ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  della  legge  Regione
 Toscana approvata il 21 giugno 1977  e  riapprovata  il  15  novembre
 1977,  recante:  "Erogazione  di  un assegno una tantum ai dipendenti
 regionali in riferimento al vuoto contrattuale" e della  legge  della
 Regione  Umbria riapprovata il primo ottobre 1979, recante: "Art. 100
 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 - Miglioramenti  economici
 al  personale  regionale per il periodo tra la data di scadenza delle
 norme sul trattamento economico di cui alla predetta legge n. 33/73 e
 quella coperta con la legge regionale 7 aprile 1977, n. 16", promossi
 con ricorsi del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  notificati
 rispettivamente  il  3 dicembre 1977 e il 18 ottobre 1979, depositati
 in Cancelleria il 13 dicembre 1977 e il 25 ottobre 1979  ed  iscritti
 al  n.  37  del registro ricorsi 1977 e al n. 22 del registro ricorsi
 1979;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  della  Regione Toscana e della
 Regione Umbria;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che  con  ricorso  notificato  il  3  dicembre  1977  il
 Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  per  violazione  degli  artt. 117 e 97
 Cost., in riferimento all'art. 67 della legge 10  febbraio  1953,  n.
 62,  della  legge  della  Regione  Toscana riapprovata il 15 novembre
 1977, recante "Erogazione di un  assegno  una  tantum  ai  dipendenti
 regionali  in  riferimento  al vuoto contrattuale", legge che prevede
 l'erogazione di un assegno una tantum dell'importo  di  Lire  260.000
 (pari  a  Lire  10.000 mensili per il periodo primo gennaio 1974 - 31
 dicembre 1975) ai dipendenti regionali, in riferimento al c.d. "vuoto
 contrattuale"   determinatosi   nella   disciplina   del  trattamento
 giuridico-economico dei dipendenti medesimi a seguito della ritardata
 revisione  di  tale  disciplina  che, per accordo intervenuto fra gli
 amministratori  regionali  e  le  organizzazioni  sindacali,  avrebbe
 dovuto essere effettuata a partire dal primo gennaio 1974;
      che  con ricorso notificato il 18 ottobre 1979 il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  questione   di   legittimita'
 costituzionale,  per  violazione  degli  artt. 3, 36, 97 e 117 Cost.,
 anche in riferimento agli artt. 67, legge 10 febbraio 1953, n. 62,  e
 20  e  26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge della Regione
 Umbria, riapprovata il primo ottobre 1979, recante "Art.  100,  legge
 regionale  n.  33  del  1973.  Miglioramenti  economici  al personale
 regionale per il periodo tra la data  di  scadenza  delle  norme  sul
 trattamento  economico  di  cui  alla predetta legge n. 33 del 1973 e
 quelle coperte con legge regionale n. 16 del 1977", legge che prevede
 l'erogazione di una integrazione di stipendio di Lire 10.000 mensili,
 oltre la tredicesima mensilita', per il periodo primo settembre  1974
 - 31 dicembre 1975, sempre a copertura del c.d. "vuoto contrattuale";
      che, secondo il Governo, la Regione Toscana e la Regione Umbria,
 con le leggi impugnate, da un lato hanno violato l'accordo  nazionale
 del  primo  febbraio  1977,  anticipando,  rispettivamente,  al primo
 gennaio 1974 e al primo settembre 1974 benefici che l'accordo  faceva
 decorrere al primo gennaio 1976, dall'altro hanno concesso al proprio
 personale un trattamento economico superiore a quello degli impiegati
 dello  Stato, accentuando anzi il divario gia' esistente a favore dei
 dipendenti regionali;
      che si sono costituite in giudizio le Regioni Toscana ed Umbria,
 eccependo l'infondatezza dei ricorsi;
    Considerato   che,  stante  l'identita'  dell'oggetto,  i  giudizi
 possono essere riuniti;
      che  le  leggi regionali miravano a riequilibrare una situazione
 di particolare svantaggio del  personale  delle  regioni  Toscana  ed
 Umbria,   conseguente  al  fatto  che  in  tali  Regioni  il  "vuoto"
 intercorso tra la scadenza del primo contratto triennale (31 dicembre
 1973)  e  l'entrata  in  vigore del secondo (primo febbraio 1977) era
 stato molto piu' rilevante che nelle altre Regioni, avendo Toscana  e
 Umbria  provveduto con maggiore sollecitudine a disciplinare lo stato
 giuridico ed economico del proprio personale;
      che  il  princi'pio  fissato  dall'art. 67 della legge n. 62 del
 1953 riguarda il trattamento economico complessivo e non  le  singole
 voci  di  esso, di talche' il modesto incremento retributivo previsto
 dalle leggi impugnate non puo' essere ritenuto ex se tale da  violare
 tale princi'pio;
      che  eventuali disparita' del trattamento economico a favore dei
 dipendenti   regionali,   sempre   in    ragione    della    modestia
 dell'incremento  previsto  dalle  leggi  impugnate,  dovrebbero esser
 fatte  risalire  alle  precedenti   normative   regionali   che   non
 costituiscono   (e  non  possono  costituire)  oggetto  del  presente
 giudizio;
      che,  in  definitiva,  la  censura  si  riduce  a  quella  della
 violazione da parte  delle  leggi  regionali  impugnate  del  secondo
 accordo  collettivo  per  il  personale  dipendente  delle  regioni a
 Statuto ordinario, questione sulla quale la Corte  costituzionale  si
 e'  pronunciata (sent. n. 217 del 1987) nel senso che ai c.d. accordi
 nazionali per il personale delle Regioni stipulati prima della  legge
 quadro  sul pubblico impiego, e quindi "da soggetti diversi da quelli
 prescritti  dalla  predetta  legge",  non  si  puo'  riconoscere  "un
 significato  diverso  da  quello  di  mero  fatto politico, ancorche'
 rilevante come tale, di fronte al quale il potere  della  regione  di
 disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle
 carriere ex art. 117 Cost. resta del tutto integro, libero  cioe'  di
 seguire le proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal
 contenuto dell'accordo stesso";
    Visti  gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;