ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e indulto), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1982 dal Pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Gasparini Giovanni, iscritta al n. 829 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Pretore di Venezia, con ordinanza del 25 novembre 1982, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, l'illegittimita' dell'art. 2 del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, "nella parte in cui non esclude dall'applicazione dell'amnistia i reati previsti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089"; che, secondo il giudice a quo, l'omessa menzione, da parte della norma censurata, dei suddetti reati fra quelli esclusi dal beneficio dell'amnistia sarebbe priva di ogni giustificazione, "dal momento che le medesime esigenze di tutela degli interessi generali inerenti al territorio", che hanno determinato la scelta del legislatore espressa nell'art. 2, lettera c), n.1, del d.P.R.18 dicembre 1981, n.744, "si rinvengono anche nella fattispecie di violazione delle disposizioni" della legge 1 giugno 1939, n. 1089; e che, sempre stando all'ordinanza di rimessione, "il contrasto della norma in questione con il principio di uguaglianza riguarda", in particolare, la parte seconda dell'art. 2, lettera c), n.1, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n.744, "ove e' fatta salva la esclusione dell'applicabilita' dell'amnistia anche per le violazioni della legislazione urbanistica riguardanti 'un'area di piccola estensione, in assenza delle opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino una limitata entita' dei volumi esistenti' qualora sussistano lesioni 'degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico'"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che - a parte ogni rilievo circa la censurabilita' della norma denunciata sotto il profilo che l'accoglimento della censura dedotta potrebbe comportare la privazione di un beneficio gia' riconosciuto all'imputato - la costante giurisprudenza di questa Corte e' nel senso che "compete esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di discriminazione fra reati amnistiabili e no e che le relative valutazioni non possono essere sindacate, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione" (v. sentenze n. 59 del 1980, n. 214 del 1974, n. 4 del 1974) e che il detto criterio "puo' farsi discendere da considerazioni di diverso ordine, come per esempio la maggiore diffusione" di alcuni reati "in un certo momento ed il conseguente allarme sociale tale da sconsigliare per casi l'adozione di un atto di clemenza" (v. sentenza n. 175 del 1971); e che, quindi, tenuto anche conto della diversa oggettivita' giuridica dei tipi di reato posti a confronto, la dedotta disparita' di trattamento non risulta del tutto ingiustificata e non puo' conseguentemente ritenersi arbitraria; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;