ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge regionale
 approvata il 29 gennaio 1980 e riapprovata il 12 marzo 1980,  recante
 "Modifica  del livello funzionale di inquadramento dei dipendenti con
 mansioni di autista del ruolo del personale della Giunta  regionale",
 promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
 notificato il 28 marzo 1980, depositato in cancelleria  il  2  aprile
 successivo ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1980;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto che con ricorso notificato il 28 marzo 1980 il presidente
 del Consiglio dei ministri ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale,  per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della legge
 della  Regione  Campania,  riapprovata  il  12  marzo  1980,  recante
 "Modifica  del livello funzionale di inquadramento dei dipendenti con
 mansioni di autista del ruolo del personale della Giunta regionale";
      che,  secondo  il  Governo, la Regione, inquadrando il personale
 con mansioni di autista nel livello funzionale esecutivo, ha agito in
 contrasto  con le disposizioni del contratto unico nazionale di tutti
 i dipendenti regionali (che ha invece inquadrato lo stesso  personale
 nel  livello  inferiore  a  quello  dei  dipendenti della ex carriera
 esecutiva), e tale contrasto rivelerebbe la violazione del princi'pio
 stabilito dall'art. 67 della legge n. 62 del 1953 sull'uniformita' di
 trattamento dei  dipendenti  regionali  rispetto  a  quelli  statali,
 princi'pio  che  e' diretta applicazione dell'art. 97 Cost.; inoltre,
 essendo stato il contratto recepito da tutte  le  altre  Regioni,  la
 legge della Regione Campania violerebbe anche l'art. 3 Cost.;
      che  con  il  princi'pio  espresso  nell'art. 97 Cost. urterebbe
 altresi' la tabella organica  del  personale  della  giunta  -  ruolo
 formazione professionale - di modo che su un organico di 500 posti se
 ne hanno 417 nel livello di concetto e solo 18 nel livello  esecutivo
 e 35 in quello ausiliario;
      che  si  e' costituita in giudizio la Regione Campania eccependo
 l'inammissibilita'  e  l'infondatezza   delle   questioni   attinenti
 all'art.  1  della  legge (inquadramento degli autisti in difformita'
 del contratto nazionale), e l'inammissibilita' per  tardivita'  della
 questione  attinente  all'art.  2,  non  avendo la tabella richiamata
 dall'articolo in questione alcun contenuto  innovativo  ed  essendosi
 limitata  a  riprodurre  esattamente  la  tabella  organica  E/1 tris
 annessa alla legge regionale n. 20 del 1979;
      che,  in  prossimita'  della  camera di consiglio, la Regione ha
 presentato memoria difensiva, ribadendo le conclusioni gia' esposte;
    Considerato  che,  per  quanto riguarda la prima questione, questa
 Corte si e' pronunciata (sent. n. 217 del 1987) nel senso che ai c.d.
 accordi  nazionali  per il personale delle Regioni uno dei quali, per
 la precisione quello stipulato il primo febbraio 1977, viene invocato
 come  parametro  di  legittimita'  nel  presente giudizio - stipulati
 prima della legge quadro sul pubblico impiego, e quindi "da  soggetti
 diversi da quelli prescritti e con procedure sfornite del tutto delle
 garanzie predisposte dalla predetta legge", non si  puo'  riconoscere
 "un  significato  diverso  da  quello  di  un  mero  fatto  politico,
 ancorche' rilevante come tale, di fronte al  quale  il  potere  della
 Regione   di   disciplinare  l'organizzazione  dei  propri  uffici  e
 l'ordinamento delle carriere ex  art.  117  Cost.,  resta  del  tutto
 integro, libero cioe' di seguire le proprie autonome valutazioni e di
 discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso";
      che,  pertanto,  non  essendo  emerse  nuove  argomentazioni che
 inducano  la  Corte  a  modificare  la  propria  giurisprudenza,   la
 questione  di  costituzionalita' dell'art. 1 della legge impugnata va
 dichiarata manifestamente non fondata;
      che relativamente alla seconda questione, va accolta l'accezione
 di tardivita' formulata dalla Regione Campania,  essendo  la  tabella
 richiamata  dall'art. 2 meramente riproduttiva della tabella E/1-tris
 annessa alla legge regionale 4 maggio 1979, n. 20;
    Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;