ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel  giudizio  di legittimita' costituzionale della legge approvata
 il 6 maggio  1976  e  riapprovata  il  30  giugno  1976  dal  Consiglio
 regionale  della  Lombardia  avente  per oggetto "Interventi urgenti in
 favore della  zootecnia",  promosso  con  ricorso  del  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  notificato  il 19 luglio 1976, depositato in
 cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 31 del registro  ricorsi
 1976.
     Udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1985 il Giudice relatore
 Aldo Corasaniti;
     udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.
                           Ritenuto in fatto:
     Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha impugnato, in via
 principale, in riferimento agli artt.  117 e 128 Cost., la legge  della
 Regione   Lombardia,  approvata  il  6  maggio  1976  e  riapprovata  a
 maggioranza assoluta e senza modifiche, a seguito di  rinvio  da  parte
 del  Governo,  il 30 giugno 1976, recante "Interventi urgenti in favore
 della  zootecnia",  che,  all'art.  4,  lett.  b),  prevede,   per   il
 potenziamento  degli  allevamenti nelle zone montane, la concessione di
 premi per l'allevamento di vacche da latte, per l'esercizio 1976.
     A sostegno dell'impugnazione sono dedotti i seguenti  motivi,  gia'
 enunciati in sede di rinvio:
     a) contrasto con gli obblighi internazionali derivanti dal trattato
 di Roma, determinato dalla violazione del Regolamento CEE n. 620 del 19
 marzo  1976,  che  dispone,  per  la  campagna  di  commercializzazione
 1976/77, la proroga del regime di prezzi previsto dal  regolamento  CEE
 n.  464 del 27 febbraio 1975 - il quale consentiva, in sostituzione del
 premio   alla   macellazione   di  bovini  adulti,  il  premio  per  il
 mantenimento delle vacche o per la nascita dei  vitelli,  in  relazione
 alla campagna 1975/76 (artt. 4, 5 e 6) - limitatamente al premio per la
 nascita dei vitelli;
     b)  omessa  comunicazione  preventiva  del  disegno  di  legge alla
 Commissione CEE, ai sensi dell'art. 93 del Trattato di Roma.
     Il  Consiglio regionale, nel riapprovare la legge, aveva contestato
 la violazione della  normativa  comunitaria  richiamando  la  direttiva
 comunitaria  n.   68 del 28 aprile 1975, la quale consente, per le zone
 montane, l'erogazione di un'indennita'  compensativa,  riferibile  alle
 vacche da latte; aveva inoltre rilevato che la comunicazione ex art. 93
 era  stata  effettuata,  tramite  il  Ministero  degli esteri, con nota
 076/9287 del 26 maggio 1976.
     Il ricorso e' stato notificato al presidente della Giunta regionale
 in data 19 luglio 1976 (la comunicazione di  riapprovazione  e'  del  5
 luglio 1976) e depositato il 24 luglio 1976 nella cancelleria di questa
 Corte costituzionale.
     Non si e' costituita la Regione Lombardia.
                         Considerato in diritto:
     1.  -  Con atto notificato il 19 luglio 1976 e depositato presso la
 Cancelleria di  questa  Corte  il  24  luglio  1976  il  Governo  della
 Repubblica  ha impugnato, in riferimento agli artt. 117 e 128 Cost., la
 legge regionale n. 25  del  1976,  concernente  "Interventi  urgenti  a
 favore  della  zootecnia",  approvata  una  prima  volta  dal Consiglio
 regionale il 6 maggio 1976, rinviata dal  Commissario  del  Governo,  e
 nuovamente approvata dal Consiglio regionale, malgrado il rinvio, il 30
 giugno 1976.
     A sostegno ha dedotto - oltre alla mancata comunicazione preventiva
 del  disegno  di legge alla Commissione CEE ai sensi dell'art. 93, par.
 3,  del  trattato  istitutivo  della  CEE  (rilievo  cui  il  Consiglio
 regionale,  in  sede  di  rinvio,  aveva  opposto  di avere eseguito la
 comunicazione il 26 maggio 1976, e quindi in data successiva  a  quella
 della  prima  approvazione  del  disegno di legge, avvenuta il 6 maggio
 1976) - l'inosservanza, da parte del legislatore  regionale,  nell'art.
 4,   lett.   b),   della  legge  impugnata  (concessivo  di  premi  per
 l'allevamento di vacche da latte per l'annata 1976-77), del Regolamento
 CEE n. 620 del 19 marzo 1976 (autorizzativo di premi  soltanto  per  la
 nascita di vitelli).
     2.  -  Successivamente  la  Regione  Lombardia  ha emanato la legge
 regionale 30 agosto 1976, n. 37 (approvata dal Consiglio  regionale  il
 27  luglio  1976  e  vistata  dal  Commissario del Governo il 27 maggio
 1976), anche essa  concernente  "Interventi  urgenti  in  favore  della
 zootecnia".
     Con  tale  nuova  legge  e'  stato  disposto  sullo  stesso oggetto
 prevedendosi una serie di benefici e di contributi per fini analoghi  a
 quelli  perseguiti  dalla  legge  impugnata  e  per le stesse somme: in
 particolare, all'art. 4, la concessione di contributi a Comuni  singoli
 o  associati per i miglioramenti fondiari afferenti i pascoli montani e
 la concessione di  indennita'  compensative  ad  allevatori  singoli  o
 associati  per  l'allevamento  di vacche da latte (con riferimento alla
 direttiva CEE n. 75/268), per la somma complessiva di L. 2  miliardi  e
 150  milioni.    Ed  e'  stato  provveduto  al  relativo onere mediante
 l'impiego della stessa fonte di finanziamento gia'  contemplata  per  i
 propri  fini  dalla  legge  impugnata - cioe' dei fondi assegnati dallo
 Stato ai sensi  dell'art.    10  del  d.l.  13  agosto  1975,  n.  377,
 convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 (cfr. art. 8 della legge
 regionale  30  agosto  1976,  n.  37  e  art.  8  della legge regionale
 impugnata) - e della  relativa  disponibilita'  finanziaria  nella  sua
 interezza  (cfr.  la  variazione  arrecata  allo  stato  di  previsione
 dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1976, ad  opera  di
 entrambe  le  disposizioni dianzi richiamate, per la stessa somma di L.
 13.077.921.000,  e  le  corrispondenti  variazioni  arrecate, sempre ad
 opera di entrambe le disposizioni, allo stato di previsione della spesa
 del detto bilancio).
     3. - Il fatto che la  legge  regionale  successiva  abbia  disposto
 sullo  stesso  oggetto analogamente alla legge impugnata senza essere a
 sua  volta  denunciata,  e  comunque  il  fatto  che  la  detta   legge
 successiva,  non  denunciata,  abbia  disposto interamente dei mezzi di
 finanziamento gia' previsti  per  l'attuazione  della  legge  impugnata
 (rendendo  in  tal  modo impossibile tale attuazione), importa che deve
 dichiararsi cessata la materia del contendere.