ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 688 cod. pen. (ubriachezza) promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1982 dal Pretore di Lecce, nel procedimento penale a carico di Greco Vito, iscritta al n. 571 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 9 dicembre 1982. Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso; Rilevato che il Pretore di Lecce con ordinanza emessa il 18 febbraio 1982 ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, l'illegittimita' dell'art. 688 cod. pen.; Considerato che la questione, nei termini prospettati dal giudice a quo, e' stata gia' dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 104 del 27 maggio 1982 e manifestamente infondata con ordinanza n. 194 del 17 novembre 1982; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.