio 1979 della Commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio, del 16 febbraio 1979 della Commissione tributaria di secondo grado di Gorizia, del 5 marzo 1980 e dell'8 aprile 1981 della Commissione tributaria di secondo grado di Milano, del 26 maggio 1980 della Commissione tributaria di primo grado di Torino, sono state sollevate analoghe questioni, estendendo le impugnazioni anche in riferimento all'art. 77 Cost. per quanto riguarda le Commissioni di Milano e Torino e limitando invece il riferimento al solo art. 76 Cost. per quanto riguarda la Commissione di Gorizia ed al solo art. 3 Cost. per quanto riguarda la Commissione di Busto Arsizio; che, con le ordinanze del 5 novembre 1979 della Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria e del 14 maggio 1980 della Commissione tributaria di secondo grado di Milano le censure, formulate sempre in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., ed in funzione dell'applicazione della sopratassa prevista dall'art. 92, sono state estese anche all'art. 7 d.P.R. n. 602 del 1973 che stabilisce i termini per i versamenti dei tributi in conto corrente postale, all'art. 8 successivo, che stabilisce i termini per i versamenti diretti all'Erario ed all'art. 98 che stabilisce le modalita' di applicazione della sopratassa; che, con l'ordinanza del 12 gennaio 1979 della Commissione tributaria di primo grado di Grosseto, sempre in un procedimento concernente l'applicazione della menzionata sopratassa, e' stata sollevata con riferimento agli artt. 76 e 23 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, n. 11 della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825, in base alla quale fu emanato il ripetuto d.P.R. n. 602 del 1973; considerato che i giudizi vengono riuniti stante la identita' o la stretta connessione delle sollevate questioni; che, in virtu' dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980 n. 882, le sanzioni amministrative previste dall'art. 92 d.P.R. 29 settembre l973 n. 602 non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o ritenute dovute; che tale termine e' stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 1982 con l'art. 23 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella l. 7 agosto 1982 n. 516; che i giudizi a quibus vertono tutti su sanzioni applicate ai sensi dell'art. 92 del cit. d.P.R. n. 602 del 1973 per la violazione dei termini di pagamento dei tributi dovuti; che, di conseguenza, si rende necessario, come richiesto anche dall'Avvocatura Generale dello stato, restituire gli atti alle Commissioni tributarie sopra indicate perche' accertino, alla stregua della sopravvenuta normativa, se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.