ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  12  del
 d.lgs.lgt. 5 aprile 1945, n. 141 (Provvedimenti in materia  d'imposta
 di  registro  e ipotecaria), e successive modificazioni, promosso con
 ordinanza emessa il 13 dicembre 1978 dalla Commissione tributaria  di
 1›  grado di Brindisi, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1981
 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  241
 dell'anno 1981;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che, con ordinanza emessa il 13 dicembre 1978 (pervenuta
 nel 1981) la Commissione tributaria di primo grado  di  Brindisi,  su
 ricorso proposto da Corsa Eupremio, ha sollevato, in riferimento agli
 artt. 45  e  47,  secondo  comma,  Cost.  questione  di  legittimita'
 costituzionale,   dell'art.  12  del  d.lgt.  5  aprile  1945,  n.141
 (Provvedimenti in materia  d'imposta  di  registro  e  ipotecaria)  e
 successive  modificazioni  sino  all'ultima,  contenuta nell'art. 58,
 legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);
      che  l'ordinanza  deduce  l'illegittimita'  costituzionale della
 detta  normativa,  in  quanto  fissa,  in  favore  delle  cooperative
 edilizie,  il  beneficio della imposta fissa di registro in un limite
 massimo di valore dell'immobile assegnato;
      che ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato;
    Considerato   che,   successivamente   alla  data  della  predetta
 ordinanza,  e'  intervenuto  il  d.l.  31  ottobre   1980,   n.   693
 (Disposizioni  urgenti in materia tributaria), convertito in legge 22
 dicembre 1980, n. 891, il quale all'art. 8, terzo comma, esclude  "il
 limite  di  valore  di cui all'art. 58, della legge 5 agosto 1978, n.
 457";
      che  tale  disposizione,  ai  sensi  del successivo ultimo comma
 dell'art. 8, si applica "anche agli  atti  di  assegnazione  compiuti
 anteriormente   alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
 conversione..., purche' le imposte ad essi relative  non  siano  gia'
 state  corrisposte  in via definitiva come conseguenza di un rapporto
 tributario ormai chiuso";
      che  in  conseguenza  si rende necessario nuovo esame, in ordine
 alla rilevanza della questione sollevata, alla luce  della  normativa
 predetta;