ORDINANZA
     nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 688 cod. pen.
 (ubriachezza)  promosso  con  ordinanza  emessa il 18 febbraio 1982 dal
 Pretore di Lecce, nel procedimento  penale  a  carico  di  Greco  Vito,
 iscritta  al  n.  571  del  registro  ordinanze 1982 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 9 dicembre 1982.
     Udito nella camera di consiglio del  26  gennaio  1983  il  Giudice
 relatore Giovanni Conso;
     Rilevato  che  il  Pretore  di  Lecce  con  ordinanza  emessa il 18
 febbraio 1982 ha denunciato, in riferimento agli artt.  3  e  32  della
 Costituzione, l'illegittimita' dell'art. 688 cod. pen.;
     Considerato che la questione, nei termini prospettati dal giudice a
 quo,  e'  stata gia' dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n.
 104 del 27 maggio 1982 e manifestamente infondata con ordinanza n.  194
 del 17 novembre 1982;
     Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.