ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge regionale approvata il 29 gennaio 1980 e riapprovata il 12 marzo 1980, recante "Modifica del livello funzionale di inquadramento dei dipendenti con mansioni di autista del ruolo del personale della Giunta regionale", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo 1980, depositato in cancelleria il 2 aprile successivo ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1980; Visto l'atto di costituzione della Regione Campania; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che con ricorso notificato il 28 marzo 1980 il presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della legge della Regione Campania, riapprovata il 12 marzo 1980, recante "Modifica del livello funzionale di inquadramento dei dipendenti con mansioni di autista del ruolo del personale della Giunta regionale"; che, secondo il Governo, la Regione, inquadrando il personale con mansioni di autista nel livello funzionale esecutivo, ha agito in contrasto con le disposizioni del contratto unico nazionale di tutti i dipendenti regionali (che ha invece inquadrato lo stesso personale nel livello inferiore a quello dei dipendenti della ex carriera esecutiva), e tale contrasto rivelerebbe la violazione del princi'pio stabilito dall'art. 67 della legge n. 62 del 1953 sull'uniformita' di trattamento dei dipendenti regionali rispetto a quelli statali, princi'pio che e' diretta applicazione dell'art. 97 Cost.; inoltre, essendo stato il contratto recepito da tutte le altre Regioni, la legge della Regione Campania violerebbe anche l'art. 3 Cost.; che con il princi'pio espresso nell'art. 97 Cost. urterebbe altresi' la tabella organica del personale della giunta - ruolo formazione professionale - di modo che su un organico di 500 posti se ne hanno 417 nel livello di concetto e solo 18 nel livello esecutivo e 35 in quello ausiliario; che si e' costituita in giudizio la Regione Campania eccependo l'inammissibilita' e l'infondatezza delle questioni attinenti all'art. 1 della legge (inquadramento degli autisti in difformita' del contratto nazionale), e l'inammissibilita' per tardivita' della questione attinente all'art. 2, non avendo la tabella richiamata dall'articolo in questione alcun contenuto innovativo ed essendosi limitata a riprodurre esattamente la tabella organica E/1 tris annessa alla legge regionale n. 20 del 1979; che, in prossimita' della camera di consiglio, la Regione ha presentato memoria difensiva, ribadendo le conclusioni gia' esposte; Considerato che, per quanto riguarda la prima questione, questa Corte si e' pronunciata (sent. n. 217 del 1987) nel senso che ai c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni uno dei quali, per la precisione quello stipulato il primo febbraio 1977, viene invocato come parametro di legittimita' nel presente giudizio - stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego, e quindi "da soggetti diversi da quelli prescritti e con procedure sfornite del tutto delle garanzie predisposte dalla predetta legge", non si puo' riconoscere "un significato diverso da quello di un mero fatto politico, ancorche' rilevante come tale, di fronte al quale il potere della Regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere ex art. 117 Cost., resta del tutto integro, libero cioe' di seguire le proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso"; che, pertanto, non essendo emerse nuove argomentazioni che inducano la Corte a modificare la propria giurisprudenza, la questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge impugnata va dichiarata manifestamente non fondata; che relativamente alla seconda questione, va accolta l'accezione di tardivita' formulata dalla Regione Campania, essendo la tabella richiamata dall'art. 2 meramente riproduttiva della tabella E/1-tris annessa alla legge regionale 4 maggio 1979, n. 20; Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;