ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Siciliana 28 aprile 1954, n.11 (Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie), richiamato dall'art. 1 della legge della Regione Siciliana 18 ottobre 1954, n. 37 e successive proroghe, promossi con n. 7 ordinanze emesse il 28 maggio 1981 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Catania, iscritte ai nn. 109, 110, 111, 112, 113, 114 e 115 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185 dell'anno 1982; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe la Commissione tributaria di secondo grado di Catania ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 Cost. e 36 dello Statuto della Regione siciliana, dell'art. 9 della l.r. siciliana 28 aprile 1954 n. 11, richiamato dall'art. 1 della l.r. siciliana 18 ottobre 1954 n. 37 e successive proroghe, secondo cui e' prescritta la decadenza dal beneficio della esenzione fiscale venticinquennale per le nuove costruzioni edilizie che, fra l'altro, non siano conformi ai piani regolatori e di ricostruzione, alle leggi ed ai regolamenti edilizi nonche' alle prescrizioni della licenza di costruzione; Considerato che la potesta' legislativa concorrente nella materia de qua attribuita alla Regione siciliana consente l'emanazione di leggi di esenzione da tributi, purche' queste trovino riscontro nella legislazione nazionale e rispondano, a un tempo, alle speciali necessita' del suo territorio (cfr., sentenza n. 158 del 1973); che, in particolare, la condizione posta dalla normativa regionale circa la conformita' delle costruzioni agli strumenti urbanistici ha per scopo evidente di rafforzare la tutela di ordinato sviluppo nell'area, in conformita' con un evidente interesse specifico della Regione; che pertanto irrilevanti risultano possibili differenze con la normazione statale; che in conseguenza la questione si prospetta manifestamente infondata; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;