ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2748, 2755 e 2777 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1986 dal Tribunale di Casale Monferrato nel procedimento civile vertente tra la Banca Nazionale dell'Agricoltura e Guarnero Franco ed altra, iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56, 1a Serie speciale dell'anno 1986; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che il Tribunale di Casale Monferrato, nel procedimento di opposizione a sequestro conservativo penale di beni mobili degli imputati Guarnero Franco e altra, promosso ex art. 618 c.p.p. dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura quale creditore pignoratizio dei beni stessi, con ordinanza emessa il 4 luglio 1986 (R.O. n. 660/1986) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 2778, 2775 e 2777 cod. civ.; che, secondo il giudice a quo, l'art. 2777, attuando la riserva di cui al precedente art. 2748, assicura preferenza, rispetto al credito pignoratizio, soltanto ai crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi compiuti in sede civile, ai sensi dell'art. 2755, e cosi' crea una ingiustificata condizione di favore per tali crediti rispetto a quelli dipendenti da reato, a garanzia dei quali vengono compiuti atti conservativi in sede penale (ad iniziativa del P.M. o del Pretore: art. 617 c.p.p.), e che riguardano, tra l'altro, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno subito dalla parte offesa dal reato (art. 189, n. 5, c.p.); Considerato che i crediti i quali, per il combinato disposto degli artt. 2748, 2755 e 2777 cod. civ., sono preferiti ad ogni credito, anche pignoratizio, sono - per opinione concorde della dottrina e della giurisprudenza - quelli per spese processuali relative ad atti conservativi - come il sequestro - compiuti, in sede civile, nell'interesse comune dei creditori; che non ricorre omogeneita' fra i crediti dei quali si lamenta il diverso trattamento ad opera della normativa impugnata, in quanto quelli da essa considerati con favore concernono il solo onere economico della cautela, onere sostenuto peraltro a potenziale vantaggio di tutti i creditori e di ogni loro ragione, mentre quelli cui si riferisce il sequestro penale costituiscono, per quel che riguarda la parte civile, l'oggetto stesso della cautela, ma limitatamente a quest'ultimo creditore privato e per le sole ragioni derivanti dal reato; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;