ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 56, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1986 dal Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Roda' Carmelo, iscritta al n. 645 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto, che il Tribunale di Verbania, nel corso di un procedimento penale a carico di Roda' Carmelo per il reato di infedele dichiarazione dei redditi di cui al primo comma dell'art. 56 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, solleva questione di legittimita' costituzionale del sesto comma di detto articolo, il quale dispone che "L'azione penale per i reati di cui ai commi precedenti non puo' essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo. La prescrizione del reato e' sospesa fino alla stessa data"; che, a parere del giudice a quo, tale disposizione implica che l'accertamento divenuto definitivo in via amministrativa faccia stato nel giudizio penale; che, lo stesso giudice, osservato che nella specie l'accertamento dell'amministrazione finanziaria gli impedisce di verificare la asserita falsita' di un documento, sul quale esso accertamento e' fondato, prospetta il dubbio che la norma impugnata - peraltro non coinvolta nella dichiarazione di illegittimita' costituzionale della sentenza n. 88 del 1982 di questa Corte - violi: a) l'art. 101, secondo comma, Cost., perche' contrasta con il principio del libero convincimento del giudice; b) l'art. 3, primo comma, Cost., perche' introduce una irrazionale differenziazione degli imputati a seconda che l'imputazione sia relativa a imposte dirette o indirette; c) l'art. 24, secondo comma, Cost., perche' impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa; che, la parte privata non si e' costituita; che, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto della questione sia per la possibilita' - aperta, a suo avviso, dalla menzionata sentenza costituzionale n. 88 del 1982 - di dare una interpretazione adeguatrice alla disposizione censurata, sia perche' il principio del libero convincimento del giudice non dovrebbe in ogni caso, in presenza di un illecito penale, prevalere sui regimi probatori diversi previsti dalle norme tributarie; Considerato che la decisione della controversia sull'eventuale falsita' di documenti posti a fondamento di accertamenti tributari rientra - secondo i principi generali dell'ordinamento - nella competenza del giudice ordinario, civile o penale, e che l'accertamento amministrativo che ne presupponga la veridicita' non e' idoneo a far stato nel processo a quo.