ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 28, 38, terzo
 comma e 661 del codice di procedura civile,  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  3  novembre  1986  dal  Pretore di Pavia nel procedimento
 civile vertente tra la  s.p.a.  AGIP  Petroli  e  Comizzoli  Narciso,
 iscritta  al  n.  803  del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  4,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  con  l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
 Pavia  dubita,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24  Cost.,  della
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  661, 38, terzo comma e 28
 cod. proc. civ., assumendo che tali norme, in quanto statuiscono, per
 i  procedimenti  per convalida di sfratto, la competenza inderogabile
 del giudice del luogo in cui si trova la cosa locata,  precludono  al
 locatore di adire il giudice del foro convenzionalmente stabilito nel
 contratto, con cio' riservandogli un trattamento deteriore rispetto a
 quello fatto al conduttore e menomandone il diritto di difesa;
      che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che tale
 questione sia dichiarata infondata;
    Considerato   che  questa  e'  stata  sollevata  non  in  sede  di
 convalida,  ma  nel   successivo   giudizio   ordinario   conseguente
 all'opposizione  dell'intimato, per il quale si ritiene pacificamente
 che riprendano vigore le ordinarie regole di competenza;
      che   d'altra  parte  la  competenza  territoriale  inderogabile
 stabilita per lo  speciale  procedimento  per  convalida  di  sfratto
 corrisponde  al  generale  criterio del foro del convenuto e si rende
 necessaria in vista delle gravi conseguenze che la legge assegna alla
 mancata  comparizione dell'intimato, a cagione delle quali essa detta
 non a caso particolari cautele (art. 663 c.p.c.);
      che  il  locatore, ove voglia avvalersi della clausola di deroga
 convenzionale della competenza, ben puo' agire nelle forme ordinarie;
      che,  non essendo percio' ravvisabile nella disciplina impugnata
 alcuna violazione dei disposti costituzionali invocati, la  questione
 deve essere dichiarata manifestamente infondata.