ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 28, 38, terzo comma e 661 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1986 dal Pretore di Pavia nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. AGIP Petroli e Comizzoli Narciso, iscritta al n. 803 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Pavia dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della legittimita' costituzionale degli artt. 661, 38, terzo comma e 28 cod. proc. civ., assumendo che tali norme, in quanto statuiscono, per i procedimenti per convalida di sfratto, la competenza inderogabile del giudice del luogo in cui si trova la cosa locata, precludono al locatore di adire il giudice del foro convenzionalmente stabilito nel contratto, con cio' riservandogli un trattamento deteriore rispetto a quello fatto al conduttore e menomandone il diritto di difesa; che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che tale questione sia dichiarata infondata; Considerato che questa e' stata sollevata non in sede di convalida, ma nel successivo giudizio ordinario conseguente all'opposizione dell'intimato, per il quale si ritiene pacificamente che riprendano vigore le ordinarie regole di competenza; che d'altra parte la competenza territoriale inderogabile stabilita per lo speciale procedimento per convalida di sfratto corrisponde al generale criterio del foro del convenuto e si rende necessaria in vista delle gravi conseguenze che la legge assegna alla mancata comparizione dell'intimato, a cagione delle quali essa detta non a caso particolari cautele (art. 663 c.p.c.); che il locatore, ove voglia avvalersi della clausola di deroga convenzionale della competenza, ben puo' agire nelle forme ordinarie; che, non essendo percio' ravvisabile nella disciplina impugnata alcuna violazione dei disposti costituzionali invocati, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.