ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni (Istituzione e funzionamento per il Tribunale per i minorenni) promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1982 dal Tribunale per i minorenni di Roma, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli; Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 dicembre 1982 (comunicata il 24 e notificata il 26 gennaio 1983; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 13 luglio 1983 e iscritta al n. 137 R.O. 1983) sul ricorso proposto da Sparagna Maria Carmina nell'interesse del minore suo figlio Sparagna Massimiliano, il Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato d'ufficio e giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 25 co. 1 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modifiche nei limiti in cui non prevede la necessita' di un precedente esercizio delle funzioni nei tribunali minorili da parte dei giudici delle sezioni per i minorenni delle corti d'appello, e nei limiti in cui non conferisce alle Sezioni stesse struttura e organizzazione in armonia con quanto avvenuto successivamente per i giudizi minorili di primo grado; che avanti la Corte non si e' costituita la parte del procedimento di merito; ha invece spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura Generale dello Stato con atto depositato il 3 luglio 1983 con il quale ha argomentato e concluso per l'infondatezza della questione nell'ipotesi che la si ritenga ammissibile; Nell'adunanza del 14 ottobre 1987 in Camera di Consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione; Considerato - in disparte i dubbi sulla rilevanza della questione sollevati dall'Avvocatura erariale - che non rientra nelle funzioni di questa Corte, ma nel magistero del Parlamento risolvere la prospettata questione che attiene ad un'eventuale riorganizzazione degli uffici della giustizia minorile e che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;