ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, secondo
 comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.  637  (Disciplina  dell'imposta
 sulle  successioni  e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 14
 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di  1›  grado  di  Genova,
 iscritta  al  n.  509  del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 dell'anno 1984;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa  il  14  febbraio  1979, la
 Commissione tributaria di primo grado di  Genova,  ha  sollevato,  in
 riferimento    all'art.   76   Cost.,   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972
 n.  637  (Disciplina  dell'imposta  sulle  successioni  e donazioni),
 "nella parte in cui prevede  che  l'imposta  (sulle  successioni)  si
 applica anche nel caso di immissione nel possesso temporaneo dei beni
 dell'assente";
      che  ha  spiegato  intervento  il  Presidente  del Consiglio dei
 ministri.
    Considerato,  intanto,  che  la  l.  9  ottobre  1971  n.  825 nel
 conferire al Governo delega per la revisione  del  regime  tributario
 delle  successioni e donazioni non ha inteso con la formula usata n.1
 dell'art. 8 -  far  ampio  riferimento  all'istituto  ereditario  cui
 applicarsi   l'imposta,   con  riguardo  evidente,  cioe',  anche  ai
 presupposti della imposizione, quali  gia'  previsti  dall'art.1  del
 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270;
      che  sussiste  d'altra  parte,  ai  fini  tributari, sostanziale
 equiparabilita' tra l'immissione nel possesso dei beni dell'assente e
 la  successione  a  causa  di morte, poiche' gli immessi nel possesso
 temporaneo acquistano il godimento sui beni dell'assente,  mentre  in
 caso di ritorno dello scomparso e' accordato il rimborso dell'imposta
 gia' riscossa (d.P.R. n. 637 cit.: art. 47, primo comma, n. 2);
    Visti  gli  artt.  26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;