ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge regionale 4 maggio 1978, riapprovata il 21 giugno 1978, recante "Modifiche ed integrazioni all'art. 41 della legge regionale 31 agosto 1974, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'11 luglio 1978, depositato in Cancelleria il 19 luglio successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1978; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che con ricorso notificato l'11 luglio 1978 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost., della legge della Regione Molise, riapprovata il 21 giugno 1978, recante "Modificazioni ed integrazioni all'art. 41 della legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974"; che, secondo il Governo, la legge impugnata, stabilendo che i dipendenti in servizio presso gli uffici regionali di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori possono effettuare prestazioni straordinarie fino ad un massimo di 960 ore annue, e cio' nonostante un orientamento statale a ridurre i tetti del lavoro straordinario (v. d.P.R. 22 luglio 1977, n. 422), si pone in contrasto con l'interesse nazionale al contenimento della spesa pubblica nel suo complesso, e viola l'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, assicurando ai dipendenti della Regione Molise un trattamento economico sostanzialmente piu' favorevole di quello dei dipendenti statali; che la Regione Molise non si e' costituita in giudizio; Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. sent. n. 223 del 1984; v. anche sentt. n. 150 del 1982; n. 340 del 1983; n. 245 del 1984), l'interesse nazionale la cui violazione viene lamentata dallo Stato deve trovare fondamento e concretizzazione in uno specifico atto legislativo, di talche' la affatto generica censura di contrasto con l'"interesse nazionale al contenimento della spesa pubblica nel suo complesso" proposta dallo Stato non puo' trovare accoglimento nel presente giudizio; che egualmente non puo' trovare accoglimento la censura (anch'essa proposta senza minimamente far riferimento ad elementi concreti) relativa alla violazione del princi'pio contenuto nell'art. 67 della legge n. 62 del 1953, princi'pio che riguarda il trattamento economico complessivo e non le singole voci di esso; che, comunque, la disciplina del lavoro straordinario - tanto piu' nel caso di dipendenti che operano in diretta collaborazione con gli organi di Governo della Regione - e' direttamente strumentale all'organizzazione degli uffici regionali, materia nella quale questa Corte ha sempre riconosciuto ampia autonomia al legislatore regionale (v. sentt. nn. 10 del 1980; 277 e 278 del 1983; 219 e 290 del 1984; 99 del 1986; 217 del 1987); Visti gli artt. 26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;