ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. unico della
 legge  2  aprile  1958,  n.  322  ("Ricongiunzione  delle   posizioni
 previdenziali   ai   fini   dell'accertamento  del  diritto  e  della
 determinazione del  trattamento  di  previdenza  e  di  quiescenza"),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  18 novembre 1981 dalla Corte di
 cassazione sul ricorso proposto  dall'I.N.P.S.  contro  Saba  Alberto
 Mario,  iscritta  al  n. 917 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 142 dell'anno 1983;
    Visti  gli  atti  di  costituzione dell'I.N.P.S. e di Saba Alberto
 Mario;
    Udito  nell'Udienza  Pubblica  del  10  novembre  1987  il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Uditi  gli  avv.ti  Luigi Concas per Saba Alberto Mario e Giuseppe
 Pansarella per l'I.N.P.S.
                           Ritenuto in fatto
    L'avv.  Alberto Mario Saba, aveva esercitato la libera professione
 forense dal 1946 al 1971 e  come  tale  era  stato  obbligatoriamente
 iscritto,  ai  sensi  della  legge  8  gennaio 1952, n. 6, alla Cassa
 Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Avvocati e  Procuratori,  a
 favore   della   quale   aveva  curato  il  versamento  dei  relativi
 contributi.
    Nell'ottobre  del  1971  il  predetto professionista, assunto alle
 dipendenze di un ente di diritto pubblico (Banco di Sardegna) con  le
 mansioni  di  addetto  all'ufficio legale, ai sensi dell'art. 3 della
 legge 27 novembre 1933, n.  1578,  era  stato  regolarmente  iscritto
 presso  l'I.N.P.S.  nell'ambito  della posizione assicurativa I.V.S.;
 successivamente, ai sensi dell'art. 32 della citata legge  n.  6  del
 1952,  aveva  chiesto  alla competente sede I.N.P.S. l'applicazione a
 suo favore della legge 2 aprile 1958, n. 322, la quale stabilisce, in
 unico  articolo,  che  "in  favore  dei  lavoratori  iscritti a forme
 obbligatorie  di  previdenza  sostitutive  della  assicurazione   per
 l'invalidita',  la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di
 previdenza  che  abbiano  dato   titolo   all'esclusione   da   detta
 assicurazione,  dev'essere  provveduto,  quando  viene  a  cessare il
 rapporto di lavoro che va dato luogo alla  iscrizione  alle  suddette
 forme  o  trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla
 costituzione, per il  corrispondente  periodo  di  iscrizione,  della
 posizione    assicurativa    nell'assicurazione    obbligatoria   per
 l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, mediante  versamento  dei
 contributi    determinati    secondo    le   norme   della   predetta
 assicurazione".
    Avendo   la  sede  dell'I.N.P.S.  dichiarato  inaccoglibile  detta
 domanda sul presupposto che la legge n. 322 del 1958 dovrebbe trovare
 esclusiva  applicazione a favore dei lavoratori subordinati, iscritti
 a forme obbligatorie  di  previdenza  sostitutive  dell'assicurazione
 I.V.S.  o  ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo
 all'esclusione di detta assicurazione, l'interessato propose  ricorso
 al Comitato Esecutivo dell'I.N.P.S., senza alcun esito nei termini di
 rito.
 Pertanto,  convenne  in  giudizio  l'I.N.P.S. davanti al Tribunale di
 Sassari, dolendosi di tale interpretazione  restrittiva  della  norma
 suindicata  e  chiedendo  che,  per  essere  la  sua situazione quale
 iscritto alla Cassa di previdenza avvocati, analoga a quella prevista
 letteralmente  dalla  legge,  venisse  riconosciuto  il suo diritto a
 ricongiungere  il  periodo  assicurativo  riferentesi  a  detta   sua
 iscrizione con quello decorrente dal momento in cui, quale dipendente
 del Banco di  Sardegna,  era  stato  iscritto  presso  l'I.N.P.S.;  e
 sollevando,  in  subordine,  eccezione  di  incostituzionalita' della
 legge 2 aprile 1958, n. 322, per contrasto con gli artt. 3, 4,  35  e
 38 Cost.
    Intervenuto  il  mutamento  di rito ex lege n. 533 del 1973, venne
 investito il giudice unico del lavoro  che  con  sentenza  del  23-30
 giugno   1975,   nel   respingere   la   domanda  nell'assunto  della
 inapplicabilita' - nella specie  -  della  legge  n.  322  del  1958,
 difettando  il  presupposto  della  preesistenza  di  un  rapporto di
 lavoro, dichiaro', altresi', manifestamente infondate le questioni di
 legittimita' costituzionale proposte dall'attore.
    In  sede  di appello, la Corte di Cagliari con sent. 4 giugno 1977
 accolse la  domanda  dell'appellante,  affermando  che  anche  per  i
 lavoratori  autonomi  esercenti  una professione intellettuale, e non
 solo a favore dei lavoratori dipendenti, deve  ritenersi  ammessa  la
 costituzione   di   una   posizione  assicurativa  nell'assicurazione
 obbligatoria I.V.S. ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.
    Contro  tale  decisione l'I.N.P.S. propose ricorso per Cassazione,
 deducendo che la citata l. n. 322/1958 e' legge  speciale  in  quanto
 dispone  in  materia  di assicurazione obbligatoria e, nell'ambito di
 questa, costituisce eccezione ai principi generali, per  cui  non  e'
 suscettibile di applicazione analogica.
    La   Corte  di  cassazione  ha  percio'  sollevato,  questione  di
 legittimita' costituzionale del citato art. unico della legge n.  322
 del  1958  con esclusivo riferimento all'art. 38, secondo comma Cost.
 Nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo ritiene che, stante  la
 terminologia usata ("lavoratori iscritti") e l'inciso "quando viene a
 cessare il rapporto di lavoro", essa  deve  essere  interpretata  nel
 senso  che  i  destinatari  della  stessa  possono  essere soltanto i
 lavoratori subordinati, e  non  anche  i  lavoratori  autonomi,  onde
 l'impossibilita'  di  fare  ricorso  ad  una  interpretazione di tipo
 "evolutivo" della norma in questione, stante il  carattere  di  legge
 speciale di quest'ultima e il disposto dell'art. 14 delle preleggi.
    Nell'ordinanza  di  rinvio  si ritiene pero' che la norma in esame
 realizzi  "una  sproporzione  di   trattamento   tra   i   lavoratori
 subordinati  e quelli autonomi in genere e i liberi professionisti in
 particolare".
    Questi  ultimi,  infatti,  in  quanto  tali sono obbligatoriamente
 iscritti   alle   rispettive   "Casse"   professionali   ed   esclusi
 dall'assicurazione   IVS   gestita  dall'I.N.P.S.;  ma  nel  caso  di
 passaggio dall'attivita' libero-professionale a  quella  subordinata,
 non possono giammai ricongiungere i vari periodi contributivi, con la
 conseguenza che, se in nessuno dei suddetti periodi abbiano raggiunto
 il  minimo  contributivo, essi non potranno godere di alcuna forma di
 pensione; e cio' sebbene risulti dai  lavori  preparatori  che  nelle
 intenzioni  del  proponente la L. n. 322 del 1958 vi era anche quella
 di evitare che un lavoratore, il quale avesse lavorato per  tutta  la
 vita  in  successive attivita' protette da trattamenti di previdenza,
 finisse per trovarsi senza diritto ad una pensione in conseguenza del
 fatto  di  essere  stato  iscritto  per un periodo insufficiente allo
 scopo in ciascuno dei trattamenti medesimi.
    D'altra  parte  -  osserva  la  Cassazione  - l'art. 38, II comma,
 Cost., sancisce il diritto di tutti i lavoratori, e non  soltanto  di
 quelli  subordinati,  di  vedere previsti e assicurati i mezzi per le
 loro esigenze di vita anche in caso di invalidita'  e  vecchiaia:  da
 qui  il dubbio di incostituzionalita' della norma de qua, nella parte
 in cui esclude che il ricongiungimento delle posizioni  previdenziali
 possa aver luogo a favore dei lavoratori autonomi.
    Si  sono costituiti in giudizio le parti avv. Alberto Mario Saba e
 l'Istituto Nazionale per la Previdenza  Sociale  presentando  scritti
 difensivi.
    In  particolare l'Avv. Saba nella memoria depositata in previsione
 dell'udienza di trattazione ha approfondito tutti gli  aspetti  della
 questione ribadendone la fondatezza.
    A  tale  memoria e' stata allegata una attestazione rilasciata dal
 Banco di Sardegna in data 20 ottobre 1987, dalla  quale  risultano  i
 contributi  versati  relativamente alla posizione assicurativa presso
 l'I.N.P.S. dal 18 ottobre 1971 al 31 dicembre 1986, e  cioe'  per  un
 periodo  di oltre 15 anni, riferita al rapporto di lavoro subordinato
 dell'avv. Saba con il predetto Istituto di credito.
    Nell'Udienza  del  10  novembre  1987 l'Avv. A.M. Saba ha ribadito
 oralmente le proprie ragioni mentre  il  difensore  dell'I.N.P.S.  ha
 prodotto,  dichiarando  di  farlo  a  fini  di giustizia, copia della
 decisione  n.  124   del   12   dicembre   1984   della   Commissione
 Amministrativa  delle  Comunita' Europee per la Sicurezza Sociale dei
 Lavoratori  Migranti,  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale   delle
 Comunita' europee n. 180/5 del 18 luglio 1985.
                         Considerato in diritto
    1.   -  E'  sottoposta  all'esame  della  Corte  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 2  aprile
 1958  n.  322  ("Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini
 dell'accertamento del diritto e della determinazione del  trattamento
 di  previdenza e di quiescenza"), in riferimento all'art. 38, secondo
 comma, Cost., nella parte in cui esclude per i liberi  professionisti
 iscritti,  o gia' iscritti alle relative "Casse", il ricongiungimento
 del  periodo  assicurativo  maturato  presso  di  esse   con   quello
 antecedentemente   o   successivamente   venutosi   a  creare  presso
 l'I.N.P.S. in conseguenza  della  instaurazione  di  un  rapporto  di
 lavoro subordinato.
    1.2   -  Il  giudice  a  quo  esclude  preliminarmente  che  possa
 pervenirsi in via interpretativa ad  una  estensione,  in  favore  di
 soggetti  esercenti le libere professioni, della previsione contenuta
 nella norma denunciata,  la  quale  stabilisce  che  "in  favore  dei
 lavoratori  iscritti a forme obbligatorie e di previdenza sostitutive
 dell'assicurazione per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o
 ad   altri   trattamenti   di  previdenza  che  abbiano  dato  titolo
 all'esclusione da detta assicurazione, deve essere provveduto, quando
 viene  a  cessare  il  rapporto  di  lavoro che aveva dato luogo alla
 iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza  senza  il
 diritto  a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo
 di  iscrizione,  della  posizione   assicurativa   nell'assicurazione
 obbligatoria,   per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti
 mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della
 predetta assicurazione.
    Si  sostiene  nell'ordinanza di rinvio che l'esclusione dei liberi
 professionisti dalla possibilita' di ricongiungere la loro  posizione
 contributiva  presso  le  relative "Casse" previdenziali di categoria
 con  quella  dell'assicurazione  generale   per   l'invalidita',   la
 vecchiaia  ed  i  superstiti  (I.V.S.)  presso l'I.N.P.S., in caso di
 passaggio dall'attivita' libero-professionale a quella subordinata  e
 viceversa,  realizzerebbe  una  sproporzione  di  trattamento  tra  i
 lavoratori subordinati e quelli autonomi, violandosi cosi' il secondo
 comma dell'art. 38 Cost.
    2.1 - La questione e' inammissibile.
    Come e' noto la molteplicita' e l'eterogeneita' delle disposizioni
 vigenti in materia pensionistica e' tale che - come  ha  sottolineato
 anche  la  dottrina  -  non  possa  parlarsi di un "sistema" in senso
 proprio, ma, di "regimi" pensionistici il cui scopo comune e'  quello
 di  assicurare  ai  lavoratori  un trattamento economico continuativo
 denominato pensione. In tale quadro l'area previdenziale e'  solo  in
 parte  coperta dall'assicurazione generale obbligatoria per l'I.V.S.,
 gestita dall'I.N.P.S., che riguarda i lavoratori  subordinati  e  che
 regola  un  rapporto  giuridico che vincola tre soggetti: un soggetto
 pubblico   o   gestore   dell'assicurazione,   un   soggetto   tenuto
 all'adempimento  degli  obblighi  per la costituzione della posizione
 assicurativa e per il finanziamento  ed  infine  un  terzo  soggetto,
 destinatario dell'intervento previdenziale.
    Ad  uno  schema cosi' articolato si riferisce nel suo complesso la
 norma qui denunciata (e di  cui  si  chiede  l'estensione  ai  liberi
 professionisti,   essendo   stata   la   questione   di  legittimita'
 costituzionale sollevata nel  corso  di  un  giudizio  intentato  dal
 dipendente  di  un  istituto  di  credito che in precedenza era stato
 iscritto alla Cassa di previdenza per gli avvocati ed i  procuratori)
 che  e'  formulata  con  esclusivo riguardo ai lavoratori dipendenti,
 allo  scopo  di  consentire  loro  il  ricongiungimento  di   periodi
 contributivi precedenti con l'assicurazione generale obbligatoria per
 l'I.V.S.gestita dall'I.N.P.S.
    La  norma e' stata quindi concepita tenendo presenti due posizioni
 -  quella  di  provenienza,  costituita  da   forme   di   previdenza
 sostitutive o esclusive e quella di confluenza, cioe' l'assicurazione
 generale  obbligatoria  per  l'I.V.S.  -  strutturate   su   tecniche
 contributive sostanzialmente omogenee.
    Diversa  e'  la  situazione  dei liberi professionisti, iscritti a
 forme obbligatorie in cui, pur nel quadro delineato dalla sentenza n.
 133  del  1984,  permangono ancora aspetti di mutualita' (piu' o meno
 accentuata a  seconda  delle  "Casse"),  e  che  vincolano  solo  due
 soggetti,  l'ente di previdenza e l'assicurato, in un contesto quindi
 differente da quello proprio dell'assicurazione generale obbligatoria
 I.N.P.S.
    Il primo regime si differenzia cosi' dal secondo, sia per quel che
 riguarda le contribuzioni che le  prestazioni,  sotto  vari  aspetti,
 come  ad  esempio la mancanza di un intervento finanziario anche solo
 eventuale dello Stato, l'ambito dei rischi coperti rispetto a  quelli
 propri  dell'I.V.S., la misura dei contributi e i criteri per la loro
 determinazione, le  modalita'  di  liquidazione  della  pensione  con
 riferimento   ai  contributi  versati  ed  alla  durata  dei  periodi
 assicurativi, la durata  minima  del  periodo  contributivo  (che  ad
 esempio  per  gli  avvocati  e  procuratori e' fissata nella legge 20
 settembre 1980, n. 576, in 30 anni di iscrizione,  in  luogo  dei  15
 previsti per l'assicurazione generale obbligatoria dell'I.N.P.S.), il
 raggiungimento dell'eta' pensionabile.
    Una   previsione  che  possa  consentire  il  ricongiungimento  di
 posizioni cosi' eterogenee dovrebbe  percio'  necessariamente  essere
 accompagnata  da  una  articolata  disciplina  che contemperi, con la
 salvaguardia dell'interesse del lavoratore, altre esigenze a  propria
 volta  contrapposte  fra  di  loro.Da  un  lato dovrebbe considerarsi
 difatti l'esigenza dell'organizzazione assicurativa  di  provenienza,
 che non potrebbe essere gravata, se non alterando il rapporto fra gli
 assicurati  in  misura  irragionevole  rispetto   all'ammontare   dei
 contributi  ad essa versati. Dall'altro l'esigenza dell'assicurazione
 generale obbligatoria, essendo prevista nella  norma  denunciata,  di
 cui si reclama l'estensione ai liberi professionisti, la costituzione
 di una posizione assicurativa mediante il versamento  dei  contributi
 determinati  secondo le norme della assicurazione obbligatoria presso
 l'I.N.P.S.
    2.2.  -  D'altronde, che la ricongiunzione non possa concepirsi in
 modo  automatico,  quando  ci  si  riferisce  a  regimi  assicurativi
 diversificati,  ma  debba  essere  regolata  nei suoi vari profili e'
 dimostrato dall'esempio offerto dalla legge 7 febbraio 1979,  n.  29,
 la    quale   ha   previsto   la   possibilita'   di   ricongiunzione
 nell'assicurazione generale obbligatoria per  l'I.V.S.  di  posizioni
 assicurative  di altre categorie di lavoratori autonomi che potessero
 far valere periodi di  assicurazione  in  gestioni  speciali  gestite
 dall'I.N.P.S.   Ebbene,   per   consentire   tale   possibilita'   di
 ricongiunzione, la legge n. 29 del 1979 ne ha stabilito le  modalita'
 mediante  il versamento di una somma pari al 50% della differenza tra
 l'ammontare dei  contributi  trasferiti  e  l'importo  della  riserva
 matematica  calcolata  in  base  ai  criteri  ed  alle tabelle di cui
 all'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1328.
    Questa   vicenda  legislativa  denota  come,  pur  trattandosi  di
 gestioni speciali che rientrano gia'  nell'ambito  dell'assicurazione
 generale  obbligatoria  per espressa previsione legislativa (leggi 26
 ottobre 1957 n. 1047, 4 luglio 1959 n. 463, 22 luglio 1966  n.  613),
 tuttavia  il  legislatore  non  si  e'  potuto limitare a disporre la
 possibilita' di ricongiunzione, ma ha dovuto dettarne le modalita'.
    3.1  -  Quand'anche per mera ipotesi si volesse riconoscere in via
 additiva l'estensione  in  favore  dei  liberi  professionisti,  gia'
 iscritti  a  Casse di previdenza di categoria, della legge n. 322 del
 1958,  come  sembrerebbe  dalla  prospettazione  della  ordinanza  di
 rinvio,  resterebbe  ancora  da  stabilire,  in  concreto, mancandone
 comunque la regolamentazione, su quale soggetto  ed  in  qual  misura
 debba   gravare   il   costo   della   costituzione  della  posizione
 assicurativa presso  l'assicurazione  generale  obbligatoria,  (costo
 individuabile nella differenza tra l'ammontare dei contributi versati
 nella posizione assicurativa di provenienza e quello  occorrente  per
 la   costituzione   della   nuova),  tenuto  conto  della  diversita'
 strutturale fra i due regimi, derivante dalle  loro  differenti  basi
 tecnico-giuridiche.
    Ed in proposito non sembra superfluo sottolineare che, quanto alla
 incidenza dei costi conseguenti alla
 comunicabilita'  di regimi contributivi diversi, la realta' normativa
 esistente e' diversificata, perche', ad esempio, in taluni
 casi,  ancorche' riferiti al settore pubblico, come per gli impiegati
 dello Stato (artt. 11 e 12 del d.P.R. 29 dicembre 1973,
 n.  1092),  i  riconoscimenti ed i riscatti operano senza il concorso
 economico degli  interessati,  mentre  in  altri  casi,  come  per  i
 dipendenti  degli enti locali (art. 22 l. 3 maggio 1967, n. 315) sono
 possibili con il loro parziale concorso.
    4.  -  Con la questione di legittimita' costituzionale prospettata
 si chiede dunque sostanzialmente una modificazione normativa che  non
 puo'  prescindere  da  una  disciplina articolata che, per sua natura
 impegna  la  discrezionalita'  del  legislatore.   Detta   disciplina
 dovrebbe   inoltre   necessariamente   coinvolgere   altri  organismi
 previdenziali tutti di natura pubblica, le cui  posizioni  potrebbero
 essere   adeguatamente   e   discrezionalmente  vagliate  solo  nella
 appropriata  sede  legislativa,  in  una  visione  di   insieme   che
 contemperi le indicate contrapposte esigenze.