ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 7, lett. a),
 della legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e
 provvidenze  in materia di sfratti), promosso con ordinanza emessa il
 23 febbraio 1987 dal Pretore  di  Adria  nel  procedimento  penale  a
 carico  di Labroca Riccardo ed altra, iscritta al n. 152 del registro
 ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 20, 1a Serie speciale dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Adria, nel procedimento penale nei
 confronti di Labroca Riccardo ed altra, imputati  del  reato  di  cui
 all'art. 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per avere,
 senza la prescritta concessione edilizia, realizzato la recinzione di
 un'area  inedificata  di mq. 160 sita in zona agricola, con ordinanza
 emessa il 23 febbraio  1987  (R.O.  n.  152/1987)  ha  sollevato,  su
 istanza  di  parte,  questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
 riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., dell'art. 7, lett.  a),  del
 decreto-legge  23  gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
 nella legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e
 provvidenze  in materia di sfratti), nella parte in cui assoggetta ad
 autorizzazione  gratuita  "le  opere  costituenti  pertinenze...   al
 servizio  di  edifici gia' esistenti", con implicita esclusione delle
 pertinenze dei fondi rustici, cosi'  determinando  una  irragionevole
 disparita'  di  trattamento  tra  entita'  omogenee;  una illegittima
 compressione  della  facolta'  di  godimento   dei   fondi   rustici,
 sottoposti,  nell'esercizio  dello ius aedificandi, ad un regime piu'
 rigoroso;  una  imposizione  di  vincoli  non  coordinati   con   gli
 obbiettivi indicati dall'art. 44 Cost.;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  dall'Avvocatura   dello   Stato,   che   ha   eccepito
 l'inammissibilita' della questione;
    Considerato che la disposizione impugnata dichiara assoggettate ad
 autorizzazione  gratuita,  in  luogo   della   concessione   prevista
 dall'art.   1   della  legge  28  gennaio  1977,  n.  10  (Norme  per
 l'edificabilita' dei suoli), le pertinenze di "edifici preesistenti",
 senza distinguere tra edificio urbano e rurale;
      che,  per  converso,  la  suddetta  disposizione  non  considera
 l'ipotesi  delle  opere  costituenti  pertinenza  di  quelle  entita'
 immobiliari,  ontologicamente  diverse, che sono le aree inedificate,
 siano queste urbane o rustiche;
      che, pertanto, diversamente da quanto opina il giudice a quo, la
 controversia non deve essere decisa alla stregua del denunciato  art.
 7,  lett. a), del decreto-legge n. 9 del 1982, convertito nella legge
 n. 94 del 1982, bensi' in riferimento all'art. 1 della  legge  n.  10
 del  1977  e  successive  integrazioni, alla stregua del quale dovra'
 stabilirsi se la recinzione di un'area inedificata, per destinazione,
 dimensioni   e   caratteristiche  strutturali,  rappresenti  un'opera
 comportante trasformazione urbanistica o edilizia  del  territorio  e
 necessiti, quindi, di concessione;
      che, conseguentemente, la questione va dichiarata manifestamente
 inammissibile per difetto di rilevanza;
    Visti  gli  artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;