ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 8, lett. c),
 tariffa All. A parte I del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina
 dell'imposta  di  registro),  promosso  con  ordinanza  emessa  il 20
 dicembre 1979 dalla Commissione  tributaria  di  1›  grado  di  Roma,
 iscritta  al  n.  563  del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 341 dell'anno 1981;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza in data 20 dicembre 1979 la Commissione
 Tributaria di primo grado di Roma ha sollevato, in  riferimento  agli
 artt.   3  e  76  Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 8, lettera c), della Tariffa All. A Parte I  al  d.P.R.  26
 ottobre  1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) in base al
 quale  sono  soggetti  a  registrazione   gli   atti   dell'autorita'
 giudiziaria  portanti  condanna  alla  consegna di beni, precisandosi
 alla  relativa  "Nota"  che  tali  atti  sono  soggetti   all'imposta
 proporzionale  "anche quando la condanna ha per oggetto corrispettivi
 soggetti all'imposta sul valore aggiunto";
      che  avanti  a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente
 del Consiglio dei ministri;
    Considerato  che, intervenuto ora il d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
 (Approvazione  del  Testo  unico   delle   disposizioni   concernenti
 l'imposta  di  registro)  l'art.  8  della  relativa  Tariffa Parte I
 dispone, all'incontro, che gli atti su menzionati "non sono soggetti"
 all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento
 di  corrispettivi  o  prestazioni  soggetti  all'imposta  sul  valore
 aggiunto" e che l'art.79 del citato d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce
 che le disposizioni piu' favorevoli  ai  contribuenti  hanno  effetto
 anche  per  gli atti, scritture e denunce anteriori, relativamente ai
 quali alla data  di  entrata  in  vigore  delle  norme  sia  pendente
 controversia;
      che  in  conseguenza vanno rimessi gli atti al giudice a quo per
 l'esame della rilevanza della questione  alla  luce  della  normativa
 sopravvenuta;