ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  204,
 secondo  comma  e  219,  comma  primo,  del codice penale, promosso con
 ordinanza emessa il 15 ottobre 1982 dalla Corte d'assise  d'appello  di
 Cagliari  nel  procedimento  penale  a carico di Russino Agostinangelo,
 iscritta al n. 859 del  registro  ordinanze  1982  e  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 1983;
     udito,  nella  camera  di  consiglio  del 25 maggio 1983 il Giudice
 relatore Alberto Malagugini.
                           Ritenuto in fatto:
     Nel  corso  di  un  procedimento  penale  a   carico   di   Russino
 Agostinangelo  -  condannato  in  primo  grado alla pena di tre anni di
 reclusione e venti giorni di arresto per i reati di tentato omicidio  e
 porto  abusivo  di coltello (con le attenuanti generiche, dell'avvenuto
 risarcimento  del  danno  e del vizio parziale di mente) e assoggettato
 percio' al ricovero in una casa di cura e di custodia per un tempo  non
 inferiore  ad  un  anno  - la Corte d assise d'appello di Cagliari, con
 ordinanza del 15 ottobre  1982,  sollevava  questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  204,  secondo  comma,  e 219 primo comma,
 codice penale, assumendone il  contrasto  con  l'art.  3,  primo  comma
 Cost..
     Premesso  che l'art. 204, secondo comma, statuisce, rispetto a casi
 espressamente determinati, una presunzione  assoluta  di  pericolosita'
 sociale  ai  fini  dell'applicazione  delle  misure di sicurezza, e che
 l'art. 219, primo comma, nel prevedere uno di tali casi, stabilisce che
 il condannato per delitto non colposo a una pena diminuita per  cagione
 di  infermita' psichica e' senza altro ricoverato in una casa di cura e
 di custodia per un tempo non inferiore ad un anno  quando  (come  nella
 specie)  la  pena stabilita dalla legge non e' inferiore nel minimo a 5
 anni di reclusione, la Corte osservava che tale presunzione assoluta di
 pericolosita' sociale, riferita al momento del fatto, si  basa  su  una
 analoga  presunzione  assoluta  di  immutabilita',  quanto  a natura ed
 intensita', dell'infermita' psichica.
     Ad avviso della Corte rimettente, quest'ultima presunzione  non  ha
 alcun  fondamento logico e scientifico, anche alla stregua della comune
 esperienza, ed e' percio' priva di ogni base razionale; e d'altro  lato
 comporta  l'applicazione  del  ricovero  in  casa di cura e di custodia
 tanto a chi sia tuttora seminfermo  di  mente  quanto  a  chi  sia  nel
 frattempo guarito. Di qui il contrasto delle norme impugnate con l'art.
 3 Cost., in quanto non subordinano l'applicazione della predetta misura
 di  sicurezza  al  previo  accertamento  da  parte  del  giudice  della
 persistente pericolosita' sociale derivante dalla infermita' medesima.
     In punto di rilevanza, la  Corte  osservava  che  la  pericolosita'
 sociale   del   prevenuto   era   stata  esclusa  in  sede  di  perizia
 psichiatrica.
     L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 20 aprile 1983.
     Nel giudizio cosi' instaurato  non  vi  e'  stata  costituzione  di
 parti.
                         Considerato in diritto:
     1.  -  Con  l'ordinanza  indicata  in  epigrafe  la  Corte d'Assise
 d'Appello di Cagliari dubita, in riferimento all'art. 3,  primo  comma,
 Cost., della legittimita' costituzionale degli artt. 204, secondo comma
 e  219,  primo  comma,  del  codice  penale,  nella  parte  in  cui non
 subordinano il provvedimento di ricovero in  una  casa  di  cura  e  di
 custodia  dell'imputato, condannato per delitto non colposo ad una pena
 diminuita per cagione d'infermita' psichica, al previo accertamento  da
 parte  del  giudice  della  persistente pericolosita' sociale derivante
 dall'infermita' medesima al tempo  dell'applicazione  della  misura  di
 sicurezza.
     In particolare, il giudice a quo assume che la presunzione assoluta
 di pericolosita' sociale posta dalle suddette norme sarebbe arbitraria,
 in   quanto   fondata   su  un'altra  presunzione  -  di  immutabilita'
 dell'infermita' psichica - priva di base logica e scientifica e percio'
 tale da condurre - irragionevolmente - ad applicare la misura  suddetta
 sia a chi e' tuttora seminfermo di mente, sia a chi seminfermo piu' non
 e'.
     2. - La questione e' fondata.
     Dopo  l'emanazione  dell'ordinanza di rimessione, questa Corte, con
 la  sentenza  n.  139   del   1982,   ha,   tra   l'altro,   dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  del  medesimo art. 204 secondo comma,
 nonche' degli artt. 222, primo comma e  205  secondo  comma  n.  2  del
 codice  penale  "nella parte in cui non subordinano il provvedimento di
 ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato  prosciolto
 per  infermita'  psichica  al  previo accertamento da parte del giudice
 della cognizione o della  esecuzione  della  persistente  pericolosita'
 sociale  derivante dalla infermita' medesima al tempo dell'applicazione
 della misura".
     A tale decisione  la  Corte  e'  pervenuta  considerando  priva  di
 ragionevolezza  la  presunzione  assoluta  di  persistenza - al momento
 dell'applicazione della predetta misura di sicurezza - della infermita'
 psichica accertata rispetto all'epoca del fatto.  Una  presunzione  del
 genere,  implicita nella disposizione di cui all'art. 222, primo comma,
 del codice penale - che cioe' l'infermita' psichica  non  possa  subire
 mutamenti significativi dal momento del delitto a quello del giudizio -
 non   poggia,   infatti,   su   dati   di  esperienza  suscettibili  di
 generalizzazione, ma anzi costituisce un'inversione totale della logica
 del giudizio scientifico.
     Le medesime ragioni, allora  riferite  alla  totale  infermita'  di
 mente,  valgono  anche,  all'evidenza,  per  la presunzione assoluta di
 pericolosita' sociale sancita - a specificazione di quella posta in via
 generale dall'art. 204 secondo comma del codice penale - dall'art. 219,
 primo comma,  stesso  codice.    La  disposizione  in  esame,  infatti,
 sottende  anch'essa  l'ulteriore presunzione di persistenza, al momento
 dell'applicazione della misura di sicurezza della casa  di  cura  e  di
 custodia, della condizione di seminfermita' psichica accertata rispetto
 all'epoca  del  fatto;  condizione che ben puo', viceversa, aver subito
 nel frattempo una positiva evoluzione fino alla completa guarigione.
     La presunzione di cui all'art. 219, primo comma del  codice  penale
 risulta,  anzi,  ancor  piu'  irragionevole  per  un  duplice ordine di
 considerazioni.
     Da un lato, la  possibilita'  che,  in  genere,  si  verifichi  una
 positiva  evoluzione  e' maggiore che non nei casi di totale infermita'
 psichica, data la minore intensita' e,  talvolta,  la  diversa  e  meno
 grave  natura delle affezioni psicopatologiche che danno luogo al vizio
 parziale di mente.
     Dall'altro lato, mentre in caso di totale  infermita'  psichica  la
 vicinanza  temporale  tra  il  giudizio e l'esecuzione della misura e',
 nell'ipotesi normale, assicurata  dalla  immediata  esecutivita'  della
 sentenza  di  proscioglimento  per  inimputabilita', nel caso di specie
 l'applicazione della misura consegue ad  una  condanna  (definitiva)  a
 pena  diminuita;  dopo l'eventuale espletamento, quindi, dei vari gradi
 di  giurisdizione,  e,  normalmente,  dopo,  e  non  prima,  la  stessa
 espiazione   della   pena   (art.   220   codice  penale).  Tutto  cio'
 evidentemente comporta, o  puo'  comportare,  un'ulteriore  dilatazione
 dell'intervallo temporale tra il momento cui e' riferito l'accertamento
 della  seminfermita' psichica e quello in cui viene applicata la misura
 di sicurezza, la quale e', per definizione,  finalizzata  (anche)  alla
 cura.
     3.  -  Ai  sensi  dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
 dichiarazione d'illegittimita'  costituzionale  delle  disposizioni  di
 legge  denunziate  (artt.  204,  secondo comma, e 219, primo comma, del
 codice penale) va estesa al secondo comma del  medesimo  art.  219  del
 codice penale, che prevede una fattispecie in tutto analoga a quella di
 cui  al  primo  comma,  e dalla quale differisce solo per aspetti (pena
 edittale prevista per il delitto commesso e durata minima della  misura
 di  sicurezza)  privi  di  rilievo rispetto al profilo d'illegittimita'
 costituzionale dianzi illustrato.