ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 6 della
 legge 10 maggio  1964,  n.  336  (Norme  sullo  stato  giuridico  del
 personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968,
 n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla
 legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, promosso con ordinanza
 emessa il 4 dicembre 1985 dal T.A.R. del Piemonte, iscritta al n. 194
 del  registro  ordinanze  1986  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 28, 1a serie speciale, dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto   che   il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il
 Piemonte, con ordinanza emessa il 4 dicembre 1985, ha  sollevato,  in
 relazione   all'art.   3   Cost.,   la   questione   di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio  1964  n.  336
 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali),
 66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982  n.
 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982
 n. 627, nella parte in cui non prevedono il collocamento a riposo  al
 compimento  del  settantesimo anno di eta' dei farmacisti ospedalieri
 di ruolo, all'entrata in vigore della legge n. 336 del 1964,  fossero
 privi di qualifica apicale;
      che  identica  questione e' gia' stata dichiarata non fondata da
 questa Corte con sentenza 9 giugno 1986 n. 134 e che nella  ordinanza
 in   epigrafe   non   si   rinvengono  nuovi  e  diversi  profili  di
 illegittimita' costituzionale;