ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge
 della Regione Siciliana 28 aprile 1954, n.11 (Sgravi fiscali  per  le
 nuove costruzioni edilizie), richiamato dall'art. 1 della legge della
 Regione Siciliana 18 ottobre  1954,  n.  37  e  successive  proroghe,
 promossi   con  n.  7  ordinanze  emesse  il  28  maggio  1981  dalla
 Commissione tributaria di 2› grado di Catania, iscritte ai  nn.  109,
 110,  111,  112,  113,  114  e  115  del  registro  ordinanze  1982 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185 dell'anno
 1982;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che con le ordinanze indicate in epigrafe la Commissione
 tributaria di secondo grado di  Catania  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  in riferimento agli artt. 3 Cost. e 36
 dello  Statuto  della  Regione  siciliana,  dell'art.  9  della  l.r.
 siciliana  28  aprile  1954  n. 11, richiamato dall'art. 1 della l.r.
 siciliana 18 ottobre 1954 n. 37 e successive proroghe, secondo cui e'
 prescritta   la  decadenza  dal  beneficio  della  esenzione  fiscale
 venticinquennale per le nuove costruzioni edilizie che, fra  l'altro,
 non siano conformi ai piani regolatori e di ricostruzione, alle leggi
 ed ai regolamenti edilizi nonche' alle prescrizioni della licenza  di
 costruzione;
    Considerato  che la potesta' legislativa concorrente nella materia
 de qua attribuita alla Regione  siciliana  consente  l'emanazione  di
 leggi di esenzione da tributi, purche' queste trovino riscontro nella
 legislazione nazionale  e  rispondano,  a  un  tempo,  alle  speciali
 necessita' del suo territorio (cfr., sentenza n. 158 del 1973);
      che,   in  particolare,  la  condizione  posta  dalla  normativa
 regionale circa  la  conformita'  delle  costruzioni  agli  strumenti
 urbanistici ha per scopo evidente di rafforzare la tutela di ordinato
 sviluppo  nell'area,  in  conformita'  con  un   evidente   interesse
 specifico della Regione;
      che  pertanto  irrilevanti risultano possibili differenze con la
 normazione statale;
      che  in  conseguenza  la  questione  si prospetta manifestamente
 infondata;
    Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;