ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge
 23 dicembre 1975, n. 698 e successive modificazioni ("Scioglimento  e
 trasferimento  delle  funzioni dell'Opera nazionale per la protezione
 della maternita' e dell'infanzia"), promosso con ordinanza emessa  il
 24  ottobre  1985  dal  Tribunale  di Brescia, iscritta al n. 175 del
 registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 30, 1a serie speciale, dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 24
 ottobre  1985,  ha  sollevato,  nel  corso  del  procedimento  civile
 vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Alloiso Marisa ed altri, in riferimento
 agli artt. 3 e 36 Cost., la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  9  della  legge  29 dicembre 1975, n. 698 ("Scioglimento e
 trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per  la  protezione
 della  maternita'  e  dell'infanzia")  in  quanto dispone nell'ultimo
 comma  che  l'importo  dell'indennita'  di  anzianita'  maturata  dal
 personale  del  soppresso  ente  pubblico ONMI non sia corrisposta al
 lavoratore, ma sia  versata  all'Ufficio  liquidatore  del  soppresso
 Ente,  e  che  al personale, trasferito agli enti pubblici riceventi,
 venga, conclusivamente, corrisposto, al momento della cessazione  del
 rapporto  con  l'ente  pubblico  ricevente,  il  trattamento  di fine
 servizio,  nella  misura  complessiva  corrispondente  all'indennita'
 maturata  secondo il regolamento dell'ONMI e all'indennita' spettante
 per la continuazione del rapporto di impiego presso  l'ente  pubblico
 ricevente;
      che  il  giudice  a quo dubita della legittimita' costituzionale
 della norma denunciata con riferimento  ai  parametri  costituzionali
 invocati,   nell'assunto   che   essa  creerebbe  una  ingiustificata
 diversita' di trattamento tra situazioni uguali la' dove prevede  una
 ritardata corresponsione della indennita' a chi prosegua nel rapporto
 di  lavoro,  escludendo  altresi'  la  possibilita'  di  operare   la
 liquidazione  con riferimento all'ultima retribuzione precedente alla
 cessazione  del  servizio  e  conducendo  infine   ad   una   tardiva
 insufficiente retribuzione dell'attivita' prestata presso l'ONMI;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri e' intervenuta
 chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  ovvero
 infondata;
      considerato   che   in   relazione  alla  dedotta  eccezione  di
 inammissibilita' appare sufficiente la  motivazione  sulla  rilevanza
 contenuta nella ordinanza di rinvio;
      che  questa  Corte  con sentenza n. 280 del 1984 ha ritenuto, in
 riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 42 della  Costituzione,  e  per  i
 medesimi   profili   ora  denunciati  non  fondata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 23
 dicembre  1975,  n. 698, modificato dall'art. 5 della legge 1› agosto
 1977, n. 563;
      che   l'ordinanza   di  rimessione,  anche  se  successiva  alla
 menzionata sentenza, ne' si fa carico di detta pronuncia ne' comunque
 contiene  argomenti  tali  da  poter indurre la Corte a modificare la
 propria precedente giurisprudenza, anche perche'  nessun  cenno  essa
 contiene  in  ordine  agli  elementi  di  fatto  che  potrebbero  far
 diversificare  la  questione  da  quella  che  formo'  oggetto  della
 precedente richiamata sentenza di questa Corte;
      che  pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;