ORDINANZA
     nei  giudizi  riuniti di legittimita' costituzionale degli artt. 7,
 8, 92 e 98 del d.P.R. 29 settembre 1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla
 riscossione  delle  imposte  sul  reddito) e dell'art. 10, n. 11, della
 legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, promossi con le  ordinanze  emesse
 il  20  settembre  1979  dalla  Commissione  tributaria di 2   grado di
 Cagliari, il 21 maggio e il 12 marzo 1979 dalla Commissione  tributaria
 di  1    grado  di  Busto Arsizio, il 5 novembre 1979 dalla Commissione
 tributaria di 2   grado di  Alessandria,  il  16  febbraio  1979  dalla
 Commissione tributaria di 2  grado di Gorizia (quattro ordinanze), il 5
 marzo  1980  dalla  Commissione tributaria di 2  grado di Milano, il 26
 maggio 1980 dalla Commissione tributaria di 1  grado di Torino,  il  12
 gennaio  1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Grosseto e l'8
 aprile 1981 ed il 14 maggio 1980  dalla  Commissione  tributaria  di  2
 grado  di  Milano,  rispettivamente  iscritte ai nn. 98, 108, 109, 119,
 136, 137, 138, 147 e 766 del registro ordinanze 1980, ai nn. 248,289  e
 545  del  registro  ordinanze  1981 ed al n. 141 del registro ordinanze
 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  nn.  105,
 118,  124,131  e 357 del 1980, nn. 255,262 e 318 del 1981 e n.  220 del
 1982.
     Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
     udito   nell'udienza  pubblica  dell'1  dicembre  1982  il  Giudice
 relatore Arnaldo Maccarone;
     udito l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
     ritenuto   che,   con  l'ordinanza  del  20  settembre  1979  della
 Commissione tributaria di secondo grado di Cagliari, e' stata sollevata
 questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e
 76 Cost., dell'art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973 n.  602, secondo cui e'
 posta, a carico di chi non  esegua  entro  le  prescritte  scadenze  il
 versamento  dei tributi dovuti, una sopratassa proporzionale ai tributi
 stessi;
     che  con  le  ordinanze  del  12  marzo  e  21  maggio  1979  della
 Commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio, del 16 febbraio
 1979 della Commissione tributaria di secondo grado di  Gorizia,  del  5
 marzo 1980 e dell'8 aprile 1981 della Commissione tributaria di secondo
 grado  di  Milano,  del  26 maggio 1980 della Commissione tributaria di
 primo  grado  di  Torino,  sono  state  sollevate  analoghe  questioni,
 estendendo  le  impugnazioni anche in riferimento all'art. 77 Cost. per
 quanto riguarda le Commissioni di Milano e Torino e limitando invece il
 riferimento al solo art. 76 Cost. per quanto riguarda la Commissione di
 Gorizia ed al solo art. 3 Cost. per quanto riguarda la  Commissione  di
 Busto Arsizio;
     che,  con  le  ordinanze  del  5  novembre  1979  della Commissione
 tributaria di secondo grado di Alessandria e del 14 maggio  1980  della
 Commissione tributaria di secondo grado di Milano le censure, formulate
 sempre  in  riferimento  agli  artt.   3, 76 e 77 Cost., ed in funzione
 dell'applicazione della sopratassa prevista dall'art.  92,  sono  state
 estese anche all'art. 7 d.P.R. n. 602 del 1973 che stabilisce i termini
 per  i  versamenti  dei  tributi  in conto corrente postale, all'art. 8
 successivo,  che  stabilisce  i  termini  per  i   versamenti   diretti
 all'Erario  ed  all'art. 98 che stabilisce le modalita' di applicazione
 della sopratassa;
     che,  con  l'ordinanza  del  12  gennaio  1979  della   Commissione
 tributaria  di  primo  grado  di  Grosseto,  sempre  in un procedimento
 concernente  l'applicazione  della  menzionata  sopratassa,  e'   stata
 sollevata  con  riferimento  agli  artt.  76  e  23 Cost., questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 10, n. 11 della legge di delega 9
 ottobre 1971 n. 825, in base alla quale fu emanato il  ripetuto  d.P.R.
 n. 602 del 1973;
     considerato  che i giudizi vengono riuniti stante la identita' o la
 stretta connessione delle sollevate questioni;
     che, in virtu' dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980 n. 882,  le
 sanzioni  amministrative previste dall'art. 92 d.P.R. 29 settembre l973
 n. 602 non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta  che
 hanno  provveduto  entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o
 ritenute dovute;
     che tale termine e' stato ulteriormente prorogato al  30  settembre
 1982  con l'art. 23 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella l.
 7 agosto 1982 n. 516;
     che i giudizi a quibus vertono tutti su sanzioni applicate ai sensi
 dell'art. 92 del cit. d.P.R. n. 602 del  1973  per  la  violazione  dei
 termini di pagamento dei tributi dovuti;
     che,  di  conseguenza,  si  rende  necessario, come richiesto anche
 dall'Avvocatura  Generale  dello  stato,  restituire  gli   atti   alle
 Commissioni  tributarie  sopra indicate perche' accertino, alla stregua
 della sopravvenuta normativa, se le questioni sollevate  siano  tuttora
 rilevanti.