ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  56, sesto
 comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni  comuni  in
 materia  di  accertamento  delle  imposte  sui redditi), promosso con
 ordinanza emessa il 9 maggio  1986  dal  Tribunale  di  Verbania  nel
 procedimento penale a carico di Roda' Carmelo, iscritta al n. 645 del
 registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto,   che   il  Tribunale  di  Verbania,  nel  corso  di  un
 procedimento penale a  carico  di  Roda'  Carmelo  per  il  reato  di
 infedele dichiarazione dei redditi di cui al primo comma dell'art. 56
 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, solleva questione  di  legittimita'
 costituzionale  del  sesto  comma di detto articolo, il quale dispone
 che "L'azione penale per i reati di cui ai commi precedenti non  puo'
 essere  iniziata  o  proseguita prima che l'accertamento dell'imposta
 sia divenuto definitivo. La prescrizione del reato  e'  sospesa  fino
 alla stessa data";
      che,  a  parere del giudice a quo, tale disposizione implica che
 l'accertamento divenuto definitivo in via amministrativa faccia stato
 nel giudizio penale;
      che,   lo   stesso   giudice,   osservato   che   nella   specie
 l'accertamento  dell'amministrazione  finanziaria  gli  impedisce  di
 verificare  la  asserita  falsita'  di  un  documento, sul quale esso
 accertamento e' fondato, prospetta il dubbio che la norma impugnata -
 peraltro   non   coinvolta   nella  dichiarazione  di  illegittimita'
 costituzionale della sentenza n. 88 del 1982 di questa Corte - violi:
 a)  l'art.  101,  secondo  comma,  Cost.,  perche'  contrasta  con il
 principio del libero convincimento del giudice; b)  l'art.  3,  primo
 comma,  Cost.,  perche'  introduce  una  irrazionale differenziazione
 degli imputati a seconda che l'imputazione  sia  relativa  a  imposte
 dirette  o  indirette;  c)  l'art.  24, secondo comma, Cost., perche'
 impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa;
      che, la parte privata non si e' costituita;
      che,  ha  spiegato  intervento  il  Presidente del Consiglio dei
 ministri,  chiedendo  il  rigetto  della   questione   sia   per   la
 possibilita'  -  aperta,  a  suo  avviso,  dalla  menzionata sentenza
 costituzionale  n.  88  del  1982  -  di  dare  una   interpretazione
 adeguatrice alla disposizione censurata, sia perche' il principio del
 libero convincimento del  giudice  non  dovrebbe  in  ogni  caso,  in
 presenza  di  un  illecito  penale,  prevalere  sui  regimi probatori
 diversi previsti dalle norme tributarie;
    Considerato  che  la  decisione  della controversia sull'eventuale
 falsita' di documenti posti a fondamento  di  accertamenti  tributari
 rientra  -  secondo  i  principi  generali  dell'ordinamento  - nella
 competenza  del  giudice  ordinario,   civile   o   penale,   e   che
 l'accertamento  amministrativo  che ne presupponga la veridicita' non
 e' idoneo a far stato nel processo a quo.