ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 702, nel testo modificato dalla legge 3 settembre 1982, n. 627, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1986 dal T.A.R. per la Calabria, iscritta al n. 826 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1a serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale Amministrativo per la Calabria, con ordinanza in data 7 marzo 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, 5 del d.l. 2 luglio 1982 n. 702, nel testo modificato dalla legge di conv. 3 settembre 1982 n. 627, nella parte in cui consentono il mantenimento in servizio sino al settantesimo anno di eta' solo dei sanitari che, alla data di entrata in vigore della legge n. 336 del 1964, rivestivano determinate qualifiche di ruolo; che questione identica e' gia' stata dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza n. 134 del 1986 e che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono nuovi e diversi profili di illegittimita' costituzionale;