ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 6 della
 legge 10 maggio  1964,  n.  336  (Norme  sullo  stato  giuridico  del
 personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968,
 n. 132, e 5 del d.l. 2 luglio 1982,  n.  702,  nel  testo  modificato
 dalla  legge  3 settembre 1982, n. 627, promosso con ordinanza emessa
 il 7 marzo 1986 dal T.A.R. per la Calabria, iscritta al  n.  826  del
 registro  ordinanze  1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 5, 1a serie speciale, dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  Amministrativo  per la Calabria, con
 ordinanza in data 7 marzo 1986, ha sollevato, in riferimento all'art.
 3  Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e
 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336 (Norme sullo stato giuridico  del
 personale  sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968
 n. 132, 5 del d.l. 2 luglio 1982 n. 702, nel testo  modificato  dalla
 legge di conv. 3 settembre 1982 n. 627, nella parte in cui consentono
 il mantenimento in servizio sino al settantesimo anno  di  eta'  solo
 dei  sanitari  che, alla data di entrata in vigore della legge n. 336
 del 1964, rivestivano determinate qualifiche di ruolo;
      che  questione identica e' gia' stata dichiarata da questa Corte
 non fondata con la sentenza n. 134 del 1986 e che  nell'ordinanza  di
 rimessione   non   si   rinvengono   nuovi   e   diversi  profili  di
 illegittimita' costituzionale;