ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2- bis della
 legge 30 aprile 1976 n. 159 (Conversione in legge, con modificazioni,
 del  d.l.  4  marzo  1976,  n.  31, contenente disposizioni penali in
 materia di infrazioni valutarie), introdotto con l'art. 3 della legge
 8  ottobre  1976,  n.  689,  promossi  con n. 5 ordinanze emesse il 6
 novembre 1981 dalla Commissione tributaria di  1›  grado  di  Genova,
 iscritte  ai nn. 313, 419, 420, 421 e 433 del registro ordinanze 1983
 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 239, 288 e
 301 dell'anno 1983;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che,  con  cinque  ordinanze di identico contenuto del 6
 novembre 1981 (R.O.  n.  313,  419,  420,  421,  433  del  1983),  la
 Commissione  tributaria  di  primo  grado  di Genova ha sollevato, in
 riferimento   all'art.   53   Cost.,   questione   di    legittimita'
 costituzionale  dell'art.  2-  bis  della legge 30 aprile 1976 n. 159
 (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie),  introdotto
 con  l'art.  3  della  l.  8 ottobre 1976 n. 689, "nella parte in cui
 prevede che gli atti ivi considerati scontino le normali  imposte  di
 trasferimento";
      che  ha  spiegato  intervento  il  Presidente  del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato;
    Considerato  che  l'ordinanza  dubita  della idoneita' degli atti,
 posti in essere ai sensi del citato art. 2- bis della  legge  n.  159
 del  1976,  a  rivelare quella capacita' contributiva che' e' propria
 degli atti  di  trasferimento  derivanti  da  libera  determinazione,
 risolvendosi  -  come si assume, invece, per la fattispecie dedotta -
 in mera ricognizione della personale titolarita' del bene, rispetto a
 precedenti atti;
      che  tuttavia  l'atto  di cessione di cui alla norma in esame si
 configura, comunque, quale atto di trasferimento, soggetto come  tale
 alle  tassazioni  di legge, quale che possa essere stata la natura di
 quanto in precedenza posto in essere;
      che pertanto la questione e' manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;