ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 e successive modificazioni ("Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia"), promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1985 dal Tribunale di Brescia, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, 1a serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 24 ottobre 1985, ha sollevato, nel corso del procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Alloiso Marisa ed altri, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 29 dicembre 1975, n. 698 ("Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia") in quanto dispone nell'ultimo comma che l'importo dell'indennita' di anzianita' maturata dal personale del soppresso ente pubblico ONMI non sia corrisposta al lavoratore, ma sia versata all'Ufficio liquidatore del soppresso Ente, e che al personale, trasferito agli enti pubblici riceventi, venga, conclusivamente, corrisposto, al momento della cessazione del rapporto con l'ente pubblico ricevente, il trattamento di fine servizio, nella misura complessiva corrispondente all'indennita' maturata secondo il regolamento dell'ONMI e all'indennita' spettante per la continuazione del rapporto di impiego presso l'ente pubblico ricevente; che il giudice a quo dubita della legittimita' costituzionale della norma denunciata con riferimento ai parametri costituzionali invocati, nell'assunto che essa creerebbe una ingiustificata diversita' di trattamento tra situazioni uguali la' dove prevede una ritardata corresponsione della indennita' a chi prosegua nel rapporto di lavoro, escludendo altresi' la possibilita' di operare la liquidazione con riferimento all'ultima retribuzione precedente alla cessazione del servizio e conducendo infine ad una tardiva insufficiente retribuzione dell'attivita' prestata presso l'ONMI; che la Presidenza del Consiglio dei ministri e' intervenuta chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero infondata; considerato che in relazione alla dedotta eccezione di inammissibilita' appare sufficiente la motivazione sulla rilevanza contenuta nella ordinanza di rinvio; che questa Corte con sentenza n. 280 del 1984 ha ritenuto, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 42 della Costituzione, e per i medesimi profili ora denunciati non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698, modificato dall'art. 5 della legge 1 agosto 1977, n. 563; che l'ordinanza di rimessione, anche se successiva alla menzionata sentenza, ne' si fa carico di detta pronuncia ne' comunque contiene argomenti tali da poter indurre la Corte a modificare la propria precedente giurisprudenza, anche perche' nessun cenno essa contiene in ordine agli elementi di fatto che potrebbero far diversificare la questione da quella che formo' oggetto della precedente richiamata sentenza di questa Corte; che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;