ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 15 giugno 1982, depositato in Cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 8 del Registro Ricorsi 1982, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della sentenza n. 92/1982 del 18 marzo-1 aprile 1982 del Pretore di Monfalcone, relativa all'intimazione a rendere "libera" la spiaggia di Grado; Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Udito l'avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 15 giugno 1982 e depositato il 26 dello stesso mese, la Regione Friuli Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato in relazione alla sentenza 18 marzo-1 aprile 1982, n. 92 del Pretore di Monfalcone, nella parte in cui contiene un'intimazione a rendere "libera" la spiaggia di Grado; in tal modo sarebbe stata invasa la sfera di competenza costituzionalmente assegnata alla Regione dagli artt. 4, n. 10 e 5, n. 5 del relativo Statuto di autonomia. 2. - Il Comune di Grado ha in regime di concessione fino al 31 dicembre 1989 una zona demaniale marittima per attivita' balneari e connesse. Fin dal 1933 la concessione e' stata gestita dalla locale azienda di soggiorno che vi ha creato una complessa struttura balneocurativa di livello internazionale. A parziale copertura delle relative spese e' stabilito un prezzo di ingresso alla struttura stessa. Il 17 gennaio 1974 il Ministro della Marina Mercantile con circolare n. 143 emana una direttiva di carattere generale in relazione alla utilizzazione per scopi turistico-balneari delle aree del demanio marittimo, disponendo che venga autorizzato, laddove la situazione dei luoghi lo consenta, il libero accesso del pubblico nell'ambito di una fascia di cinque metri dalla battigia. La ricorrente osserva che l'applicazione di tale direttiva e' in concreto rimessa all'apprezzamento delle autorita' amministrative, e rileva che non esiste alcun obbligo di mettere a disposizione dei cittadini i beni del demanio marittimo. Al riguardo si richiama l'art. 36 del Codice della navigazione. La prevalenza di un generico interesse alla fruizione gratuita collettiva di beni demaniali e' sicuramente da escludersi nel caso concreto in cui siano in gioco interessi pubblici specifici, il cui soddisfacimento, come nel caso di specie, e' affidato ad enti pubblici territoriali o istituzionali. Il Pretore di Monfalcone ha iniziato un'insistente azione allo scopo di ottenere l'"apertura" della suddetta spiaggia, ed in particolare del tratto gestito dall'azienda di soggiorno. Su pressione del Pretore la Capitaneria di porto di Monfalcone chiede al competente Ministero di provvedere in tal senso, ma quest'ultimo respinge il sollecito. Dietro istanza del Comune di Grado il Ministero della Marina mercantile stabilisce con determinazione 3 maggio 1976 che non sussistono motivi per modificare il sistema di conduzione della spiaggia, sistema che trovera' la sua attuazione fino alla scadenza della concessione. Senonche', dietro nuove insistenze del Pretore, il comandante della Capitaneria di Monfalcone con decreto 26 maggio 1981 n. 22 ingiunge al Comune di Grado di consentire il libero e gratuito accesso del pubblico al mare. Tale provvedimento e' stato revocato dopo che il T.A.R. di Trieste ha accolto l'istanza di sospensione dello stesso. Allora il Pretore apre un procedimento penale a carico del sindaco di Grado e del Presidente dell'Azienda di Soggiorno addebitando ad entrambi il reato di cui all'art. 1161 n. 1, cod. nav., per aver impedito l'uso pubblico della spiaggia di Grado. Con la sentenza n. 92/82 il giudice in questione ha ritenuto che sussistero gli elementi obiettivi del reato contestato, pur dovendosi, in assenza dell'elemento psicologico del reato stesso, prosciogliere gli imputati. Nella motivazione di tale decisione si afferma che in seguito e' lecito attendersi dai pubblici amministratori un diverso atteggiamento ed inoltre che il reato contestato, avendo natura permanente, verra' meno solo se saranno raggiunti "piu' giusti equilibri nell'assetto delle attuali concessioni". Dal che, rileva la ricorrente, emerge una "vera e propria intimazione" a rendere libera la spiaggia, venendosi cosi' ad incidere sulle scelte della pianificazione regionale e sui comportamenti di enti che operano in tale quadro sotto il controllo della regione stessa. 3. - La intimazione pretorile, osserva la ricorrente, e' atto che esula dalla giurisdizione; la intimazione stessa e' anche pesantemente lesiva della competenza attribuita alla regione Friuli-Venezia Giulia, nelle materie del turismo e dei controlli sugli enti locali: con riferimento alla prima materia la ricorrente ricorda la propria competenza esclusiva; al riguardo viene precisato che la programmazione delle attivita' delle Aziende di soggiorno ha luogo a livello regionale e che la Regione stessa provvede al relativo funzionamento. In base alla pianificazione urbanistica, la citta' di Grado deve mantenere la propria natura di sede balneare "ordinata e tranquilla" in una cornice ambientale altrettanto armonica e serena. Le strutture e gli stabilimenti in questione "sono fatti a misura per il tipo di conduzione di spiaggia chiusa". Per la parte contenente la suddetta intimazione la sentenza del Pretore e' rivolta anche al Comune ed all'Azienda di soggiorno in quanto tenuti in proprio ad "aprire" la spiaggia. Inoltre dal momento che i suddetti enti devono seguire le linee della pianificazione turistica della Regione ed operare sotto il controllo dei relativi organi, l'intervento del Pretore invade altresi' la competenza della Regione stessa in materia di controllo sugli enti locali o da essa dipendenti. 4. - La ricorrente aveva inoltre chiesto la sospensione della sentenza nella parte censurata, ma questa Corte ha respinto tale richiesta con l'ordinanza n. 122 del 1983. Nel merito la ricorrente chiede che la Corte dichiari che non spetta al Pretore il potere di impartire prescrizioni sulle modalita' di uso della spiaggia di Grado. 5. - Lo Stato non si e' costituito nel presente giudizio. 6. - In prossimita' dell'udienza la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria aggiuntiva con allegata la sentenza della Cassazione 11 gennaio 1983, n. 22 che ha annullato, senza rinvio, la sentenza del Pretore di Monfalcone (ritenendo che gli imputati andassero assolti "perche' il fatto non sussiste"). La ricorrente ritiene nondimeno che la pronuncia della S.C. non abbia determinato la cessazione della materia del contendere: in proposito rileva la ricorrente che "l'usurpazione, da parte del Pretore, del potere di impartire prescrizioni sulle modalita' d'uso della spiaggia di Grado non e' quindi cessata per effetto della sentenza della Corte Suprema, poiche' questa sentenza non riguardo', ne' poteva riguardare, un elemento giuridicamente estraneo alla sentenza pretorile ed allo stesso magistero penale". Considerato in diritto La sentenza della Corte di cassazione 11 gennaio 1983, n. 22, ha annullato senza rinvio la sentenza del Pretore di Monfalcone 1 aprile 1982, n. 92, costituente l'atto, che, sia pure in relazione ad alcune sue parti, era stato denunciato come invasivo con il presente conflitto di attribuzione. Venuto meno in tal modo l'atto denunciato come invasivo, non puo' non ritenersi cessata la materia del contendere.