ORDINANZA
     nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale dell'art. 38 del
 r.d.  18  giugno  1931,  n.  773  (Testo  unico delle leggi di pubblica
 sicurezza) e degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n.    497
 (Nuove  norme contro la criminalita'), che hanno sostituito gli artt. 2
 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per  il  controllo
 delle armi), promossi con le seguenti ordinanze:
     1)  ordinanza  emessa il 27 marzo 1981 dal Tribunale di Bologna nel
 procedimento penale a carico di Draghetti Gino, iscritta al n. 140  del
 registro  ordinanze  1982  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 220 dell'11 agosto 1982;
     2) ordinanza emessa il 16 luglio 1982 dal Tribunale di Macerata nel
 procedimento penale a carico di Evangelista Luigi, iscritta al  n.  628
 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 338 del 9 dicembre 1982;
     3)  ordinanza  emessa  l'8  luglio  1982  dalla  Corte d'appello di
 Caltanissetta nel  procedimento  penale  a  carico  di  Catauro  Lidio,
 iscritta  al  n.  645  del  registro  ordinanze 1982 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 9 dicembre 1982;
     Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
     Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 gennaio 1983 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
     Rilevato che il Tribunale di Bologna con  ordinanza  emessa  il  27
 marzo  1981 ha impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
 gli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (che  hanno  sostituito
 gli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n.  895), nella parte in cui, nel
 prevedere come reato l'illegale detenzione di armi comuni da sparo, non
 distinguono  la posizione di chi non abbia mai denunciato la detenzione
 di armi da quella di chi,  denunciata  la  detenzione  di  esse  presso
 l'autorita'  di  pubblica  sicurezza  o  il comando dei carabinieri del
 luogo di originaria residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel
 luogo di nuova residenza;
     che  identica  questione  e'  stata  proposta  anche  dalla   Corte
 d'appello  di  Caltanissetta  con  ordinanza  dell'8  luglio 1982 e dal
 Tribunale di Macerata con ordinanza del 16  luglio  1982,  denunciando,
 oltre  agli  artt.  10 e 14 legge n. 497 del 1974 (che hanno sostituito
 gli  artt.  2 e 7 legge n. 895 del 1967), anche l'art. 38 regio decreto
 18 giugno 1931, n. 773 (t.u.  delle leggi p.s.);
     Ritenuto che i  giudizi  devono  essere  riuniti  e  congiuntamente
 decisi  in  quanto  le  ordinanze  di  rimessione  prospettano  censure
 sostanzialmente identiche;
     Considerato che le questioni, nei termini prospettati dai giudici a
 quibus, sono state gia' dichiarate non fondate dalla Corte con sentenza
 n. 166 dei 22 ottobre 1982 e manifestamente infondate con ordinanza  n.
 237 del 13 dicembre 1982;
     Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.