ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 80, secondo
 comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di
 registro)  e 32, secondo comma, ultima parte, del d.P.R. 29 settembre
 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promosso con
 ordinanza  emessa il 29 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di
 1› grado di Monza, iscritta al n. 465 del registro ordinanze  1981  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno
 1981;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza emessa il 29 dicembre 1980 (R.O. n.
 465/1981), la Commissione tributaria di  primo  grado  di  Monza,  su
 ricorso  proposto  da Brusa Ermete, ha sollevato, in riferimento agli
 artt.  3  e  47  Cost.,  questione  di  legittimita'   costituzionale
 dell'art.   80,  secondo  comma,  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  634
 (Disciplina dell'imposta di registro), nonche' dell'art.  32,  ultima
 parte  del  secondo  comma,  del  d.P.R.  29  settembre  1973, n. 601
 (Disciplina delle agevolazioni tributarie);
      che ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato;
    Considerato che le censure sono rivolte alla mancata estensione "a
 tutte le ipotesi di alloggi economici  e  popolari"  del  trattamento
 fiscale di cui alle premesse norme;
      che:
        a)  quanto  all'art.  80,  secondo  comma, d.P.R. n. 634/1972,
 nella  parte  che  mantiene  in  vigore  le   agevolazioni   per   le
 cooperative,  non  e' dato invocare la pretesa violazione dell'art. 3
 Cost., presupponente la esistenza di situazioni  identiche  o  quanto
 meno  omogenee;  nella  specie, infatti, il trattamento differenziato
 trova fondamento nella diversita', dal punto di vista soggettivo, fra
 la  posizione  delle  cooperative  edilizie e dei loro consorzi - tra
 l'altro costituzionalmente protetta ex art. 45 Cost. - e quella degli
 enti  pubblici  e  dei  Comuni  che intervengono nella costruzione di
 alloggi economici o popolari;
        b)  quanto all'art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre
 1973, n. 601, del pari, non sussiste alcun contrasto della norma  con
 il  principio di eguaglianza, giacche' le agevolazioni, ivi previste,
 non comportano alcuna discriminazione soggettiva, bensi'  pongono  un
 ambito  di  applicazione individuato in base al criterio che gli atti
 siano  finalizzati  alla  realizzazione  dei  programmi  pubblici  di
 edilizia residenziale;
        c)  quanto,  ancora,  alla  censura  di  illegittimita'  delle
 predette due norme in riferimento all'art. 47 Cost., nella  parte  in
 cui  tale  articolo  "favorisce l'accesso del risparmio popolare alla
 proprieta' dell'abitazione", appartiene  alle  scelte  legislative  -
 attenendo la norma all'indirizzo generale di politica economica dello
 Stato (sent. n. 29 del 1975) - stabilire i modi ed i limiti onde dare
 attuazione  al  suddetto principio, cosi' come in effetti operato con
 le richiamate disposizioni agevolative;
    Visti  gli  artt.  26  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;