ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 80, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) e 32, secondo comma, ultima parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Monza, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 1981; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 dicembre 1980 (R.O. n. 465/1981), la Commissione tributaria di primo grado di Monza, su ricorso proposto da Brusa Ermete, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nonche' dell'art. 32, ultima parte del secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie); che ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato; Considerato che le censure sono rivolte alla mancata estensione "a tutte le ipotesi di alloggi economici e popolari" del trattamento fiscale di cui alle premesse norme; che: a) quanto all'art. 80, secondo comma, d.P.R. n. 634/1972, nella parte che mantiene in vigore le agevolazioni per le cooperative, non e' dato invocare la pretesa violazione dell'art. 3 Cost., presupponente la esistenza di situazioni identiche o quanto meno omogenee; nella specie, infatti, il trattamento differenziato trova fondamento nella diversita', dal punto di vista soggettivo, fra la posizione delle cooperative edilizie e dei loro consorzi - tra l'altro costituzionalmente protetta ex art. 45 Cost. - e quella degli enti pubblici e dei Comuni che intervengono nella costruzione di alloggi economici o popolari; b) quanto all'art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, del pari, non sussiste alcun contrasto della norma con il principio di eguaglianza, giacche' le agevolazioni, ivi previste, non comportano alcuna discriminazione soggettiva, bensi' pongono un ambito di applicazione individuato in base al criterio che gli atti siano finalizzati alla realizzazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale; c) quanto, ancora, alla censura di illegittimita' delle predette due norme in riferimento all'art. 47 Cost., nella parte in cui tale articolo "favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprieta' dell'abitazione", appartiene alle scelte legislative - attenendo la norma all'indirizzo generale di politica economica dello Stato (sent. n. 29 del 1975) - stabilire i modi ed i limiti onde dare attuazione al suddetto principio, cosi' come in effetti operato con le richiamate disposizioni agevolative; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;