ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 517 del codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9  luglio  1981
 dal  Tribunale di Bassano del Grappa, iscritta al n. 758 del registro
 ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 68 dell'anno 1982;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che,  con  sentenza  del  26 ottobre 1979, il Pretore di
 Bassano del Grappa assolveva Stocco Giampietro dal delitto di lesioni
 colpose  perche'  il  fatto  non  costituisce  reato e dichiarava non
 doversi procedere per lo stesso  delitto  nei  confronti  di  Ussaggi
 Stefania per concessione del perdono giudiziale;
      che  avverso  tale  decisione  proponeva appello al Tribunale la
 Ussaggi, chiedendo, fra l'altro, che venisse riconosciuto il concorso
 di colpa dello Stocco;
      che  il  Tribunale  di  Bassano  del Grappa, con ordinanza del 9
 luglio  1981,  ha  denunciato,  in  riferimento  all'art.  24   della
 Costituzione,  l'illegittimita' dell'art. 517 del codice di procedura
 penale,  laddove,  secondo  la   "costante   interpretazione"   della
 giurisprudenza, "non prevede la citazione del coimputato dello stesso
 reato, perche' assolto in primo grado, nel  caso  in  cui,  in  danno
 dello stesso, venga sollecitato dal coimputato appellante statuizione
 di  colpa  concorrente,  in  contrasto  con   la   pronuncia   penale
 assolutoria di primo grado";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
 rimessione, la Corte, con sentenza n. 222  del  1983,  ha  dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 9 del regio decreto-legge
 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27  maggio  1935,  n.
 835,  nella parte in cui sottrae "alla competenza del tribunale per i
 minorenni tutti i procedimenti penali a carico di  minori  coimputati
 con maggiorenni per concorso nello stesso reato";
      che,  per  i  procedimenti  in  cui  un  minore  sia  gia' stato
 giudicato in primo grado dal giudice ordinario, si pone  il  problema
 dell'individuazione  del  giudice  chiamato  a  decidere  in  sede di
 appello sulla responsabilita' del coimputato minorenne.
      che,   quindi,   spetta  al  Tribunale  di  Bassano  del  Grappa
 verificare, alla stregua dell'indicata decisione della Corte,  se  la
 questione sollevata sia tuttora rilevante;