ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 2, lett. c),
 del d.l. 3 maggio 1976, n. 161, ("Modificazioni ed integrazioni  alle
 disposizioni  di  legge  relative  al  procedimento elettorale per le
 elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali  nonche'  norme
 per  il  rinvio  delle  elezioni  per  la  rinnovazione  dei consigli
 comunali nei comuni nei quali si vota col  sistema  maggioritario  il
 cui  quinquennio  di carica scade il 12 giugno 1976"), convertito con
 modificazioni in legge 14 maggio 1976, n. 240 ("Conversione in legge,
 con   modificazioni,   del  decreto-legge  3  maggio  1976,  n.  161,
 concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di  legge
 relative  al  procedimento  elettorale  per  le  elezioni  politiche,
 regionali, provinciali e comunali nonche' norme per il  rinvio  delle
 elezioni  per  la  rinnovazione  dei consigli comunali nei comuni nei
 quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di  carica
 scade  il  12  giugno  1976"),  promosso  con  ordinanza emessa il 30
 ottobre 1985 dal T.A.R. del Lazio, iscritta al n.  274  del  registro
 ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 31 prima serie speciale dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  il  T.A.R.  del  Lazio,  con ordinanza emessa il 30
 ottobre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3  giugno  1987)
 nel  giudizio  promosso  da  Scanzani Trento per l'annullamento delle
 operazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio  comunale  di
 Rieti   svoltesi   il  12  ed  il  13  maggio  1985  e  dell'atto  di
 proclamazione degli eletti, ha sollevato, in riferimento  all'art.  3
 Cost.,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, lettera
 "  c",  d.l.  3  maggio  1976,  n.  161,  convertito  in  legge,  con
 modificazioni,  con  legge 14 maggio 1976, n. 240, nella parte in cui
 elimina l'obbligo - sancito a pena di nullita' dall'art. 53,  secondo
 comma,  d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - delle vidimazioni delle liste
 elettorali solo nel caso di  contemporaneo  svolgimento  di  elezioni
 politiche  ed  amministrative,  ribadendo  cosi'  la necessita' della
 suddetta vidimazione quando si  proceda  ad  elezioni  amministrative
 separate;
      che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  intervenuto
 tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la  questione  venga
 dichiarata  inammissibile  e, comunque, non fondata, in quanto basata
 sull'erroneo presupposto che l'art. 2, lettera " c", della l. n.  161
 del 1976 abbia abrogato l'art. 53, secondo comma, della l. n. 570 del
 1960, nella parte in  cui  prevede  l'obbligo  di  vidimazione  delle
 liste,  con  riguardo  al  caso  di  contemporaneo  svolgimento delle
 elezioni politiche ed amministrative;
    Considerato  che  questa Corte ha escluso, con sentenza n. 129 del
 1987,  che  la  norma  del  1976  abbia  portata  abrogatrice   delle
 disposizioni  prevedenti  modalita'  tipiche dei singoli procedimenti
 elettorali, ed in particolare dell'art. 53, d.P.R. n. 570  del  1960,
 affermando  che  "l'esigenza accertativa delle liste permane comuque,
 anche in caso di elezioni abbinate" e che l'obbligo della vidimazione
 non viene mai meno, "sia che si tratti di consultazioni separate, sia
 che si tratti di consultazioni contestuali";
      che la questione va dunque dichiarata manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;