ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge
 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure
 per  la  liquidazione  urgente  delle pensioni e per i trattamenti di
 disoccupazione e misure urgenti in materia pensionistica);  dell'art.
 27,  terzo  comma,  della  legge  3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il
 miglioramento dei trattamenti pensionistici  e  per  il  collegamento
 alla  dinamica  salariale); dell'art. 14, sesto comma, della legge 30
 aprile 1969, n. 153  (Revisione  degli  ordinamenti  pensionistici  e
 norme  in  materia  di sicurezza sociale); dell'art. 5, quarto comma,
 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo
 delle  pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria); e
 tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 e  successive
 modificazioni,  promosso  con  ordinanza emessa il 26 maggio 1986 dal
 Pretore di Milano, iscritta al n. 176 del registro ordinanze  1987  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 prima sede
 speciale dell'anno 1987;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che, con ordinanza in data 26 maggio 1986, il pretore di
 Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 36 Cost.,  la  questione
 di legittimita' costituzionale degli artt. 19 legge 23 aprile 1981 n.
 155  (Adeguamento  delle  strutture  e   delle   procedure   per   la
 liquidazione   urgente   delle   pensioni  e  per  i  trattamenti  di
 disoccupazione  e  misure  urgenti   in   materia   previdenziale   e
 pensionistica);  27,  terzo  comma, legge 3 giugno 1975 n. 160 (Norme
 per  il  miglioramento  dei  trattamenti  pensionistici  e   per   il
 collegamento  alla  dinamica  salariale);  14, quarto comma, legge 30
 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme
 in  materia  di sicurezza sociale); 5, quarto comma, d.P.R. 27 aprile
 1968 n. 488 (Aumento e nuovo sistema  di  calcolo  delle  pensioni  a
 carico dell'assicurazione generale obbligatoria); e delle tabelle A e
 B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636  e  successive  modifiche;
 nella parte in cui limitano gli importi pensionistici ad un ammontare
 massimo insuperabile;
      che  identica questione e' stata gia' decisa da questa Corte con
 la sentenza dichiarativa di  infondatezza  n.  173  del  1986  e  con
 successive  ordinanze  di  manifesta infondatezza (da ultima, ord. n.
 176 del 1987);
      che con l'ordinanza in epigrafe non si sollevano nuovi e diversi
 profili di illegittimita' costituzionale;