ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale della legge regionale 13
 febbraio 1979, riapprovata il 15  maggio  1979,  recante  "Disciplina
 della  coltivazione di cave e torbiere in applicazione della legge 28
 gennaio 1977,  n.  10",  promosso  con  ricorso  del  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri, notificato il primo giugno 1979, depositato
 in Cancelleria l'8  giugno  successivo  ed  iscritto  al  n.  13  del
 registro ricorsi 1979;
    Visto l'atto di costituzione della regione Toscana;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti.
                            Ritenuto in fatto
    Con  ricorso  in  data 29 maggio 1979, il Presidente del Consiglio
 dei ministri ha impugnato la legge della Regione  Toscana,  approvata
 il   13  febbraio  1979,  riapprovata  il  19  maggio  1979,  recante
 "Disciplina della coltivazione di cave  e  torbiere  in  applicazione
 della  legge 28 gennaio 1977, n. 10", in riferimento agli artt. 117 e
 42, secondo comma, Cost.
    Sostiene  il ricorrente che tale legge, assoggettando in ogni caso
 l'attivita' di apertura e coltivazione delle  cave  e  torbiere  alla
 preventiva  concessione di cui alla legge statale 28 gennaio 1977, n.
 10, anziche' ad autorizzazione, violerebbe i  princi'pi  fondamentali
 posti,  in  tema  di  cave  e torbiere, dall'art. 45 regio-decreto 29
 luglio 1927, n. 1443, nonche' la riserva di legge statale sui  limiti
 alla proprieta' privata, stabilita dall'art. 42, comma secondo, Cost.
    La   Regione   Toscana  osserva  che  la  censura  prospettata  in
 riferimento all'art. 42 Cost. dovrebbe ritenersi  inammissibile,  non
 risultando  enunciata  in sede di rinvio governativo, o comunque, nel
 merito, infondata, dovendo la  riserva  di  legge  prevista  da  tale
 disposizione  intendersi riferita, nelle materie di competenza, anche
 alla legge regionale.
    La  resistente  contesta  poi la fondatezza della censura relativa
 all'art. 117 Cost., rilevando che la legge  regionale  impugnata  non
 avrebbe  inteso  dettare  un  nuovo  regime delle cave e torbiere, ma
 soltanto  applicare  alla  coltivazione  di  queste   la   disciplina
 urbanistica  di cui alla legge statale n. 10 del 1977, dando puntuale
 e corretta attuazione  ai  princi'pi  ricavabili  dall'art.  1  della
 medesima.
    Nelle  more  del presente giudizio e' stata approvata e promulgata
 la legge  regionale  30  aprile  1986,  n.  36,  recante  "Disciplina
 transitoria per la coltivazione di cave e torbiere", che ha previsto,
 per  tale  attivita',  il  regime  dell'autorizzazione,  senza  alcun
 riferimento alla legge statale n. 10 del 1977.
                         Considerato in diritto
    Realmente  la legge impugnata, dopo aver previsto la formazione di
 un  piano  regionale  delle  cave,   assoggetta   l'apertura   e   la
 coltivazione  di  cave  e torbiere alla concessione di cui all'art. 1
 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
    Il  ricorso  governativo  lamenta  sostanzialmente  che  la  legge
 regionale  impugnata  abbia  introdotto,  in  tema   di   ricerca   e
 coltivazione di cave e torbiere, un regime concessorio, in violazione
 dei princi'pi posti in materia della c.d. legge  mineraria  (r.d.  29
 luglio  1927,  n.  1443), che subordina invece lo svolgimento di tali
 attivita' a preventiva autorizzazione amministrativa (art. 45).
    La Regione, con successiva legge 30 aprile 1986, n. 36, modificata
 ed integrata dalla  legge  11  maggio  1981,  n.  44,  ha  nuovamente
 disciplinato   l'apertura   e   coltivazione   di  cave  e  torbiere,
 considerata sia come attivita' produttiva del settore estrattivo, sia
 come  attivita' materiale interessante il governo del territorio e si
 e' sostanzialmente conformata ai rilievi  espressi  dalla  Presidenza
 del  Consiglio  sottoponendo l'attivita' di cui si tratta a un regime
 autorizzatorio.
    Va  dunque  dichiarata la cessazione della materia del contendere.
 Ne' vi e' di ostacolo, come obbietta la Regione, che il titolo  della
 legge  n.  36  del  1986  sia  formulato  come  disciplina (soltanto)
 "transitoria" per la coltivazione di cave e torbiere,  giacche'  cio'
 non  esclude  l'entrata in vigore, e a tempo indefinito, di una nuova
 regolamentazione della materia per effetto della normativa  regionale
 suindicata.