ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale degli artt. 41 e
 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli
 immobili  urbani)  e  degli artt. 38, 39, 40 e 41, comma secondo, della
 detta legge, promossi con le ordinanze emesse  il  6  giugno  1980  dal
 Tribunale  di  Bassano del Grappa, il 24 febbraio 1981 dal Tribunale di
 Lecce, il 18 marzo 1982 dal Tribunale di Salerno e  il  7  luglio  1982
 dalla  Corte  Costituzionale,  rispettivamente  iscritte  al n. 585 del
 registro ordinanze 1980, al n. 320 del registro ordinanze 1981 e ai nn.
 400 e 536 del registro  ordinanze  1982  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n. 291 del 1980, n. 262 del 1981 e n. 324
 del 1982.
     Visti l'atto di  costituzione  di  Cortese  Bruno  e  gli  atti  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
     udito   nell'udienza  pubblica  dell'11  gennaio  1983  il  Giudice
 relatore Arnaldo Maccarone;
     uditi l'avv. Marcello Morabito,  per  Cortese  Bruno  e  l'avvocato
 dello  Stato  Paolo  Cosentino,  per  il  Presidente  del Consiglio dei
 ministri.
                           Ritenuto in fatto:
     Con  ordinanza  del  6 giugno 1980, emessa nel giudizio promosso da
 Cortese  Bruno,  conduttore   di   un   immobile   adibito   a   studio
 professionale,  venduto  dal  proprietario  ad un terzo senza la previa
 comunicazione prevista dall'art. 38 della l. 27 luglio 1978, n. 392  al
 fine  di  consentire  l'esercizio del diritto di prelazione stabilito a
 favore del conduttore dallo stesso art. 38, il Tribunale di Bassano del
 Grappa, in  ordine  alla  domanda  dell'attore  di  essere  ammesso  ad
 esercitare  il  diritto di riscatto dell'immobile in questione ai sensi
 dell'art. 39 della suddetta legge, che appunto prevede tale diritto,  e
 dell'art.  73  successivo  che, per i contratti in corso all'entrata in
 vigore  della  legge  concernente  immobili  adibiti  ad  uso   diverso
 dall'abitazione,  dichiara  applicabili  "le  disposizioni  di cui agli
 artt. da 35 a  39"  della  stessa  legge,  che  tra  l'altro,  appunto,
 statuiscono  e  regolano  il  diritto  di  prelazione e di riscatto, ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale del detto art. 73 in
 relazione  all'art.  3  Cost.   E   cio'   in   quanto,   interpretando
 letteralmente   tale   disposizione,   il  diritto  di  prelazione  dei
 conduttori  di  immobili  urbani   destinati   ad   uso   professionale
 risulterebbe  immotivatamente  escluso  per  i soli contratti stipulati
 dopo l'entrata in vigore della legge stessa e si  violerebbe  cosi'  il
 principio di eguaglianza.
     Il  Tribunale,  peraltro,  con  la  stessa ordinanza ha prospettato
 anche una possibile contrapposta  interpretazione  logico-  sistematica
 dell'art.  73  suddetto  secondo  cui  sarebbe  da  ritenere invece ivi
 implicitamente richiamato anche l'art.  41  della  legge,  che  esclude
 espressamente  l'operativita' del diritto di prelazione in relazione ai
 rapporti di locazione concernente immobili urbani  adibiti  ad  uso  di
 studio professionale. In base a tale interpretazione, sempre secondo il
 giudice  a quo, dovrebbe dubitarsi della legittimita' dello stesso art.
 41 per possibile contrasto con gli artt. 3, 35  e  42  Cost.,  giacche'
 anche   per   i   professionisti,  come  per  gli  esercenti  attivita'
 industriali, commerciali ed artigiane, ammessi  invece  al  diritto  di
 prelazione,  avrebbe normalmente rilievo l'esercizio della attivita' in
 un determinato luogo e quindi competerebbe il detto  diritto,  concesso
 proprio  per  favorire la prosecuzione delle attivita' lavorative negli
 stessi locali ove vengono gia' esercitate.
     Con ordinanza del 24  febbraio  1981  il  Tribunale  di  Lecce,  in
 analogo  giudizio  promosso da Metrangolo Piergiovanni, ritenuta esatta
 la letterale interpretazione dell'art. 73 della citata legge  n.    392
 del 1978, ha sollevato questione di legittimita' della norma stessa per
 preteso  contrasto  con  l'art. 3 Cost. per motivi analoghi a quelli al
 riguardo prospettati dal  Tribunale  di  Bassano  del  Grappa,  ponendo
 altresi'  in  luce  il contrasto della discriminazione lamentata con la
 "ratio" della legge, la quale tenderebbe alla regolamentazione unitaria
 di tutte le categorie di  contratti  senza  differenziazioni  derivanti
 dalla data di stipulazione.
     E'   intervenuto   il   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che  ha  depositato
 fuori  termine  le  proprie  deduzioni  nel  giudizio  proveniente  dal
 Tribunale di Bassano del Grappa, e si  e'  ritualmente  costituita  nel
 giudizio proveniente dal Tribunale di Lecce.
     Sulla  base  della  interpretazione logico-sistematica l'Avvocatura
 nega  la  fondatezza  della  questione  sollevata  contro   l'art.   41
 affermando  che  l'esclusione  del  diritto di prelazione relativamente
 agli studi professionali sarebbe ampiamente giustificata  perche'  tale
 istituto,  complementare  all'indennita'  di  avviamento,  non  avrebbe
 ragione  di  sussistere  in una ipotesi in cui non potrebbe parlarsi di
 avviamento in senso tecnico, data la  natura  essenzialmente  personale
 del rapporto fra il professionista e la sua clientela.
     All'udienza  del  26  gennaio  1982 le due questioni provenienti da
 detti Tribunali sono state discusse avanti a questa Corte che, in  data
 7 luglio 1982, ha emesso un'ordinanza con cui ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e 41, comma secondo,
 della legge 27 luglio 1978, n.  392, nella parte in cui conferiscono il
 diritto   di  prelazione  ai  locatari  di  immobili  urbani  esercenti
 attivita'  industriali,  commerciali  ed  artigianali,  in  riferimento
 all'art. 3 Cost.
     La  Corte  al  riguardo ha osservato che in sede di interpretazione
 dell'art.  73  della  legge  n.  392  del  1978  doveva  ivi  ritenersi
 implicitamente   contenuto   il   richiamo   all'art.  41,  concernente
 l'espressa  menzione  del  limite  di  applicabilita'  del  diritto  di
 prelazione  in  relazione  alle  locazioni  concernenti immobili urbani
 adibiti a studi professionali.
     Tale   esclusione,   prosegue   la   Corte,    potrebbe    apparire
 ingiustificatamente   discriminatoria  nei  confronti  dei  locatari  e
 l'eventuale disparita' di trattamento  potrebbe  essere  eliminata  sia
 dichiarando  l'illegittimita' costituzionale della norma nella parte in
 cui esclude il diritto di prelazione, sia dichiarando  l'illegittimita'
 costituzionale  delle  norme che il diritto di prelazione conferiscono.
 Essendo  gia'  sollevata  la  questione  concernente  l'esclusione  dei
 professionisti  dal  diritto  di  prelazione,  appare pregiudizialmente
 necessario, prosegue  ancora  l'ordinanza,  salvo  ogni  pronuncia  nel
 merito,  sollevare  incidentalmente anche questione di legittimita' dei
 menzionati artt. 38, 39, 40 e 41, comma secondo,  nella  parte  in  cui
 conferiscono  il  diritto di prelazione a favore dei locatari esercenti
 attivita'  industriali,  commerciali  ed  artigianali,  in  riferimento
 all'art.  3  Cost.,  per il dubbio che essi accordino un ingiustificato
 privilegio a favore di queste categorie.
     In detto giudizio si  e'  costituita  l'Avvocatura  Generale  dello
 Stato  in  rappresentanza  e  difesa  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri.
     L'Avvocatura insiste sostanzialmente sulle tesi  gia'  svolte  che,
 afferma,  varrebbero  anche  con  riguardo alla questione sollevata con
 l'ordinanza  della  Corte  circa  il  dubbio  di   legittimita'   della
 attribuzione  del  diritto  di  prelazione  ai  soggetti indicati dalla
 legge, per la "perfetta simmetria" di detta questione rispetto a quella
 sollevata nelle menzionate ordinanze dai giudici di merito.
     L'Avvocatura pone in particolare evidenza il  collegamento  fra  il
 diritto  all'indennita' per la perdita dell'avviamento ed il "correlato
 ed equipollente" diritto di prelazione, posti  entrambi  a  tutela  del
 locatario  che  svolga  particolari  attivita',  e  riafferma  che  per
 avviamento debba intendersi soltanto quello connesso ad  una  attivita'
 commerciale,  sia pure in senso lato, esercitata a diretto contatto col
 pubblico in modo da incrementare il pregio intrinseco del  bene.  Tutto
 cio'  non potrebbe affermarsi per uno studio professionale poiche' "che
 un noto avvocato o un  illustre  clinico  abbiano  profuso  le  proprie
 energie   intellettuali   o  i  tesori  della  propria  scienza  in  un
 determinato locale da essi preso in locazione e' fatto che  potra',  al
 piu',  in  qualche  caso limite, interessare la storia e la scienza, ma
 che in nessun caso appare in grado di accrescere, neppure di una  lira,
 il  valore  di scambio o l'uso dell'immobile medesimo". Ed anche se non
 puo' negarsi la sussistenza di un certo interesse del professionista  a
 conservare,  per  motivi piu' o meno personali, la sede del suo studio,
 cio' non potrebbe costituire utile base per  il  riconoscimento  di  un
 diritto   come   quello   in  discussione,  rispondente  agli  elementi
 essenzialmente oggettivi gia' sopra illustrati.
     Con ordinanza del 18 marzo 1982 pure emessa in giudizio analogo  ai
 precedenti,  promosso  da  Pellegrino  Nicola, il Tribunale di Salerno,
 adottando l'interpretazione logico- sistematica dell'art. 73  della  l.
 n.  392  del  1978  analoga  a  quella  prospettata  nell'ordinanza del
 Tribunale di Bassano del Grappa, ha sollevato questione di legittimita'
 dell'art. 73 stesso nella  parte  in  cui,  indirettamente  richiamando
 l'art.  41, secondo comma, della medesima legge, esclude dal diritto di
 prelazione i rapporti  di  locazione  relativi  ad  immobili  destinati
 all'esercizio  di  attivita'  professionali,  in riferimento all'art. 3
 Cost.
     Al riguardo il Tribunale propone argomentazioni analoghe  a  quelle
 svolte  nelle  precedenti ordinanze, ponendo con diffuse argomentazioni
 particolarmente in evidenza che la pur riconosciuta legittimita' (sent.
 n.  36/80)  dell'esclusione  dei  professionisti   dal   diritto   alla
 indennita'  di  avviamento  non  potrebbe valere per escludere anche il
 diritto alla prelazione all'acquisto ed al riscatto, in  quanto  fra  i
 due  benefici solo l'avviamento inerisce oggettivamente all'immobile in
 cui l'attivita'  lavorativa  viene  esercitata,  mentre  la  prelazione
 inerirebbe  anche  all'elemento organizzativo ed imprenditoriale che e'
 caratteristica peculiare pure del  lavoratore  autonomo  professionista
 almeno  in  misura  non  deteriore  rispetto  a  taluni degli operatori
 riconosciuti  beneficiari  di  tale  diritto  come  l'artigiano  ed  il
 commerciante.
     Il  che  sarebbe indirettamente confermato dall'art. 27 della l. n.
 392, che  accomunerebbe  nei  suoi  aspetti  generali  l'attivita'  del
 lavoratore  autonomo professionista all'attivita' degli altri operatori
 economici anzidetti.  Anche in quest'ultimo giudizio si  e'  costituita
 ritualmente  l'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  in rappresentanza e
 difesa  del  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   svolgendo
 sostanzialmente  argomentazioni analoghe a quelle della sopra ricordata
 difesa  e  ponendo  particolarmente  in  luce  come  al  professionista
 potrebbe  se mai riconoscersi un mero interesse soggettivo a proseguire
 l'attivita' in un determinato  locale,  interesse  da  non  confondersi
 peraltro  con  il  fenomeno  economico dell'avviamento che ha carattere
 oggettivo e si risolve in un incremento di valore dell'immobile.
                         Considerato in diritto:
     1. - Le ordinanze riguardano  questioni  strettamente  connesse,  e
 pertanto  i  relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
 sentenza.
     2. - Va preliminarmente dato  atto  che  nell'ordinanza  di  questa
 Corte  in  data  7 luglio 1982 risultano, per mera svista, il nome e la
 sottoscrizione del giudice costituzionale professore Giovanni Conso; il
 provvedimento suddetto va di conseguenza corretto.
     3. - Va poi rilevato che le argomentazioni svolte nella motivazione
 dell'ordinanza del  Tribunale  di  Bassano  del  Grappa  risultano  ivi
 riferite  alla  pretesa  violazione  degli  artt.  3,  35  e 42 Cost. e
 consistono,  in   sostanza,   nell'affermazione   che   anche   per   i
 professionisti,  al  pari  degli altri esercenti attivita' industriali,
 commerciali  e  artigianali,  nelle quali vi e' contatto diretto con il
 pubblico degli utenti o dei consumatori,  avrebbe  normalmente  rilievo
 l'esercizio  dell'attivita'  in  un  determinato luogo per cui dovrebbe
 essere attribuito anche a costoro il diritto di prelazione in  caso  di
 alienazione dell'immobile.
     Mentre  la pertinenza della suddetta argomentazione e' evidente per
 quanto riguarda le pretese violazioni del principio di  eguaglianza,  e
 della  garanzia  del lavoro, rispettivamente sanciti dagli artt. 3 e 35
 Costituzione, nessun elemento viene indicato dal giudice  "a  quo"  per
 chiarire,  in  difetto  di  altre  ragioni, l'incidenza della ricordata
 motivazione circa la doglianza riferita all'art. 42 Cost.
     D'altra parte, mentre nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio sono
 espressamente richiamati  quali  parametri  di  raffronto  della  norma
 impugnata  gli artt. 3 e 35 Cost., non vi e' nessuna menzione dell'art.
 42.
     Tale norma deve pertanto ritenersi solo occasionalmente  richiamata
 nell'ordinanza  di  rinvio  e  la  questione sollevata dal Tribunale di
 Bassano  del  Grappa  deve  considerarsi  circoscritta   alla   pretesa
 violazione degli artt. 3 e 35 Cost.
     4. - Con l'ordinanza sopra citata questa Corte si e' pronunciata in
 ordine  alla  interpretazione dell'art. 73 della legge n. 392 del 1978,
 in relazione all'art. 41 della stessa legge, ritenendo, in  conformita'
 dell'opinione   prevalente,   che,   in  base  ad  una  interpretazione
 logico-sistematica, appare evidente il  richiamo  implicito,  nell'art.
 73,  della  disposizione  dell'art.  41,  secondo comma, che esclude il
 diritto di prelazione per i rapporti di locazione relativi ad  immobili
 destinati  all'esercizio  di  attivita'  professionale. Tale esclusione
 comprende percio' anche i contratti in corso al momento dell'entrata in
 vigore della legge n. 392 del 1978.
     L'anzidetta decisione comporta la dichiarazione di  non  fondatezza
 della  prima  questione  proposta dal Tribunale di Bassano del Grappa e
 dell'unica  questione   sollevata   dal   Tribunale   di   Lecce,   che
 presuppongono invece l'inapplicabilita' dell'art. 41, comma secondo, in
 quanto  non  espressamente  richiamato nell'art. 73 della stessa legge.
 Pertanto l'indagine va limitata alla seconda  questione  sollevata  dal
 Tribunale  di  Bassano  del  Grappa,  nei  limiti  sopra precisati, poi
 proposta sostanzialmente anche dal Tribunale  di  Salerno,  concernente
 l'assunta disparita' di trattamento nei confronti dei rapporti locativi
 riguardanti  immobili  destinati  a studio professionale per la dedotta
 irrazionalita' dell'esclusione di tali  rapporti  dal  beneficio  della
 prelazione e riscatto in caso di vendita dell'immobile.
     5.   -   Il   campo   di  indagine  e'  stato,  peraltro,  ampliato
 dall'ordinanza  di  questa  Corte  che,  ai  fini  della  verifica   di
 legittimita',  e  per  dare  completezza logica alla impostazione della
 problematica relativa,  ha  ritenuto  opportuno  di  estendere  l'esame
 all'intero  sistema  normativo  che  regola  il diritto di prelazione e
 riscatto nelle locazioni di immobili urbani) allo scopo  di  stabilire,
 attraverso  la  visione  globale  della  disciplina  legislativa, se il
 cennato beneficio  possa  o  meno  costituire,  per  il  modo  come  e'
 regolato,  un  ingiustificato  privilegio  a  favore delle categorie di
 conduttori ai quali e' accordato.
     6. - La questione sollevata con  l'ordinanza  di  questa  Corte  e'
 preliminare rispetto all'altra, in quanto nell'ipotesi di dichiarazione
 di  totale  illegittimita'  delle  norme che istituiscono il diritto di
 prelazione e riscatto per i rapporti di locazione riguardanti  immobili
 urbani, resterebbe assorbita la questione concernente la illegittimita'
 della  esclusione  dal beneficio dei conduttori di immobili destinati a
 studi professionali.
     Esaminata la questione, la Corte e' dell'avviso che il  dubbio  non
 sia  fondato. Il legislatore ha stabilito, per le locazioni di immobili
 urbani non destinati ad abitazione, un complesso  di  agevolazioni  che
 vanno  dalla  durata  del  rapporto  (art.  27) alla sublocazione, alla
 cessione e successione nel contratto (artt. 36 e 37). Nell'ambito delle
 categorie di conduttori degli immobili  anzidetti  ha  fatto  ulteriori
 distinzioni,   agevolando  rispetto  agli  altri  quelli  che  svolgano
 attivita' che comportino contatti diretti con il pubblico degli  utenti
 e  dei  consumatori ed ha attribuito ad essi, oltre alla indennita' per
 la perdita dell'avviamento ed al diritto di prelazione in caso di nuova
 locazione gia' previsti dalla legge n. 19 del 1963, anche il diritto di
 prelazione e riscatto in caso di  vendita  dell'immobile  locato.  Sono
 stati  espressamente  esclusi  dal  beneficio  i conduttori di immobili
 destinati all'esercizio di attivita'  professionali  e  quelli  la  cui
 attivita',  pur  caratterizzata  dal  rapporto  con  il  pubblico,  sia
 transitoria o svolta in locali interni a stazioni  ferroviarie,  porti,
 aeroporti e negli altri immobili indicati nell'art. 35 della legge.
     Scopo  delle  anzidette disposizioni e' la conservazione, anche nel
 pubblico interesse, delle imprese  considerate,  tutelate  mediante  il
 mantenimento della clientela, che costituisce una componente essenziale
 dell'avviamento commerciale.
     Tale intento del legislatore si desume chiaramente dalla esclusione
 di  quelle  attivita'  per  le quali non puo' parlarsi di avviamento in
 senso tecnico, cioe' come fenomeno che accede  all'impresa  esercitata,
 ma inerisce soprattutto all'ubicazione dell'immobile.
     E non e' contestabile che spetti alla discrezionale valutazione del
 legislatore  l'identificazione  di  quelle  situazioni  economiche o di
 mercato  che,  a   suo   giudizio,   consigliano   agevolazioni   anche
 nell'interesse della collettivita' (v. sent. 29/75).
     Ne'  puo'  dirsi  irragionevole la scelta legislativa in questione,
 sia  in  riferimento  alla  limitazione  del  beneficio  a  determinati
 conduttori,  sia  in  relazione  all'attribuzione  ad  essi del duplice
 beneficio dell'indennita' di avviamento e del diritto di prelazione.
     Sul primo punto e' sufficiente considerare che il legislatore,  per
 gli  immobili  destinati  ad  abitazione,  ha  ritenuto - e non importa
 indagare con quale efficacia - di risolvere  le  difficolta'  esistenti
 mediante  il meccanismo dell'equo canone; per gli immobili destinati ad
 uso  diverso  ha  ritenuto  meritevole  di  particolare  tutela  quelle
 aziende,  generalmente  di piccola o media dimensione, che nel contatto
 diretto "con il pubblico degli utenti e  dei  consumatori"  trovano  la
 fonte  e la ragione prevalenti del loro avviamento. La conservazione di
 esso costituisce l'oggetto specifico della tutela legislativa.
     Ne' puo' ritenersi valicato il limite della ragionevolezza  per  la
 attribuzione  di un duplice beneficio a tutela di uno stesso interesse.
 Invero l'indennita' per la perdita dell'avviamento  ed  il  diritto  di
 prelazione,  pur  se  collegati  dal fine comune, mirando entrambi alla
 tutela dell'avviamento, adempiono tuttavia a funzioni diverse.
     Va anzitutto ricordato che i due benefici non si sommano in quanto,
 in  caso  di  vendita  dell  'immobile,  opera  la  prelazione  ma  non
 l'indennita'  di avviamento, dovuta, per l'art. 34 della legge, in caso
 di cessazione del rapporto locativo per  cause  diverse  dalla  vendita
 dell 'immobile e non imputabili al conduttore.
     Inoltre,  l'indennita'  di  avviamento ha contenuto riparatorio del
 danno subito dal locatario per la perdita dell'avviamento  stesso,  del
 quale  potrebbe beneficiare il locatore subentrando al conduttore nella
 medesima attivita' o lucrando sulla locazione  dell'immobile  a  terzi,
 che  trarrebbero  vantaggio  dall'avviamento  dovuto  all'attivita' del
 precedente conduttore.
     Il diritto di  prelazione,  invece,  solo  mediatamente  tutela  il
 personale interesse del conduttore, essendo volto a soddisfare esigenze
 sociali, quale e' la conservazione delle aziende.
     Pur  se discutibile sul piano legislativo, non e' dunque arbitraria
 la attribuzione del diritto  di  prelazione  agli  operatori  economici
 considerati. L'eventuale estensione del beneficio ad altre categorie di
 conduttori  di immobili urbani e' compito esclusivo del legislatore, al
 quale spetta la valutazione delle esigenze  della  collettivita'  e  la
 identificazione dei settori meritevoli del suo particolare intervento.
     Recentemente,  del  resto,  con  la legge 22 aprile 1982 n. 168, il
 diritto di prelazione  e'  stato  attribuito  anche  ai  conduttori  di
 immobili  destinati  ad  abitazione  di  proprieta'  di  enti  pubblici
 previdenziali, di imprese di assicurazione o che  abbiano  per  oggetto
 l'acquisto, la gestione o l'alienazione di immobili.
     Cio' dimostra la tendenza del legislatore ad estendere il beneficio
 ad  altre  categorie  di  conduttori, ma in base a valutazioni e scelte
 discrezionali.
     7. - Le considerazioni innanzi esposte dimostrano altresi'  la  non
 fondatezza  del  dubbio  di legittimita' costituzionale, anche sotto il
 profilo considerato nelle ordinanze di rinvio dei giudici di merito.
     Non  e'  invero  rilevabile,  nelle  ipotesi  di   esclusione   del
 beneficio,  quell'elemento  che,  come  si  e' detto, il legislatore ha
 invece  voluto  tutelare,  cioe',  l'inerenza  diretta   all'ubicazione
 dell'immobile  dell'avviamento creato dal conduttore, giacche' trattasi
 di  attivita'  in  cui  ordinariamente  prevale  l'elemento  soggettivo
 indipendentemente dalla sede in cui viene esercitata (v. sent. 36/80).
     Non   puo'   quindi   riscontrarsi  nella  fattispecie  considerata
 omogeneita'  di  situazioni  tra  operatori  economici   ed   esercenti
 attivita' professionali.
     E  pertanto  infondata  la censura sollevata sotto il profilo della
 pretesa violazione dell'art. 3 Cost.
     8. - Egualmente infondata e' poi la censura  riferita  all'art.  35
 Cost.  Tale  precetto  costituzionale,  invero, che enuncia soltanto un
 generale  principio  di  garanzia  del  lavoro,  non  esclude  che   al
 legislatore   sia  riconosciuto  il  potere  di  attuare  una  distinta
 protezione delle svariate  forme  ed  applicazioni  del  lavoro  (sent.
 165/72),   ovviamente   nei   limiti   del   rispetto   di  criteri  di
 ragionevolezza che, per quanto si  e'  detto,  nella  specie  risultano
 osservati.