ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 5 r.d.-l. 20
 luglio 1934,  n.  1404  e  successive  modificazioni  (Istituzione  e
 funzionamento   per  il  Tribunale  per  i  minorenni)  promosso  con
 ordinanza emessa il 21 dicembre 1982 dal Tribunale per i minorenni di
 Roma,  iscritta  al  n.  137 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
 relatore Virgilio Andrioli;
    Ritenuto  che con ordinanza emessa il 21 dicembre 1982 (comunicata
 il 24 e notificata il 26  gennaio  1983;  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  n.  191 del 13 luglio 1983 e iscritta al n. 137 R.O. 1983)
 sul ricorso proposto da Sparagna  Maria  Carmina  nell'interesse  del
 minore suo figlio Sparagna Massimiliano, il Tribunale per i minorenni
 di  Roma  ha  sollevato  d'ufficio  e  giudicato  rilevante   e,   in
 riferimento  agli  artt.  3  e  25  co.  1› Cost., non manifestamente
 infondata la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  5
 r.d.-l.  20 luglio 1934, n. 1404 e successive modifiche nei limiti in
 cui non prevede  la  necessita'  di  un  precedente  esercizio  delle
 funzioni  nei  tribunali  minorili da parte dei giudici delle sezioni
 per i minorenni delle corti  d'appello,  e  nei  limiti  in  cui  non
 conferisce  alle Sezioni stesse struttura e organizzazione in armonia
 con quanto avvenuto successivamente per i giudizi minorili  di  primo
 grado;
      che   avanti  la  Corte  non  si  e'  costituita  la  parte  del
 procedimento  di  merito;  ha  invece  spiegato  intervento  per   il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri l'Avvocatura Generale dello
 Stato  con  atto  depositato  il  3  luglio  1983  con  il  quale  ha
 argomentato   e   concluso   per   l'infondatezza   della   questione
 nell'ipotesi che la si ritenga ammissibile;
    Nell'adunanza  del  14  ottobre  1987  in  Camera  di Consiglio il
 giudice Andrioli ha svolto la relazione;
    Considerato  - in disparte i dubbi sulla rilevanza della questione
 sollevati dall'Avvocatura erariale - che non rientra  nelle  funzioni
 di  questa  Corte,  ma  nel  magistero  del  Parlamento  risolvere la
 prospettata questione che attiene  ad  un'eventuale  riorganizzazione
 degli  uffici  della giustizia minorile e che, pertanto, la questione
 va dichiarata manifestamente inammissibile;