ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 204, secondo comma e 219, comma primo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1982 dalla Corte d'assise d'appello di Cagliari nel procedimento penale a carico di Russino Agostinangelo, iscritta al n. 859 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 1983; udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Alberto Malagugini. Ritenuto in fatto: Nel corso di un procedimento penale a carico di Russino Agostinangelo - condannato in primo grado alla pena di tre anni di reclusione e venti giorni di arresto per i reati di tentato omicidio e porto abusivo di coltello (con le attenuanti generiche, dell'avvenuto risarcimento del danno e del vizio parziale di mente) e assoggettato percio' al ricovero in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore ad un anno - la Corte d assise d'appello di Cagliari, con ordinanza del 15 ottobre 1982, sollevava questione di legittimita' costituzionale degli artt. 204, secondo comma, e 219 primo comma, codice penale, assumendone il contrasto con l'art. 3, primo comma Cost.. Premesso che l'art. 204, secondo comma, statuisce, rispetto a casi espressamente determinati, una presunzione assoluta di pericolosita' sociale ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza, e che l'art. 219, primo comma, nel prevedere uno di tali casi, stabilisce che il condannato per delitto non colposo a una pena diminuita per cagione di infermita' psichica e' senza altro ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore ad un anno quando (come nella specie) la pena stabilita dalla legge non e' inferiore nel minimo a 5 anni di reclusione, la Corte osservava che tale presunzione assoluta di pericolosita' sociale, riferita al momento del fatto, si basa su una analoga presunzione assoluta di immutabilita', quanto a natura ed intensita', dell'infermita' psichica. Ad avviso della Corte rimettente, quest'ultima presunzione non ha alcun fondamento logico e scientifico, anche alla stregua della comune esperienza, ed e' percio' priva di ogni base razionale; e d'altro lato comporta l'applicazione del ricovero in casa di cura e di custodia tanto a chi sia tuttora seminfermo di mente quanto a chi sia nel frattempo guarito. Di qui il contrasto delle norme impugnate con l'art. 3 Cost., in quanto non subordinano l'applicazione della predetta misura di sicurezza al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosita' sociale derivante dalla infermita' medesima. In punto di rilevanza, la Corte osservava che la pericolosita' sociale del prevenuto era stata esclusa in sede di perizia psichiatrica. L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 20 aprile 1983. Nel giudizio cosi' instaurato non vi e' stata costituzione di parti. Considerato in diritto: 1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'Assise d'Appello di Cagliari dubita, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., della legittimita' costituzionale degli artt. 204, secondo comma e 219, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato, condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione d'infermita' psichica, al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosita' sociale derivante dall'infermita' medesima al tempo dell'applicazione della misura di sicurezza. In particolare, il giudice a quo assume che la presunzione assoluta di pericolosita' sociale posta dalle suddette norme sarebbe arbitraria, in quanto fondata su un'altra presunzione - di immutabilita' dell'infermita' psichica - priva di base logica e scientifica e percio' tale da condurre - irragionevolmente - ad applicare la misura suddetta sia a chi e' tuttora seminfermo di mente, sia a chi seminfermo piu' non e'. 2. - La questione e' fondata. Dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 139 del 1982, ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimita' costituzionale del medesimo art. 204 secondo comma, nonche' degli artt. 222, primo comma e 205 secondo comma n. 2 del codice penale "nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermita' psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosita' sociale derivante dalla infermita' medesima al tempo dell'applicazione della misura". A tale decisione la Corte e' pervenuta considerando priva di ragionevolezza la presunzione assoluta di persistenza - al momento dell'applicazione della predetta misura di sicurezza - della infermita' psichica accertata rispetto all'epoca del fatto. Una presunzione del genere, implicita nella disposizione di cui all'art. 222, primo comma, del codice penale - che cioe' l'infermita' psichica non possa subire mutamenti significativi dal momento del delitto a quello del giudizio - non poggia, infatti, su dati di esperienza suscettibili di generalizzazione, ma anzi costituisce un'inversione totale della logica del giudizio scientifico. Le medesime ragioni, allora riferite alla totale infermita' di mente, valgono anche, all'evidenza, per la presunzione assoluta di pericolosita' sociale sancita - a specificazione di quella posta in via generale dall'art. 204 secondo comma del codice penale - dall'art. 219, primo comma, stesso codice. La disposizione in esame, infatti, sottende anch'essa l'ulteriore presunzione di persistenza, al momento dell'applicazione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia, della condizione di seminfermita' psichica accertata rispetto all'epoca del fatto; condizione che ben puo', viceversa, aver subito nel frattempo una positiva evoluzione fino alla completa guarigione. La presunzione di cui all'art. 219, primo comma del codice penale risulta, anzi, ancor piu' irragionevole per un duplice ordine di considerazioni. Da un lato, la possibilita' che, in genere, si verifichi una positiva evoluzione e' maggiore che non nei casi di totale infermita' psichica, data la minore intensita' e, talvolta, la diversa e meno grave natura delle affezioni psicopatologiche che danno luogo al vizio parziale di mente. Dall'altro lato, mentre in caso di totale infermita' psichica la vicinanza temporale tra il giudizio e l'esecuzione della misura e', nell'ipotesi normale, assicurata dalla immediata esecutivita' della sentenza di proscioglimento per inimputabilita', nel caso di specie l'applicazione della misura consegue ad una condanna (definitiva) a pena diminuita; dopo l'eventuale espletamento, quindi, dei vari gradi di giurisdizione, e, normalmente, dopo, e non prima, la stessa espiazione della pena (art. 220 codice penale). Tutto cio' evidentemente comporta, o puo' comportare, un'ulteriore dilatazione dell'intervallo temporale tra il momento cui e' riferito l'accertamento della seminfermita' psichica e quello in cui viene applicata la misura di sicurezza, la quale e', per definizione, finalizzata (anche) alla cura. 3. - Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale delle disposizioni di legge denunziate (artt. 204, secondo comma, e 219, primo comma, del codice penale) va estesa al secondo comma del medesimo art. 219 del codice penale, che prevede una fattispecie in tutto analoga a quella di cui al primo comma, e dalla quale differisce solo per aspetti (pena edittale prevista per il delitto commesso e durata minima della misura di sicurezza) privi di rilievo rispetto al profilo d'illegittimita' costituzionale dianzi illustrato.