ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 della
 legge riapprovata  il  24  febbraio  1982  dal  Consiglio  regionale,
 recante  "Variazioni  alle leggi regionali 23 aprile 1979, n. 12 e 22
 ottobre 1979,  n.  34",  promosso  con  ricorso  del  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  notificato il 13 marzo 1982, depositato in
 cancelleria il 22 marzo successivo ed iscritto al n. 23 del  registro
 ricorso 1982;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto che con ricorso notificato il 13 marzo 1982 il Presidente
 del Consiglio dei ministri ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost., in relazione agli
 artt. 3 e 97 Cost., e 67, legge 10 febbraio 1953, n. 62, degli  artt.
 5  e 6 della legge dell'Emilia-Romagna recante "Variazioni alle leggi
 regionali 23 aprile 1979, n. 12 e 22  ottobre  1979,  n.  34",  legge
 riapprovata, ai sensi dell'art. 127 Cost., il 24 febbraio 1982;
      che  secondo il Governo gli artt. 5 (che prevede l'utilizzazione
 delle graduatorie dei concorsi interni banditi a norma dell'art.  52,
 legge  regionale  n.  12  del  1979,  anche per un'aliquota dei posti
 disponibili a seguito del  primo  aumento  della  dotazione  organica
 complessiva  del  ruolo  unico regionale) e 6 (che detta disposizioni
 sull'ammissione ai concorsi a posti di alcune qualifiche  funzionali)
 violano  il  contenuto  del  contratto  nazionale del personale delle
 Regioni a Statuto ordinario, che consente solo il  concorso  pubblico
 per   la  copertura  dei  posti  vacanti  (salva  la  riserva  per  i
 collaboratori regionali di ruolo inquadrati in qualifiche  funzionali
 appartenenti  a  livelli retributivi inferiori e mai per la copertura
 dei posti derivanti da aumento di organico), e fissa in diverso  modo
 i  requisiti  per  l'ammissione  dei dipendenti regionali ai pubblici
 concorsi per la copertura dei posti vacanti nel ruolo unico;
      che,   a   giudizio  del  ricorrente,  la  corrispondenza  della
 normativa regionale  in  materia  di  ordinamento  del  personale  ai
 contenuti  della  disciplina  emersa  dalla contrattazione collettiva
 puo' essere considerata alla stregua di  un  princi'pio  fondamentale
 che  si  impone  alla  competenza  legislativa concorrente in tema di
 ordinamento degli uffici;
      che la Regione Emilia-Romagna si e' costituita fuori termine;
    Considerato  che  la Corte costituzionale si e' pronunciata (sent.
 n. 217 del 1987) nel senso che  ai  c.d.  accordi  nazionali  per  il
 personale  delle  Regioni  -  uno dei quali, per la precisione quello
 stipulato il  22  luglio  1980,  viene  invocato  come  parametro  di
 legittimita'  nel  presente  giudizio  -  stipulati prima della legge
 quadro sul pubblico impiego, e quindi "da soggetti diversi da  quelli
 prescritti   e  con  procedure  sfornite  del  tutto  delle  garanzie
 predisposte dalla  predetta  legge",  non  si  puo'  riconoscere  "un
 significato  diverso  da  quello di un mero fatto politico, ancorche'
 rilevante come tale, di fronte al quale il potere  della  Regione  di
 disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle
 carriere ex art. 117 Cost. resta del tutto integro, libero  cioe'  di
 seguire le proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal
 contenuto dell'accordo stesso";
      che  non  essendo  emerse  nuove  argomentazioni che inducano la
 Corte  a  modificare  la  propria  giurisprudenza,   ne'   risultando
 altrimenti  violati  dalla  legge  impugnata i parametri indicati nel
 ricorso, la questione di costituzionalita' degli impugnati artt. 5  e
 6 della legge regionale va dichiarata manifestamente non fondata;
    Visti  gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;